Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/173

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da uno speciale regolamento da approvarsi con decreto reale. Dovranno inoltre superare gli esami di ammissione suiie materie contenute neil’annesso elenco A. Gii esami d’ammissione saranno pubblici. Art, 19. li corso degli studi consìerà di 3 anni, ma nessuno potrà rimanere in Accademia dopo compiuto iì 21° anno d’età, a meno che in quell’intervallo di tempo debba ultimare ii corso degli studi. Art. 20. Gli allievi che, compiuto il corso, ne avranno superato gli esami, saranno promossi al grado di sottotenente ne! regio esercito. Art. 21. Gli ufficiali sortenti dall’Accademia saranno chiamati per ordine di merito a riempiere ì posti del loro grado che si troveranno vacanti nelle armi cui sono destinati, in conformità della legge sulì’avanzamento. Il grado di merito sarà stabilito dai punti conseguiti negli esami. Art. 22. Quelli che non potranno avere collocamento immediato per deficienza di posti,dovranno tuttavia far servizio in soprannumero, e saranno classificati nella posizione d’aspettativa stabilita dalla legge 25 maggio 1852, sullo stato degli ufficiali. Gli ufficiali in tal guisa collocati saranno pareggiati agii ufficiali in aspettativa per soppressione d’impiego. Art. 23. Gli allievi promossi come sopra, che aspirano ad essere ammessi nei corpi dell’artiglieria e dei Genio, dovranno, aii’uscire dtìU'Accademia, intraprendere un nuovo corso in una scuola speciale che verrà instituita per quelle armi, ed adempiere alle condizioni per essa stabilite. Art. 24, La pensione annuale che dovranno pagare gli allievi dell’Accademia sarà di 900 lire. Olire alla pensione ogni allievo, al suo ingresso, dovrà essere provvisto a proprie spese dell’occorrente corredo, il cui ammontare non pot>-à mai eccedere la somma di 900 lire. Mediante il pagamento delia pensione e la provvista del corredo, gli allievi non avranno più altra spesa a sopportare durante la loro permanenza nelt’instituto, essendo ogni cosa a carico deìlo stabilimento. Art. 25. Sul bilancio della guerra sarà inscritta ogni anno la somma di 67,800 tire da assegnarsi in 25 pensioni intiere gratuite, e 100 mezze pensioni colle seguenti norme: Una pensione od una mezza pensione sarà data al termine de! 1° e 2° anno di corso in premio a ciascuno dei due allievi d’ogni classe che non ne siano provvisti, i quali siansi più distinti per studio non disgiunto da lodevole condotta. Le altre pensioni e mezze pensioni saranno date esclusivamente ad allievi figli di militari che per scarsità di mezzi di fortuna abbiano bisogno d’essere aiutati nell’educazione della loro prole. Sara però sempre data ìa preferenza ai figli dei militari contemplati nell’articolo 29 della logge 27 giugno 1850. Art. 26. Le pensioni e mezze pensioni disponibili in principio d’ogni anno saranno assegnate agli allievi che si troveranno nella condizione indicala nell’ultimo alinea deii’artieolo precedente, seguendo l’ordine di merito risultante dai punti ottenuti nell’esame d’ammissione. Avranno però ragione di preferenza i figli dei militari contemplati nell’articolo 20 della legge 27 giugno 1850 e dichiarati ammissibili, qualunque sia ii posto che occupano in ordine di merito. Art. 27. Il beneficio della pensione o mezza pensione gratuita è durativo per tutto il corso; se però l’allievo che la gode per merito, come all’arìicolo 25, primo alinea, venisse Sessione del 1853-54 — Documenti —• Voi. III. 215 rimandato negli esami annuali per nuotivi non indipendenti dalla sua volonià, cesserà al termine dell’anno scolastico corrente, e se ne darà avviso ai parenti appena conosciuto l’esito degli esami. Art. 28. lì personale di governo e sorveglianza sarà composto di: 1 comandante, maggior generale o colonnello. 2 capitani istruttori. 1 aiutante maggiore. 1 ufficiale d’amministrazione. 9 ufficiali di governo (luogotenenti). \ direttore di spirito. 1 medico. 1 furiere maggiore (contabile). 1 foriere scudiere. 2 sergenti scrivani. 10 ordinanze (sergenti veterani). 3 tamburini. Vi saranno ino!tre 1 cappellano, S medico-chirurgo per coadiuvare rispettivamente il direttore di spirito od il medico in primo. Art. 29. Per le istruzioni vi saranno: 1 direttore degli studi (ufficiale superiore) incaricato anche deile funzioni di comandante dell’accademia in caso di assenza o impedimento del titolare. 9 professori civili. 4 professori militari. 1 bibliotecario (professore supplente e ripetitore). 1 professore supplente (ripetitore). 6 ripetitori. 4 maestri d’esercizi diversi. I luogotenente cavallerizzo. Art. 30. Gii stipendi ed i vantaggi di cui godranno il personale di governo e quello addetto aìì’istruzione saranno tali che appariscono dall’annesso specchio I. Art. 3t. Il personale di cui nell’articolo precedente sarà pagato sui bilancio della guerra, ed a tale oggetto s’inscriverà annualmente ìa somma di 73,695 lire. Saranno invece a carico de-l’istilulo le indennità da corrispondersi ai funzionari contemplati neil’ anzidetto specchio /, del pari che gli stipendi dei famigli. Art, 32. Saranno, per quanto sarà possibile, applicate aìl’Accademia )e regole d’amministrazione e con tabi iità vigenti per l’esercito, come se si trattasse di un battaglione isolata. Capo IL — Istruzione. Art. 33. Le materie da insegnarsi nei tre anni di corso saranno quelle indicate nell’annesso elenco B. Art. 34. Alla metà dell’anno scolastico saranno gli allievi sottoposti ad un esame privato di esperimento sulle materie insegnate fino a quel punto, ed alla fine dell’anno dovranno sostenere gli esami decisivi di promozione alla classe superiore. L’allievo che non sarà approvato nell’esame di promozione, concorrendo l’avviso conforme del Consiglio superiore, e tenendo conto del complesso degli esami precedenti e delle circostanze sarà rinviato a’suoi parenti e cancellato dai ruoli dell’Accademia. Art. 35. Kb regolamento da approvarsi con decreto reale determinerà ie norme da seguirsi nei diversi esami cui gli allievi saranno chiamati. Art. 56. I! direttore degli studi sarà nominato dal Re;sarà scelto fra gli uffiziaii superiori che hanno fatto i corsi accademici deli’arìigiieria o del Genio in attività di servizio, in