Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/251

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vaio dall’altra Camera nella seduta di ieri, che fissa le norme per la scelta degli impiegati da destinarsi a quest’importante ramo del pubblico servigio, e stabilisce gli stipendi e le indennità che si dovranno loro retribuire. La preferenza che, secondo il progetto, deve darsi nella scelta agli uffiziali militari ed altri impiegati nell’amministrazione della guerra giubilati od in riforma, i quali perciò possono cumulare più stipendi, concilia la tenuità delle paghe assegnate nella tabella ai nuovi commissari, e, mentre assicura cioè il buon andamento del servizio, concilia insieme gli interessi del pubblico erario con quelli della benemerita classe di persone su cui deve ricadere il beneficio delia preferenza nella scelta. Nutro pertanto piena fiducia che il Senato vorrà in ogni sua parte approvare il presente progetto, non che discuterlo in via d’urgenza. PROGETTO DJ LEGGE. Art. I, 2, 3, 4. Identici alla proposta della Commissione della Camera. Art. 8. Per l’eseguimento della presente legge sarà aggiunta al bilancio 1858 del Ministero interni la complessiva somma di lire quarantaqmtlromila settecento guarani a, da applicarsi e ripartirsi nel modo seguente: Categoria 46. Personale delle intendenze provinciali: stipendio dei commissari L. 29,100 Categoria 17. Indennità di trasferta e spese di cancelleria  » 18,640 Totale . . . L. 44,740 Tabella degli stipendi e delle indennità da corrispondersi ai commissari di leva. Provincie Stipendio per «gii commissario Totale Torino 1 ■* commissario in 1* 800 1,600 ; e Genova | ] commissario in 2° , 700 1,400 | 3 provincie aventi da 150 a 200,000 abitanti 700 2,100 15 provincie aventi da 100 a 150,000 abitanti 600 9,000 30 provincie aventi meno di 100,000 abitanti ........ 500 15,000 Totale . . . 29,100 Annotazione. Sarà inoltre corrisposta a titolo d’indennità di trasferta la somma di lire 25 per ciascun mandamento compreso nella provincia, escluso il capoluogo. Ed a titolo di spese di cancelleria sarà pure corrisposta la somma di lire 50 per caduna provincia, e di lire 5 per ogni mandamento compreso nella provincia, escluso il capoluogo. Sessione dfa 1853-54 — Documenti — Voi. III. 225 Relazione fatta al Senato il 14 mar so 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori La/ari, Di Tesine, Franzini, Jacquemoud, e Di Collegno Giacinto, relatore. Signori! — Il regio editto del 16 dicembre 1837, che fino al 1848 regolava il reclutamento dell’esercito, prescriveva che in ciascuna provincia de’ regi Stati un commissario di leva fosse incaricato, sotto gli ordini dell’ispettore generale, di eseguire le varie incumbenze relative alla leva, e che l’impiego di commissario di leva fosse riservato « a benemeriti uffiziali posti in aspettativa o provveduti di riposo. » Le operazioni della leva militare dipendevano in allora eseiusivamente dal Ministero di guerra, e i Consigli di leva, presieduti dai governatore della divisione o dai comandante della provincia, erano composti di cinque membri, dei quali il solo intendente della provincia apparteneva all’ordine civile. Conseguenza dello Statuto dato da Re Carlo Alberto fu il doversi rafforzare l’elemento civile nell’amministrazione provinciale, e così pure nei Consigli e nella direzione generale delle operazioni di reclutamento, e dì fatto la legge di leva da voi approvata or è l’anno (20 marzo 1884) porta bensì che il ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare, ma soggiunge che la direzione di queste operazioni è nelle provincie affidata agli intendenti. Ma, prima ancora che fosse presentata al Parlamento la legge ora citata, il Governo del Re aveva sentito il bisogno di variare le attribuzioni dei comandanti militari delle provincie e in conseguenza un decreto reale del 26 novembre 1850, limitandone di molto l’antica autorità, lasciava loro soltanto attribuzioni di ordine militare « fra le quali » diceva l’articolo quinto di quel decreto, « dovranno essere comprese quelle « esercitate dagli attuali commissari di leva, i quali si inten« deranno e sono aboliti. » In occasione della leva immediatamente posteriore a quel decreto si dovette provare quanto la mancanza dei commissari incagliasse le operazioni di reclutamento, onde pochi mesi dopo i! ministro di guerra proponeva, e dopo l’approvazione de! Parlamento il Re sanciva il 19 maggio 1881 una nuova disposizione per cui « un uffiziaie del comando militare « di ciascuna provincia, eserciterebbe interinaimente le fun« zioni di commissario di leva. » L’esperienza di due anni dimostrò poi la necessità di ristabilire permanentemente in ogni provincia un uffiziaie specialmente incaricato di eseguire sotto la direzione dell’intendente le varie incumbenze relative alia leva, e tale è in fatto il tenore dell’articolo 18 della legge che regola in oggi le operazioni di reclutamenlo. Se non che si soggiunge in quell’articolo che « il commis« sario di leva è nominato dal Re sulla proposta del ministro « dell’interno, previo concerto col ministro della guerra. » La legge sottoposta in oggi alle vostre deliberazioni è intesa a fissare le norme per la scelta degii impiegati da destinarsi a questo ramo del pubblico servizio ed a stabilire gli stipendi e le indennità che si dovranno loro retribuire. Secondo l’articolo t i commissari di leva saranno scelti preferibilmente fra gli uffiziali militari ed altri impiegati dell’amministrazione della guerra giubilati od in riforma. Il vostro ufficio centrale vede in tale disposizione un modo di assicurare il buon andamento’delle operazioni mandamentali di leva, affidandone la vigilanza ad uomini esperimentati nelle cose di amministrazione militare; e tanto più si associa a questa idea ministeriale in quanto che si potrà così avere un risparmio notevole sul soldo che converrebbe destinare a si