Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/228

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copie, estratti o certificati di atti seguili negli anni anteriori a quello in cui avrà luogo la richiesta, senzachè venga loro indicata la data precisa dell’atto, esigeranno per ogni anno a cui dovrà estendersi !a ricerca, oltre al dritto di copia: I segretari della giudicatura L, » 50 Id, dei tribunali provinciali e di commercio » » 60 Id. deile Corti d’appello » » 75 Art. 5. Non sarà lecito agli ufficiali nominati nella presente tariffa di esigere altri diritti o maggiori di quelli in essa stabiliti per gli atti, procedimenti e materie che ne formano l’oggetto, a pena della restituzione delle somme indebitamente percette, oltre a! rifacimento dei danni, e sotto pena altresì della sospensione od interdizione dall’uffizio. Relazione fatta alla Camera il 7 febbraio 1855 dalla Commissione, composta dei deputati Botta, Avendo, Buttini, Barbier, Mantelli, Naytana e Deforesta, relatore. Signori ! — Sebbene non trattisi in questo progetto di legge che della tariffa giudiziaria, alcune gravi questioni preliminari si agitarono tuttavia nel seno della vostra Commissione, che noi dobbiamo anzifutto succintamente riferirvi. Se debbano i giudici di mandamento continuare a percepire alcuni dritti per gli atti di volontaria giurisdizione ; se si possa ulteriormente differire lo incameramento dei dritti di segreteria e lo stabilimento di uno stipendio fisso ai segretari ed ai loro sostituiti o sotto-segretari ; se e come possa farsi una tariffa per gli onorari degli avvocati, sono gli argomenti che vennero svolti dai commissari prima di scendere all’esame parlioolarizzato della tariffa medesima. 1 dritti che i giudici di mandamento continuano a percepire per gli atti di giurisdizione volontaria di loro competenza, altro non sono fuorché le ultime vestigia delie sportale, che, conforme opportunamente lo ricorda il signor ministro di grazia e giustizia nella sua relazione, ii regio editto del 27 settembre 1822, muovendo il primo pasto alle riforme giudiziarie, aboliva fra noi, come da lungo tempo lo erano già presso le altre nazioni incivilite, onde sollevare ii rispettabile ordine della magistratura dalla spiacevole necessità di chiedere al litigante il salario del proprio lavoro. Cotesti dritti dovrebbero pertanto essere de! pari soppressi. E io dovrebbero tanto più rispetto ai giudici di mandamento, che, trovandosi in maggior contatto coi giustiziagli, nò essendo proietti dall’autorevolezza del loro grado, imporla mag giormente di sostenere il prestigio dell’arduo loro ufficio con allontanare qualunque causa possa farli scapitare nell’opinione pubblica, massime presso le persone del celo meno istrutto, e lasciare su di essi pesare talvolta il sospetto di venalità, che tanto disdice a chi amministra la giustizia. Nè pareva giusto alla vostra Commissione il riflesso che prevalse nell’editto del 27 settembre 1822, cioè che gli atti di volontaria giurisdizione appartenendo in molte parti più da vicino alle materie contrattuali, come che fondati sui mutuo consenso, per questi atti la percezione di una retribuzione in favore del giudice non presenti gli stessi inconvenienti che si lamentavano in quanto alle sportule per le sentenze e per gli atti di giurisdizione contenziosa; imperocché sì per gli uni che per gli altri avvi sempre l’inconvenienza che il giudice debba chiedere direttamente alla parte il salario del proprio lavoro. Ed il legislatore del 1822 ne fu si convinto, che anche per gli atti di semplice giurisdizione volontaria, e perfino pei testamenti archiviati, i quali toccano a! certo più degli altri la materia contrattuale, vietò la percezione di qualunque dritto in favore dei membri dei tribunati e magistrati. Dei resto, se, invece di attenerci alla semplice forma, noi ci addentriamo nella sostanza, ci sarà giocoforza confessare che almeno in gran parte questi atti non sono volontari che di nome, e spesso lo sono assai meno che il fare o non fare una lite per un oggetto di tenuissimo valore e talvolta per un mero puntiglio. Non si comprende invero come colui che richiede l’ufficio del giudice per una di queste liti debba ottenerlo gratuitamente, qualunque sia la sua agiatezza, e debba invece pagarlo con inesorabile precisione la povera vedova, la quale richiede la semplice di lui presenza alla prestazione dei giuramento, che la legge vuole da essa prima che assuma l’esercizio della tutela che le impone dei propri figli, il patrimonio dei quali consiste ben sovente nelle lacere vesti e nella poca sdruscila mobilia dell’estinto genitore. Più gravi sono le difficoltà accennate da! signor guardasigilli: la tenuità degli stipendi di questa si laboriosa e si benemerita parte della magistratura; l’inopportunità di pensare a meglio retribuirla quando sono sì oberate le finanze dello Stato. Ma queste ragioni, che non aveva davvero i! legislatore del 1829, non paiono alla vostra Commissione nemmeno in oggi sufficienti per lasciare più oltre progredire uno stato di cose sì disdicevole alla giustizia; imperocché, accertata la media di questi diritti fi ogni giudicatura (e non ne mancheranno 1 mezzi ai Governo), si potranno sopprimere senza danno dei giudici, ai quali si potrà proporzionatamente accrescere lo stipendio; nè dell’erario, che potrà rinfrancarsi dal maggior peso con proporzionato e ben ponderato aumento dei dritti di emolumento di taluni di questi stessi ed altri atti, che potranno esserne ravvisati suscettibili. Intanto, essendosi osservato che la tariffa presentala dal Ministero, non contemplando che gli atti di giurisdizione volontaria previsti dal Codice di procedura civile, per quelii che occorrono eziandio a termini del Codice civile, converrebbe ricorrere alla tariffa preesistente, la qual cosa sarebbe incongrua; perciò, d’accordo coi Ministero, la Commissione ha creduto di dover supplire a cotale ommissione, aggiungendo questi ultimi alti nelia nuova tariffa. Sebbene in quanto ai segretari sia meno grave, non è però affatto senza importanza l’inconveniente che deriva dal dover essi per ogni atto chiedere aììe parti la mercede de! loro lavoro. Collocati come sono sì davvicino ai giudici, il loro scapito nella pubblica opinione non può a meno di attingere i giudici medesimi. Ma, prescindendo da questo primo motivo, ben altri ed assai più gravi sono quelli che suggeriscono l’incameramento dei dritti di segreteria, e lo stabilimento di ano stipendio ! fisso ai segretari ed ai loro sostituiti o sotto-segretari. La Commissione non si farà ad esporveli tuttijlebasti accennarvi che sonovi alcuni tribunali nei quali, mediatitela percezione di questi dritti, il segretario trovasi più retribuito che il presidente de! tribunale medesimo; che sono molti i tribunali di classe inferiore nei quali i segretari sono meglio retribuiti che quelli dei tribunali di classe superiore; che in qualche giurisdizione il segretario delia Corte d’appello non giunge ad avere la metà di quanto rimane di netto provento al segretario di taluno dei tribunali provinciali; che mentre i segretari dei tribunali sono tutti più o meno largamente retribuiti, la maggior parte di quelli dei giudici di mandamento non ricava da] suo ufficio onde vivere onestamente, talché