Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/182

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Relazione fatta alla Camera il 26 gennaio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Spinola Tommaso, Ricci, Farini, Mantelli, Deforesta, Miclielini Alessandro e Farina Paolo, relatore. SiGfiORi!— Il progetto di legge dai Ministero sottoposto alla vostra approvazione, considerato sotto il generale aspetto economico della libertà della navigazione e delia infinitamente più estesa costa marittima aperta dall’Inghilterra al cabotaggio dei nostri bastimenti ia confronto di quella che noi possiamo aprire ai bastimenti inglesi, aon poteva che col massimo favore venir accolto dalla vostra Commissione, che riconosceva in esso un vero e non lieve progresso nella carriera del libero commercio, nella quale da pochi anni si è il nostro Stato felicemente avviato. Se non che nell’arringo della libera concorrenza commerciale forza essendo che pari sia la condizione prestabilita per legge ai singoli concorrenti, onde non ne risulti per avventura a taluno tale inferiorità di posizione che gli tolga la possibilità di sostenere cogli emuli suoi la lotta commerciale, alla quale è chiamato, cosi l’attenzione della vostra Commissione venne ben tosto richiamata ad esaminare se pari fossero, per così d<re, i punti di partenza della marina inglese e della sarda nell’arringo che entrambe in concorso sono chiamate a percorrere. Ed egli è in questa seconda disamina che con un sentimento di non lieve sconforto dovette ia Commissione vostra riconoscere come, se per perizia di navigare, per economia di spese di bordo, per solerzia, vigilanza, operosità di capitani e ciurme, punto non abbia a temere la marineria nazionale la concorrenza della marineria inglese, sia poi sotto un altro rapporto posta in condizioni talmente inferiori che, ove ia legislazione non accorresse in suo aiuto, sarebbe ad essa non che malagevole, totalmente impossibile di sostenere la concorrenza inglese. Non è qui intenzione della Commissione d’intrattenere la Camera sullo scarso numero dei piroscafi nazionali e sull’indubitato vantaggio che questa sorta di bastimenti presentano pei commercio di cabottaggio in confronto dei bastimenti a vela, nè conseguentemente si farà ad indagare quale e quanto possa essere il vantaggio che gli Inglesi possono ritrarre dall’avere il carbon fossile a miglior prezzo di noi, poiché simili considerazioni possono bensì avere qualche influenza attualmente, e rendere maggiori o minori i guadagni dei naviganti dell’uno, in confronto di quelli dell’altro paese, ma non costituiscono un impedimento permanente, nè danno origine a tale disparità di condizioni da rendere impossibile pei nostri il sostenere ia concorrenza inglese. Ma certo la Commissione vostra non poteva intralasciare di por mente alla gravezza dei diritti consolari e vice-consolari, al pagamento dei quali vengono assoggettati i nostri bastimenti che approdano nei porti stranieri, mentre gli inglesi che vengono fra noi ne pagano d’assai più tenni, od anche, se il vogliono, ne vanno intieramente esonerati. La corresponsione di questi diritti, retta frano! dalle regie patenti 12 gennaio 1828, riesce sommamente gravosa ai contribuenti e di piccolissimo giovamento allo Stato che nel 1881 non ne ritrasse che lire 111,281 89, e ciò perchè, a termini degii articoli 12 e’52 delle dette regie patenti, tali diritti uei consolati che non hanno assegnamento fisso vengonolnteramente abbandonati ai consoli e vice-consoli. La gravezza di questi diritti e l’ostacolo che la percezione di essi portava allo sviluppo delia nostra marina sono già stati segnalati dalia Commissione marittima istituita in Genova nei 1848 in sua relazione deli marzo 1880, nella quale vivamente insistevasi perchè si eseguisse una opportuna riforma. Nè la giustezza di quelle lagnanze veniva disconosciuta dal Governo che, nominata apposita Commissione, fece redigere un elaborato progetto di generale riforma del sistema consolare, il quale però per le moltipiici relazioni delle materie consolari coi diritto pubblico, col civile e col commerciale richiedendo profondi studi ed indagini, non è ancora in istato di poter venire sottoposto all’approvazione del potere legislativo. Ma se la corresponsione dei diritti di consolato, vice-consolato e cancelleria riusciva già assai gravosa nel caso delia navigazione di lungo corso eseguita in esteri paesi dai bastimenti nazionali, a tale che per quattro in cinque mesi di navigazione, bastimenti di 200 circa tonnellate non toccando che h o 8 scali, dovettero pagare più di 800 lire di diritti consolari e vice-consolari, dimodoché puossi calcolare che pagassero dalle 1000 alle 1200 lire all’anno approdiindo 8 o 10 volte, e così sottostassero ad una tassa per questo solo motivo pari al quinto, al quarto e fors’anche più dell’ordinario guadagno del bastimento ; tale tassa diventerebbe assolutamente insopporlabile nel caso del cabottaggio, in cui essendo assai frequenti gli approdi e talvolta giornalieri, le tasseconsolari e vice-consolari e di cancelleria che con 8 o 10 soli approdi all’anno intaccano già in proporzione tanlo sensibile l’intiero reddito netto del bastimento, lo verrebbero, calcolando in ragione dì 100 circa approdi di cabottaggio all’anno, non solo ad assorbire totalmente, ma renderebbero anzi tale genere di navigazione assolutamente impossibile per i nostri connazionali. Nè ad attenuare le conseguenze dei sopra esposto ragionamento varrebbe il dire che le operazioni del cabottaggio seguendo per lo più nei medesimo distretto consolare, i diritti da pagarsi per ogni approdo debbano ridursi alia sola metà dei diritti consolari, salvi sempre i diritti vice-consolari a termini dell’articolo 16 delie sopra citate regie patenti del Ì828, mentre non ostante tale alleviamento, la tassa sarebbe tuttavia gravosa talmenteda precludere intieramente l’adito ai nostri connazionali ad esercitare il cabottaggio lungo le coste di esteri Stati. L’impossibilità di conservare la percezione dei diritti consolari e vice-consolari quali sono prefissi dalle vigenti tariffe nel caso di navigazione di cabottaggio non era sfuggita nella compilazione del regolamento annesso alle più volte menzionate regie patenti del 1828, colle quali, prendendosi argomento dal fatto della navigazione dei nostri bastimenti lungo le coste deila Toscana e degli Stati pontifici per l’approvigionameuto degli Stati sardi di legna e carbone, fu stabilita una apposita tabella di tariffa nella quale il diritto consolare fisso è assai più tenue che per la navigazione di lungo corso, cioè di un fraueo: di 30 centesimi il diritto vice-consolare ; di 8 centesimi il consolare, e di 2 il vice-consolare per ogni tonnellata che ecceda le venti. E fu pure in quella legge stabilito con maggiore semplicità d’operazione che i battelli pescherecci pagassero i diritti una sola volta ogni tre mesi (articolo 21). Le premesse osservazioni pertanto non meno che le disposizioni della vigente legislazione dimostrano come riesca indispensabile, aprendo nuovi scali al cabottaggio dei nostri bastimenti, fare in modo che l’esercizio dei medesimo non riesca, per l’elevatezza dei diritti consolari e vice consolari pei nostri connazionali impossibile. La giustezza di tali considerazioni sottoposte dal relatore al presidente del Consiglio dei ministri venne dal medesimo pienamente apprezzata ; e mentre si riconobbe che per prov-