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documenti parlamentari


riose sventure, mercè il suffragio dei popoli, si allevò in tempi pieni di disgrazia e d’incertezza a stupende imprese che invano sono desiderate in altri Stati più cospicui o meno provati dalla fortuna.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 27 aprile 1854 tra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici rappresentanti lo Stato, e Carlo Pietro Eugenio Laffitte, presidente del Consiglio d’amministrazione della compagnia della strada ferrata Vittorio Emanuele, e da questa approvata nell’assemblea generale de! 23 maggio 1854, portante modificazione al capitolato di concessione annesso alla legge de! 29 maggio 1853.

Art. 2. La compagnia della strada ferrata Vittorio Emanuele è obbligata all’osservanza di tutte le clausole e disposizioni dei regolamenti amministrativi e tecnici annessi alla presente legge, pei quali sono stabilite le norme a seguirsi dai commissari e dagl’ingegneri del Governo pel sindacato dei conti, per l’ispezione dei lavori e per la sopravveglianza alle spese di qualsivoglia natura.

Art. 3. Le spese, quali si sieno, di amministrazione della compagnia, comprese quelle del servizio tecnico, saranno ridotte per modo che non oltrepassino in verun caso la somma di annue lire ottantamila.

Nel caso che il Governo riscatti dalla compagnia il tratto di strada da Aix a San Giovanni di Moriana, esso non potrà tener conto di qualsivoglia spesa che oltrepassi il limite sopraccennato.

Art. 4. Se nel termine di sei mesi, a datare dalla compiuta e collaudata costruzione e dall’intrapreso esercizio della strada ferrata, la compagnia, a termini dell’articolo 9 dell’annessa convenzione, rinunci a costruire l’intiera rete divisata negli articoli 1 e 2 del capitolato del 20 aprile 1853, il Governo sarà obbligato a riscattarla entro un termine non minore di sei mesi e non maggiore di un anno.

Art. 5. La stazione d’Aix sarà collocata e costruita per modo che possa essere accomodata alla continuazione della strada al confine del cantone di Ginevra.

Art. 6. Se la compagnia Laffitte rinunci alla concessione, il Governo promuoverà la formazione di una nuova compagnia, che s’incarichi della costruzione di tutta la strada ferrata della Savoia secondo il disegno stabilito colla legge del 29 maggio 18S3; manterrà ferma la guarentigia del 4 l/2 per cento, minimum d’interesse sulle somme spese, e cederà alla nuova compagnia il tronco da Aix a San Giovanni di Moriana al prezzo pagato pel riscatto.

La convenzione che sarà stipulata colla nuova compagnia sarà sottoposta all’approvazione del Parlamento.

Art. 7. Il Governo è autorizzato, verificandosi il caso previsto all’articolo 9 dell’annessa convenzione, ad emettere una rendita redimibile dì lire settecento cinquantamila al 5 per cento in aumento a quella di creazione del 12 e 16 giugno 1849.

Saranno applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata dei 12 e 16 giugno 1849.