Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/252

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fatti impiegati ove doii fossero provvisti di altro stipendio. Nè vale il dire che le operazioni di leva durando solo pochi mesi, le funzioni di commissario potrebbero essere disimpegnate temporariameote da uno degli inspiega ti soliti dell’intendepza provinciale, risparmiando così anche il soldo proposto pei commissari nti'j presente legge; giacché jl commissario di leva nop è incaricato soltanto di procedere nei mandamenti all’esirazione a sorte, di attendere al primoesa me degli inscritti, di esercire le funzioni di relatore e di segretario del Consiglio di leva; ma bensì, terminate queste operazioni temperane, il eemmissario dovrà, a tenore del regolamento dì cui nell’articolo t della legge 20 marzo 1884, » tener qra dinate le corrispondenze spettanti at ramo di servizio affi« datogli, non che le liste, i quadri, gli stati ed elenchi n prescritti, ponendosi così in grado di fornire le occorrenti « pozioni e schiarimenti quando dal ministro della guerra « fosse prescritta una ispezione del suo uffizio. » Che le incombenza poi del commissario di leva non sienp per essere solo temperane se ne ba altra prova ueU’obbligo impostogli di risiedere costantemente nel capoluogo di provincia donde non potrà assentarsi se non col permesso deli’intenileiite se per quindici giorni, o del ministro di guerra se per un tempo maggiore. Fu per tal modo dimostrala al vostro uffizio centrale la convenienza di avere ufficiali speciali per esercire le funzioni di commissari di leva, ed esso spera che il Governo del Re possa affidare quelle funzioni ad ufficiali capaci di ben disimpegnarle, benché, ai maggior numero dei membri componenti l’uffizio, sieno parsi esigui gli stipendi assegnati dalla tabella annessa alla presente legge ; l’articolo 4, assicurando ai commissari di leva un aumento di pensioqe proporzionato ai nuovi servizi da loro prestati, compenserà in parte, giova sperarlo, la tenuità delia somma Iorp accordata epme stipendio. Su questo articolo 4 bensì uno degli uffici del Senato aveva dato ai suo commissario istruzioni positivamente negative, come se ìa disposizione prescrittavi fosse contraria alle regole generali sulle pensioni di riposo. Gli altri membri dell’uffizio centrale, considerando che se la legge chiama a prestare nuovi servizi un uffiziale collocato a riposo, essa può e deve fissare a questo uffiziale una ricompensa proporzionata ai nuovi servizi prestati, non esitarono ad accettare la disposizione contenuta nell’articolo 4 come quelle degli articoli precedenti. Il vostro ufficio centrale, approvando adunque il progetto presentato dal ministro dell’interno, mi ba dato l’onorevole incarico di proporvene l’adozione. Ordinamento degli uscieri presso le Corti, tribunali e giudicature. iProgetto di legge presentato allo, Camera il 28 dicembre 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi). Signoiu ! — li progetto di legge sulla riorganizzazione dell’ordine giudiziario e del Ministero pubblico, che io ebbi l’onore di presentare nella tornala del 27 dicembre 1883, includeva un titolo dedicato agli uscieri nel quale eransi raccolte le disposizioni che debbono reggere fondamentalmente tale institazione e costituire l’oggetlo di una legge. Astretto ora il Governo dall’articolo 4 della legge dei 16 luglio ottimo passato a presentare pria che l’anno finisca la legge ordinatrice degli uscieri, non saprebbe altrimenti adempiere ai proprio uffizio che riproducendo nei loro intiero quelle stesse disposizioni, massimamente che le medesime già furono dalla vostra Commissione disaminate e discusse, e con qualche lieve modificazione cji pura forma a cui il Ministero aderisce, accettate, siccome appare dalla relazione che fuvvi presentata cejla tornata del f7 detto mese di luglio. Se non che in qsesto nuovo progetto soqpsi introdotte due altre disposizioni, Pupa veramente organica per la quale si impone agli uscieri una malleveria a ragione delle contabilità che possono incontrare nell’esercizio delie loro funzioni, e rispetto al Governo e rispetto ai privati, modica per altro, e tale che coloro i quali intendono aspirare al posto d’uscierp e sono di conveniente abilità dotati non sieno dal loro proposito rimossi per la difficoltà di soddisfare a simile condizione. L’altra disposizione è puramente transitoria. È indubitato pur troppo ohe una considerevol parte degli uscieri in attualità di servizio non si trova fornita di capacità sufficiente a bene disimpegnare le incombenze che vengono Ipro affidale dal Codice di procedura civile. Il Governo pertanto non mancherà di provvedere a che daila conosciuta inettezza loro non sorgano difficoltà ed impedimenti all’avviamento del nuovo modo di procedere in giudizio. Di molti altri uscieri si può con ragione sperare che si porranno in grado di soddisfare lodevolmente ai debito loro; e perciò ragion vuole che si attenda all’esperimento che di Sè faranno tostochè sarà attuato il nuovo Codice. La disposizione transitoria prescrivendo che ai 31 dicembre 186$ cesseranno dalle loro funzioni quegli uscieri ebe non saranno stati espressamente confermati nel loro posto, lascia dunque al Governo una discreta libertà per ordinare questo ramo così importante di pubblico servizio con tutti quei riguardi che è dicevole di usare, affinchè il passaggio dall’antico ai nuovo ordine di cose, per quanto sia possibile, non riesca dannoso alle persone. Ed all’effetto anche di causare un dissesto nella condizione di quegli uscieri che saranno pel merito loro mantenuti in uffizio, perocché essi nella primitiva elezione non furono assoggettati all’obbligo della malleveria, il Governo è pure abilitato a dispensarli dalla medesima, Risentendosi ed approvandosi questa legge prima dell'altra dianzi mentovata sull’ordinamento giudiziario, la quale per la moltiplicità delie materie richiederà maggior tempo, si avrà già un titolo approvate della medesima che potrà all’uopo ripigliare iq essa la propria sede, Tabella delVimportare delle malleverie da somministrarsi dagli uscieri. Uscieri della Corte di Cassazione e delle Corti d’appello. Importare della rendita Uscieri presso ìa Corte di Cassazione, e presso le Corti d’appello dì Torino . L. 75 * Presso le Corti di Ciamberì, Genova e Casale . >> 60 * Presso |e Corti di Nizza e di Sardegna . , , , * 80 » Uscieri del tribunali provinciali e di commercio. In Torino e Genova . , . , L, 73 * In Alessandria, Cagliari, Casale, Ciamberi, Cuneo, Nizza, Novara, Sassari » 60 »