Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/216

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È solo da avvertirsi che, quantunque appaia duplicato per i segretari delle Corti it dritto dello copie, comparativamente a quello assegnato agli altri segretari, tuttavia rimane inferiore di un quinto al dritto che percepirono finora in ragione di centesimi 60 per cadun foglio di due pagine, fatto cioè il debito ragguaglio tra l’usalo numero delle linee e deile sillabe comprese in ciascuna linea, ed il numero che è prescritto dalla nuova legge sulla carta bollata. Nel titolo 5 ed ultimo delia prima sezione sono regolati i dritti degli uscieri. Il Codice di procedura civile attribuisce agii uscieri molti alti che prima appartenevano ai segretari, e solleva le loro funzioni a tale importanza cui non aggiunsero finora. Bisognava quindi stabilire i dritti relativi agli atti di loro competenza con una misura che rispondesse aila qualità di essi, e che bastasse ad invogliare ìe persone fornite di capacità conveniente a bene esercitare l’uffizio d’usciere ad avviarsi in simile carriera. Il progetto in questione, senza seguitare in tutto l’esempio di certe tariffe straniere, nelie quali i dritti degli uscieri sono recati ad una misura troppo aliena dai nostri usi, prende una via di mezzo che sembra conciliare i convenienti riguardi. Nella seconda sezione trattasi degli onorari degii avvocati, dei procuratori e dei periti. Quanto agii avvocati la tassa è unicamente regolata nei rapporti che corrono tra la parte vincitrice e la vinta, all’effetto di stabilire una norma pel rimborso delle spese, essendovi condanna. La scienza e la eloquenza non sono per natura tassabili, ed alla eccellente e libera professione dell’avvocato non potrebbero convenirsi le strette prescrizioni di una tariffa. Per ciò è che nelle generali costituzioni de! 1770 la tassa dell’onorario per l’avvocato era abbandonata pienamente alia sua discrezione; ed il legislatore limitavasi ad esprimere una intiera confidenza nel suo onore. Ma siccome per la definizione delie civili cóniroversie, nelia più gran parte dei casi, deve e suole bastare una chiara esposizione del fatto ed una sobria trattazione delie ragioni in diritto, onde agevolare ài giudici, che sempre debbono averle alla mano, la retta applicazione delle leggi; e siccome non sarebbe mai giusto che la parte vinta fosse costretta di soddisfare al lusso delie aringhe delia parte contraria, era mestieri di stabilire una tassa conveniente per l’accertamento delie spese a carico di quella. La quale tassazione era tanto più necessaria a fronte dell’articolo 217 del Codice di procedura, percuiiacondanna nelle spese, tranne pochi casi di eccezione, è resa necessaria, tolta così ai giudici la facoltà che prima avevano di compensarlo quando la causa apparisse veramente dubbiosa ; cbè per verità danno segno di dubitare deila perspicuità e certezza del proprio diritto quei litiganti che vogliono procacciarsi ia vittoria mercè la facondia dei loro patroni e con eloquenti e dotte discettazioni sulla materia. Quanto ai procuratori la cosa è ben diversa. Il loro uffizio è onorevole, perché, sebbene collocati in grado inferiore agli avvocati, sono pur essi chiamati a promuovere e difendere gli interessi dei cittadini che rappresentano in giudicio; ma Sedottili e profonde discussioni sui diritto eccedono i confini dei loro instiiuto, e gii atti spettanti alia istruttoria delie cause sono dal Codice definiti, e ponno essere facilmente tassati. Quindi è che !a tariffa degii onorari dovuti ai procuratori, non aolo deve regolare la liquidazione deile spese a carico delia parte vinta, ma deve ugualmente servire di norma agli stessi procuratori nei loro rapporti coi propri clienti; cosicché sarebbe dal canto loro indebita e meritevole di eensura la esazione che facessero, nelle materie contemplate dai Codice di procedura, di onorari maggiori di quelli determinati dalla ìcgge. La tariffa dell’anno 1770 era accomodala ai tempi ed al pregio che avevano !e cose in commercio; a rincontro quella deii’anno 1822 fu dettata verosimilmente dai laudevoie intendimento di correggere gli abusi che erano invalsi, ma non aggiunse lo scopo che il legislatore si proponeva, perchè la tassa riuscì per comune giudicio nullamcnte proporzionata, e quindi la legge rimase facilmente inosservata, e gli abusi, anziché cessare, crebbero ancora. Ora il Governo crede di proporre, mediante questo progetto, una tassa conveniente e temperata per ogni riguardo, e tale che sarà volonterosamente e rigorosamente osservata dai procuratori, e che potrà essere dai giudici mantenuta con inflessibile fermezza. Quanto ai periti, che professano scienze ed arti liberali, occorrono le stesse ragioni che rendono troppo difficile il tassare gli onorari degli avvocati; ma per le operazioni di perizia ordinate dai giudici bisognava anche stabilire una certa norma la quale eliminasse possibilmente gli abusi e gli arbitrii. Questo progetto non si dilunga in tal parte dagli usi ricevuti e dalia comune osservanza, nè, a creder mio, sarebbe adottabile un diverso sistema. La terza sezione della tariffa ha per oggetto le indennità dovute ai testimoni ed alle parti, e le trasferte degii ufficiali deil’ordine giudiziario, dei periti e dei procuratori fuori del luogo ove pende la causa. I! Codice di procedura civile ha sancito in principio che, anche neiie materie civili, sia dovere d’ogni cittadino di deporre in giudicio, sottoponendo i testimoni che, citati, ricusano di comparire o di deporre, a indennità e pene pecuuiarie. Ma a questo dovere corrisponde il dritto che ha ciascun testimonio di essere tenuto indenne, e cotesta indennità vuol essere misurata coi soiiti riguardi .alla qualità delle persone e delle circostanze. Sembrando assai diffìcile il determinare specificatamente una tassa graduata e proporzionale per ogni ceto di persone, pare al Governo che sia miglior consiglio di stabilire solamente il maximum ed il minimum dell’indennità, lasciando al criterio ed ai prudente arbitrio del giudice lo statuire nelia singolarità dei casi ciò che sia ail’equità conforme. Anche le parti possono talvolta avere diritto ad una indennità per le trasferte che siano necessitate a fare a cagione della lite, olire alle spese delia medesima (viatica Ulisque Sumptus.L. 79, ff,, Deindiciis et ubi quisque), la quale indenniià entra naturalmente neiia determinazione dei danni; perciò la disposizione relativa alìe indennità pei testimoni viene pure estesa a quelle altre che, secondo le circostanze, occorra di aggiudicare ad alcuna delle parti. E siccome per le indennità dovute ai testimoni nelle materie civiii non si debbono seguire esattamente le norme stabilite per ìe criminali, perocché nella determinazione di queste ultime dovettero influire i riguardi dovutisi pubblico erario che deve sopportarle pressoché nel loro intiero; così, anche per ie trasferte degii uffiziali deil’ordine giudiziario, dei periti e dei procuratori, fuori del luogo ove pende la causa, bisogna dipartirsi alquanio dalle medesime. Per ciò che sia dei viaggio degli uffiziaìi deli’ordinejgiudiziario e dei perii! e procuratori, è ad ogni modo dicevole