Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/236

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lì permesso dovrà specificare il sito assegnalo alia «scavazione e !e condizioni da osservarsi. Art. 2. I contravventori saranno puniti cogli arresti estensibili fino a giorni venti e con milita lino a lire nuove cinquanta. Art. 5. E riservato al Ministero di statuire sulle domande che fossero fatte per estrazione dell’arena nei luoghi ove esistono edifizi civili, ponti, muri di sostegno delle strade ed altre opere di fabbrica. Art. li. L’escavazione in questi luoghi, eseguita senza il permesso del Ministero, rende passibili i contravventori delta pena de! carcere fino ad un mese e della inulta estensibile fino a lire nuove trecento, olire alla confisca degli strumenti che hanno servito all’escavaziono ed al trasporlo della sabbia. Art. 8. Se l’escavazione avrà avuto luogo coll’intenzione di danneggiare gli edifizi, ponti, muri di sostegno ed altre opere manufatte anche di proprietà privata, ii colpevole sarà punito a tenore dell’articolo 703 del Codice penale comune e messo a disposizione dei tribunale ordinario cogli oggetti sequestrati per far luogo a! giudizio. Art. 6. La cognizione delle contravvenzioni contemplate dall’articolo i e l’applicaz'on;; della pena a multa comminate dall’articolo 2 della presente, spetterà, a norma del disposto dell’articolo 9 delle regie patenti 27 maggio 1845, al console di marina della direzione In cui le contravvenzioni furono commesse, salvo appello all’uditore di marina da interporsi subito dopo la pronuncia. Art. 7. Le contravvenzioni previste dall’articolo 4 saranno giudicate, a forma dell’articolo 9 delle succitate regie patenti, dall'uditore di marina, inappellabilmente co! parere concorde del fisco. Art. 8. Il riparto delle multe sarà fatto a termini delì’articolo i della legge 12 giugno 1883, Relazione fatta alla Camera il 28 febbraio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Corsi, B'Arcais, Monticelli, Astengo, Rossi, Bianclieri, e Beforesta, relatore. Signori!— Ravvisando insufficienti le disposizioni delle leggi in vigore per reprimere gli abusi che si commettono nell’escavazione delle arene e ghiaie nelle spiaggia marittime, massime in vicinanza della città di Genova in seguito dello straordinario sviluppo che ha colà preso la fabbricazione delle opere ed edifizi pubblici e privati, ii quale dà luogo ad un sempre crescente consumo di arene e ghiaie, ii signor ministro della marina presentava nella tornala dell’tt delio scorso mese di dicembre un progetto di legge tendente a riservare a! Ministero la concessione delle licenze per simili escavazioni nei luoghi ove esistono edilizi civili, ponti, muri di sostegno delle slrade, ed altre opere di fabbrica, e ad accrescere la penale sanzione al predetto scopo stabilita nell’articolo 1 !9 del regolamento sui porli e spiaggia, approvato colle regie patenti dei 24 dicembre 1827, con alcune altre relative disposizioni. Quantunque conscia la vostra CommissVnc dei persistenti richiami de! comune di Sampierdarena onde si trovi modo ad efficacemente reprimere i detti abusi, dubitava se dovesse ammettersi queslo progetto di legge, mentre che non consta menomamente che in alcun altro comune ce! 1 ittoraìe dello Stato si verifichi l’insufficienza delia sanzione pena'e stabilita nel succitato regolamento; non sernbr ndole che debba porsi riparo ai danni che lamenta il comuni? di Sampierdarena, in modo che abbiano a soffrirne tutti gli altri. Veniva i! dubbio avvaloralo dal riflesso che lo esigere un permesso in iscritto dal capitano del porlo o spiaggia o dal Ministero per l’escavazione di qualsivoglia, benché piccola, quantità di arena o ghiaia che si abbia necessità di estrarre in qualsiasi spiaggia, comminando per lutti i casi di contravvenzione, oltre la pena pecuniaria, anche la pena corporale degli arresti e del carcere, renderebbe il più delle volte la legge inutilmente vessatoria, e, come sempre avviene in simili casi, rarissima ne sarebbe la di lei applicazione. Ma, ritenuta la dichiarazione espressa del Ministero che la pena pecuniaria sia chiarita affatto insufficiente a reprimere l’abuso cotanto lamentato dal predetto comune di Sampierdarena, ove buon numero di case, che trovansi quasi al contatto del mare, sono poste in pericolo dalle continue escavazioni di arcua che si fanno in quella spiaggia, perchè, non potendosi pt r la pena pecuniaria procedere all’arresto dei delinquenti neppure in flagrante delitto, questi non solo riescono sempre a sfuggire qualunque coercizione, ma insultano perfino alla giustizia, persistendo nell’illecita operazione a dispetto dei verbali di contravvenzione, che vengono fatti ad odio loro, e dei verbalizzanti; e, fatto riflesso che non potrebbe stabilirsi una speciale penalità per qualche località particolare, e neppure determinarla in ragione della maggiore o minore quantità delle arene scavate, perchè ciò ripugnerebbe alla teoria dell’applicazione delle pene, e forse anche ai pr i nei pi i sanciti dalìo Statuto, ed incontrerebbe gravi difficoltà nell’appsìicazione della legge , la maggioranza della Commissione credeva potersi accettare la proposta ministeriale, purché la proibizione di scavare arene nelle spiaggia senza espresso permesso delle autorità governative abbia luogo soltanto nei siti che saranno specialmente riservati dal Governo, salvo però sempre in suo favore il diritto d’impedire anche gli abusi che venissero commessi negli altri luoghi non riservati. Risolta in questo modo la prima questione, altra ne sorgeva nel determinare da chi sarà fatta la designazione dei sili riservali e verrà concesso il richiesto permesso. Se incombe, diceva»! da alcuni commissari, allo Stato, come rappresentante degli interessi generali della nazione, il buon regime delle spiaggia necessarie alle costruzioni navali, all’esercizio della pesca od al movimento del commercio e della marina, maggiore è ancora l’interesse che vi hanno i comuni per le stesse ragioni, che li toccano più direttamente, e per la conservazione inoltre delle contigue loro proprietà pubbliche e privale ; ai municipi e per essi ai loro sindaci, o quanto meno agli intendenti delle provincie, doversi pertanto affidare la cura d’impedire nelle spiaggie le opere nocevoli al pubblico come al privato interesse ; essere ciò tanto più conveniente in quanto che, affidando ai sindaci l’incarico di concedere queste licenze, le parti interessate non avrebbero il disagio di fare sovente inutili trasferte per farne la domanda. Ma, senza disconoscere la ragionevolezza di queste osservazioni, contrapponevasi alle medesime che le spiagge essendo dal Codice civile annoverate tra le proprietà demaniali, spelta naturalmente al Governo il diritto di farie rispettare ; che le proprietà demaniali marittime essendo dalle leggi organiche poste sotto la vigilanza delle autorità marittime, non vi sarebbe ragione per confidare questa parte del servizio marittimo ai sindaci od agii intendenti; che d’altronde, prima di accordare i permessi dovendo vedersi se le escavazioni che vogliono farsi possano recare danno al pub-