Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/237

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blico od al privato interesse, ragion vuole che. siffatta indagine venga fatta da persone esperte nelle cose di mare, epperciò dai capitani dei porti e spiaggie di preferenza ai siedaci ed agli intendenti ; che la convenienza di non obbligare le parti interessate a troppo lontane trasferte per ottenere questi permessi è anzi nn motivo di più per attenersi alla proposta del Ministero a tenore delia quale, saivo nei casi speciali che debba ricorrersi a lui medesimo, i permessi saranno dati nou solo dai capitani dei porti, ma ben anche dai capitani delie spiaggie, o da chi ne farà ie veci; così che in ogni località vi sarà l’autorità alla quale potranno ali’occorrenza rivolgersi le parti interessate ; che, del resto, l’interesse particolare dei comuni può abbastanza tutelarsi con stabilire che i municipi sieno sentiti nelle loro osservazioni prima che la tabella dei siti riservati venga sottoposta al Ministero per la sua approvazione ; ed in questo modo deliberava la maggioranza dalia Commissione. Rimaneva da ultimo.a decidersi se la cognizione dei reati per le infrazioni a questa legge debba lasciarsi al console ed all’uditore di marina, come propone il Ministero, ovvero attribuirsi ai tribunali ordinari. La Commissione fu unanime nel preferire la giurisdizione ordinaria. La proposta del Ministero è conforme al disposto dell’articolo 9 delle regie patenti del 27 maggio 1843, il quale attribuisce ai consoli di marina, coll’appello all’uditore, la cognizione dei delitti e delle contravvenzioni di competenza del Consiglio d’ammiragliato , portanU una pena pecuniaria non eccedente lire HO o ia pena dei carcere non maggiore di giorni 20, ed all’uditore di marina, inappellabilmente sempre che concorra il parere concorde ed uniforme del fisco, quella dei delitti e delle contravvenzioni portanti pena pecuniaria non eccedente ie lire 300, e la psna del carcere non maggiore di un mese. Ma occorre appena di rilevare quanto sia contrario al nostro diritto comune in materia penale ed ai liberali principi! che haDno prevalso i! dare ad una soia autorità amministrativa il diritto di condannare qualunque cittadino ad una pena corporale estensibile fino a 20 giorni di carcere per un reato comune e perciò estraneo alla materia amministrativa, e ad un solo giudice quello di condannare inappellabilmente fino ad un mese di carcere, purché la condanna sia conforme alla domanda dei fisco, che è l’avversario dell’accusato. La sola difficoltà pertanto che poteva eccitarsi a questo proposito, e che fu infatti discussa nei seno della Commissione, era quella di sapere se si potesse in questa legge speciale fare una deroga parziale alla legge organica sulle giurisdizioni marittime ; ma la Commissione ha creduto di non doversi arrestare a questa difficoltà. Certamente le deroghe parziali e, per così dire, alia spicciolata alle leggi organiche possono avere gravi e dannose conseguenze, le quali difficilmente possono prevedersi e calcolarsi quando si fanno ; e perciò conviene procedervi a rilento e con somma precauzione; ma talvolta sono indispensabili, nè potrebbero differirsi senz.a inconvenienti maggiori; e questo voi converrete, o signori, che ne è appunto il caso. In tal modo risolte tutte le questioni, e fatte al predetto progetto ministeriale ancora alcune leggiere emendazioni, delle quali si comprende la portata e la ragione dalla semplice lettura, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi di approvarlo nei seguenti termini. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. È proibito di escavare e di estrarre arena, ghiaia e pietre nei siti riservati lungo il Litorale e su tutto il terreno Sessione del 1853-54 — Documenti — Voi. 111. 223 alluviato che si denomina spiaggia, senza i! permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiaggie dei rispettivi circondari o di chi ne fa le veci. Il permesso dovrà specificare il sito assegnato alia cscavaziane e le condizioni da osservarsi. Art. 2. E riservato a! Ministero di statuire sulie domando che fossero fatte per estrazione dell’arena nei iuoghi ove esistono edilìzi civili, ponti, muri di sostegno delle strade ed altre opere di fabbrica. Art. 3. Nel termine di due mesi dopo la promulgazione della presente legge, i consoli di marina faranno pubblicare in tutti i comuni della loro giurisdizione la tabella dei luoghi della stessa loro giurisdizione nei quali non potranno farsi le predette escavazioni ed estrazioni senza il permesso di cui agli articoli 1 e 2. Queste tabelle, prima di essere pubblicate, saranno comunicate ai sindaci dei rispettivi comuni per ie osservazioni dei loro municipi, e quindi insieme a queste osservazioni, sottoposte ai Ministero per la sua approvazione. Esse potranno venire variate con io stesse formalità ogni qualvolta il Governo lo ravviserà necessario. Art. 4. Sarà però sempre in facoltà dei Governo d’impedire anche noi siti non riservati, gii abusi che si commettessero a pregiudizio del buon regime della spiaggia. Art. 3. Le infrazioni a! disposto dall’articolo f saranno punite cogli arresti e coll’ammenda, e, secondo le circostanze, anche coi carcere estensibile fino a 20 giorni ; Quelle al disposto dall’articolo 3 saranno punite col carcere fino ad un mese e colla multa estensibile lino a lire 300. In tutti i casi avrà luogo la confisca degli instruiucnti che hanno servito all’escavazione ed al trasporto delle materie estratte. Art. 6. La cognizione di questi reati apparterrà ai tribunali ordinari, a norma delie vigenti leggi. Art. 7.11 riparto delle multe sarà fatto a termini dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1833. Relazione del ministro della marina (La Siarmora) 30 marzo 1855, con cui, presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 13 stesso mese. Signori! — Gli abusi nella cscavaziane delle arene e ghiaie lunghesso le spiaggie del mare si sarebbero fatti così frequenti e gravi, che non varrebbe a reprimerli l’applicazione della multa stabilita dali’articulo {19 del regolamento sui porti e spiagge, annesso alle regie patenti 24 novembre 1827. A rimuovere i disastri dai quali sarebbero minacciate ad ogni infuriare di procella le fabbriche in adiacenza al lido, e specialmente a conservare all’esercizio delle arti marittime ed al comodo della navigazione e del commercio le spiaggie che la legge vuole esclusivamente riservare all’uso di industrie cotanto interessanti, il Ministero riconobbe necessario che i trasgressori alle discipline per i’escavaziohe delle arene e ghiaie fossero puniti, oltre alla emenda, cogli arresti in carcere, e col sequestro degli strumenti che hanno servito ad effettuarla. Presentato alla discussione dei ia Camera dei deputati iì relativo progetto di legge,ebbe in alcune parti, consenzieute il Ministero, diverse modificazioni, e venne quindi approvato nella seduta del 15 volgente. 11 sottoscritto ha l’onore di sottoporre un tal progetto al voto del Senato.