Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/232

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— 1772 —' .'i.i ni. ..n.ri... 1..1,— DOCUMENTI PARLAMENTARI legge sulla carta bollata è propriamente diretta a regolarne l’uso nei rapporti fiscali, e prescrive il numero delle linee e delie sillabe al solo effetto d’impedire qualunque eccesso nella scritturazione pregiudicievole alle finanze, era pure mestieri di antivenire quel difetto di linee e di sillabe che potesse tornare in danno dei privati. Nella compilazione di questa tariffa il Ministero procacciò studiosamente di conciliare i riguardi deli’eco.nomìa, nell’interesse delle parti contendenti, colla necessità d’assicurare alle persone che prestano l’opera loro nelle controversie civili un giusto e proporzionato compenso ; perciò battendo una via di mezzo si tenne egualmente lontano dalle tariffe troppo elevate che aggravano di soverchio i litiganti, e dalie altre che per la rigorosa loro strettezza danno causa agli abtisi, aprendo l’adito ad illegittime tolleranze. E pertanto il Ministero ebbe intenzione di comporre una tariffa, die per la equità delle sue disposizioni debba essere da tutti esattamente osservata. Si teme tuttavia da alcuni che i diritti risguardanti i segretari delie giudicature di mandamento per una parte almeno d’essi, non possano risultare sufficienti a fornire loro mezzi bastevoli di sostentamento. Ma il legislatore deve regolare la tassa per gli uffiziali di giustizia avuto principalmente riguardi! alla qualità e natura degli atti che occorrono senza preoccuparsi di ciò che possa spettare a ciascuno d’essi ufficiali, a ragione della maggiore o minore qualità di affari che possa affluire nei vari tribunali, lì Ministero crede tuttavia che anche i segretari di mandamento, tranne forse pochissimi, resteranno baslevolmente provvisti. L’esperimento che si farà di questa tariffa durante un triennio servirà opportunamente, non solo a discoprirne le mende, ma a fornire dati positivi, onde si possa discutere a suo tempo la questione che verrà in campo, della convenienza d’assegnare ai segretari uno stipendio certo e ad avvisare a quei generali o singolari provvedimenti che saranno del caso. I! Ministero adunque attende e spera che questo progetto di legge ottenga pure l’approvazione del Senato affinchè non resti incagliata la prossima esecuzione del Codice di procedura civile. Relazione fatta al Senato il 14 marzo 1855 ddl'uffìcào centrale composto dei senatori Riva, Deferrari, itegis, Marioli! e ile Margherita, relatore. Signori ! — Ninno di voi s’attenderà, credo io, da me, che, incaricato di riferirvi sopra la tariffa giudiziaria in materia civile, mi faccia a scendere nel minuto e particolareggiato scandaglio dei singoli articoli, ond’essa si compone, neiriiitento dì rendervi specificata ragione del pino meno in che venne tassato ciascun atto in essa tariffa contemplato, onde poi vi in grado di portare maturo ed assennato giudicio, così suH'insieme della tariffa, come sulle parziali sue disposizioni, poste in raffronto tra di loro. Una disamina- siffitta della tariffa assunta « priori dipende necessariamente dallo svariato apprezzamento, che far si può dell’opera tassata secondo i! diverso sentire di chi prenda a giudicare delia giustizia ed equità della tassa ; epperò appena è che guidare possa a dare sopra essa un retto e sicuro giudizio ; lasciando luogo di necessità a maggiore o minor arbitrio, per difetto di punto fisso matematicamente segnato, dai quale, ove la tassa dilunghisi in piò od io. meno, possa gin» siameufe qualificarsi od esagerata o scarsa. Meglio pertanto phe da un astratto e teorico esame della tariffa innanzi ch’ella sia attuata, giudicare si può sulla giù- I sta ed equabile fissazione del pecuniario compenso ad ogni atto giudiziario annesso quando essa sia stata da qualche tempo messa in esercizio. Da! pratico uso delia tariffa, anziché da qualsiasi preliminare e puramente teorica disquisizione deila medesima, per quanto accorala e profonda vogliasi supporre, con più agevolezza rivelansi le mende onde ella si mostri peccante, e sono ad un tempo suggerite le riforme che sia spediente di recarvi, onde farla migliore e più appropriata allo scopo cui essa intende, quello cioè di dare ad ognuno degli ufficiali di giustizia una giusta ed adeguata rimunerazione delle loro fatiche. Se non che, pur concesso non dover riuscire al tutto infrultuosa una diligente e matura discussione cui si assoggetti una tariffa, prima eziandio ch’ella rechisi in atto, e potersi, mercè di tal esame, anticipatamente discoprire ed opportunamente emendare non pochi dei difetti ond’ella trovisi per avventura macchiata, Don lasciando alla successiva pratica altra parte fuori quella di farne scomparire quei vizi, cui il preventivo esame non abbia potuto raggiungere e mettere a nudo, additandone i necessari ed opportuni correttivi, questa preliminare disamina delia tariffa in (ulte le sue parti onde farla comparire al pubblico, e metterla in atto netta il più che far si possa da ogni appunto, sarebb’elìa, domando io, stata fattibile in faccia alia brevità del tempo, entro cui avrebbesi dovuto compiere, a non volere che per tale causa fosse ancora ritardata l’esecuzione del Codice di procedura civile ? Se questo studio pieno e coscienzioso fatto sopra tutti i numerosi articoli della tariffa, con tutto che questa fosse stata presentata alla Camera elettiva sino dal 9 dicembre dell’anno trascorso, pare luttavolta all’egregio relatore della sua Commissione non essere còmpito da potersi assumere entro il corto spazio che (tenuto calcolo della porzione che ne assorbireobe la necessaria approvazione senatoria) rimaneva avanti d’arrivare al primo venturo aprile, tempo in cui cominciare deve ad essere in vigore il nuovo Codice di procedura, senza tacere per soprappiù ia mancanza dei necessari elementi, a tal uopo richiesti, non è a dire, come a più tanti cresca l’impossibilità di ciò fare per noi, che vi avremmo dovuto porre mano quando nulla più che un ristretto numero di giorni ci separava dal dì dell’attuazione del ricordato Codice. I’osti perciò nel bivio, o di frapporre nuova dilazione alia osservanza del Codice di procedura civile, di cui il pubblico affretta ansiosamente coi suoi voti l’attuazione, e che avrebbe di regola dovuto tenere dietro immediatamente al Codice civile, di cui è indispensabile complemento, o di dare passo alla tariffa quale venne dai Ministero presentata colle poebe variazioni introdottevi dall’altro ramo del Parlamento, il vostro ufficio centrale venne unanime in questa ultima sentenza che si reputò da tutti i suoi componenti divenuta ormai indeclinabile necessità da doversi, buono o mal grado, inevitabilmente subire. Fosse pur anche indefinita la durata in vigore e del Codice di procedura civile e della tariffa giudiziaria che vi fa seguito, meglio forse varrebbe in questa ipotesi eziandio il non frustrare più a lungo la nazione del beneficio di queste due leggi, anziché protrarne l’osservanza a disegno di renderle migliori e più perfette. Ma l’essere l’una e fai tra legge rivedibili entro ii non troppo esteso termine d’anni tre non lascia più campo adulibietà di sorta su! partito da prendersi, quello cioè di mandare sin d’ora ad effetto la propasta tariffa ; affidata «D'esperimento che »9 ne farà nel surriferita triennio la missione,