Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/184

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Relazione fatta alla Camera il 26 gennaio 1855 dalia Commissione composta dei deputati Monticelli, Corsi, Mantelii, Ricci, Sauli, Quaglia e Farina Paolo, relatore. Signori! — 1 motivi che suggerirono la stipulazione delia convenzione sulla libertà del cabottaggio colla Toscana sono, quanto ai principii economici, gli identici dei quali fu stipulato il trattalo collTnghilterra, ed ai quali conseguentemente, a! pari che iì Ministero, la Commissione vostra si riferisce. Quanto alle circostanze di fatto, se la Toscana è lungi dal dischiuderci quella estensione di coste che ha l’Inghilterra con i possedimenti suoi, la contiguità del suo littorale al nostro e le frequentissime nostre relazioni di cabottaggio con essa fanno si che il presente trattato riesca per i commercianti e naviganti nostri fonte di utilità e vantaggi ben degni della vostra approvazione. Sino da quando fu compilato il regolamento annesso alle patenti del 12 gennaio (825 i diritti consolari e vice-consolari per il commercio di legna e carbone colia Toscana, da pagarsi dai nostri naviganti erano già stati grandemente attenuati. Applicando ora a tale commercio di costa e cabottaggio le generiche disposizioni dell’articolo 2 della legge colia quale la convenzione collTnghilterra viene approvata, si avrà non solo una maggiore riduzione di diritti per il commercio di legna e carbone, ma una estensione di tale disposizione altresì di tutti gii altri oggetti minuti di cui appunto si compone il commercio nostro di cabottaggio colla Toscana, senza che per altro nulla resti innovato a quanto è stabilito per la percezione dei diritti consolari e vice-consolari relativamente alla pesca. Sotto ogni rapporto pertanto, sia commerciale in genere che di navigazione in ispecie, tanto più tenuto conto deila soprabbondanza dei bastimenti di piccola portata della nostra marina, il presente trattato parve alla Commissione vostra unanime degno dell’approvazione vostra, alla quale io in di lei nome ho l’onore di sottoporlo. Relazione del presidente del Consiglio ministro degli affari esteri e reggente il dicastero delle finanze (Cavour) 2 febbraio 1855, con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvati dalla Camera nella tornata del 1° stesso mese. Signori ! — Due convenzioni destinate ad abolire la riserva del cabottaggio furono conchiuse dai regio Governo coi Governi d’Inghilterra e di Toscana in data de! 9 agosto e 19 dicembre 1884. Esse furono nella seduta di ieri approvate dalla Camera dei deputali. Il Ministero riferendosi, per quanto spetta ai motivi che io determinarono a conchiudere questi atti, alla relazione che precede i progetti di legge presentati all’altra parte del Parlamento, sottopone alla sanzione del Senato, d’ordine di Sua Maestà, i progetti medesimi quali vennero votati dalla Camera dei deputati. PROGETTO DI LEGGE per la convenzione colla Gran Bretagna. Art. 1. Identico alla proposta della Commissione della Camera. Art. 2. Sono aboliti i diritti di consolato che avrebbero dovuto percepirsi dagli agenti dello Stato, in forza del disposto dell’articolo 16 del regolamento annesso alle regie patenti 12 gennaio 1828, per gli approdi dipendenti dal detto commercio di costa o cabottaggio negli scali inglesi o di altre nazioni. Nell’esercizio del detto commercio non sarà dovuto in ciascun porto d’approdo che un soio dritto da pagarsi ai consoli od in loro difetto ai vice-consoli, regolato nel modo che segue: il resto come nella proposta della Commissione della Camera. PROGETTO DI LEGGE per la convenzione colla Toscana. (La Camera approvò l'articolo unico della proposta del Ministero.) NB. Le convenzioni annesse ai due progetti di legge furono approvate nei termini presentati dal Ministero. Relazione fatta al Senato il 4 febbraio 1855 dalVufficio centrale composta dei senatori Di San Marzano, Relia Pianargia, Imperiali, De Cardenas e Jacquemoud, relatore. Messieurs! — Par les deux traités qui sont soumis à votre approbation, Sa Majesté le Roi a convenu avec S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, et ensuite avec S. A. I. et R, le granduc de Toscane que, relativement au commerce du cabotage, les navires et les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiraient, dans toute l’extension des territoires de l’autre, des mêmes faveurs et seraient traités, sous tous les rapports, de la même manière que les navires et les sujets nationaux. Cette convention est considérée comme additionnelle aux traités de navigation conclus avec la Grande Bretagne le 27 février 1881, avec la Toscane le 24 septembre 1849, et elle aurait, respectivement, la même durée que ces traités. Le système de liberté commercial, sous la condition de réciprocité, dans iequel nous sommes entrés avec résolution, qui a été la base de nos traités de navigation avec plusieurs puissances, et dont l’expérience nous fait toujours mieux apprécier les heureux résultats, reçoit une application nouvelle dans ces deux conventions sur la liberté du cabotage. Votre bureau central en a examiné avec maturité ia portée, et i! a reconnu les avantages réciproques qu’elles doivent produire, à raison des conditions de notre marine marchande qui peut soutenir la lutte dans cette concurrence. La vaste extension des côtes de la Grande Bretagne, notre proximité des porls de !a Toscane assurent à notre marine marchande une compensation équitable au cabotage que les navires et les sujets de ces deux nations pourront faire dans nos ports. Ces conventions agrandissent la carrière qui est déjà ouverte à nos navires, à raison des facilités qu’elle leur accordent et dont ils sauront profiter. Par une conséquence des principes économiques, déjà si souvent proclamés dans cette enceinte et consacrés par les votes du Parlement, ces conventions méritent d’étre très favorablement accueillies. Le projet de ioi pour l’approbation de la convention avec la Grande Bretagne contient, en outre, un article qui modifie