Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/254

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di mandamento al tempo delia promulgazione della presente legge, cesseranno dall’esercizio delle ioro funzioni al 31 dicembre 1853, se prima di quel giorno non saranno stati espressamente confermati nel loro posto. Gli stessi uscieri potranno essere nel decreto di loro conferma dispensati dail’obbligo della malleverìa. Relazione fatta alla Camera il 9 marzo 1855 dalla Commissione composta dei deputati Sineo, Martelli, Pezzani, Canalis, Buttini, Arnnifo, eNaytana, relatore. Signori! — La legge del 16 luglio 1834 che approvò il Codice di procedura civile, e ne fissò l’esecuzione a! primo giorno d’aprile corrente anno 1838, impose al Ministero l’obbligo di presentare avanti il mese di gennaio !a legge riordinatrice degli uscieri. Compi il Ministero ad un tal obbligo coll’avere presentato nella tornata del 28 ultimo passato dicembre lo stesso progetto di legge che a tal riguardo aveva già proposto nel titolo -VII della legge sul riordinamento giudiziario nella seduta del 27 dicembre 1883, di cui fin dal 17 luglio 1884 è stata compita la relazione delia Commissione, tuttoché non ancora portata a discussione. Vi aggiunse bensì due nuove disposizioni, delle quali una organica che riguarda alla malleveria imposta agli uscieri a motivo delia risponsabilità che possono incontrare nell’esercizio delle loro funzioni, e l’altra transitoria riflettente alla conferma di quegli uscieri che si trovassero in attualità di servizio. Non si dissimulò la Commissione che essendosi colle prescrizioni del nuovo Codice di procedura civile ampliate di mollo le attribuzioni degli uscieri, fosse pur necessario variarsi le disposizioni concernenti alla nomina, all’idoneità ed all’esercizio delie loro funzioni, finché non saranno introdotte variazioni o modificazioni allo stesso Codice, Ma in pari tempo prevedeva che non lievi inconvenienti possano derivare dall’essersi affidati agli uscieri molti e difficili atti, come, tra gli altri, quelli delie esecuzioni, incanti e simili, al di cui spedito e sicuro compimento non sembra sufficiente la loro opera ed autorità ; che scemeranno d’altrettanto i proventi dei segretari di mandamento e dei tribunali quanta è la somma dei lavori civili sottratta a loro che lodevolmente li disimpegnavano ed attribuita agli uscieri, che a tal uopo di nuovo si assumono. Così avverrà che gli atti si tolgano alle persone già sperimentate capaci, per affidarli ad altre che voglionsi creare a nuove capacità ; che, mancando alle prime insieme coi lavori i lucri necessari alla loro sussistenza, sorga poi l’ineluttabile necessità di gravare il pubblico erario di stipendi o di supplementi onde conservare l’opera indispensabile dei segretari e loro sostituiti, e di sottostare inoltre al peso delle pensioni, come occorre per tutti gli impiegati civili. Siccome però avvi speranza che a questi e ad altri inconvenienti, che per avventura possono sperimentarsi nell'attuazione dei Codice di procedura civile, si ponga riparo cella revisione dello stesso Codice fissata alia Sessione parlamentare del 1888, od anche prima se ne fosse conosciuta l’urgenza, così la Commissione accettò in massima il progetto del Ministero, apportandovi bensì alcune variazioni che stimò convenienti, delle quali partitamente si discorrerà in appresso. La prima versa sul numero degli uscieri, intorno al quale la Commissione è d’avviso che, onde ritenerlo proporzionato al servizio, sia necessario il giudizio deìle Corti, tribunali e giudici di mandamento rispettivi, come quelli che più da vicino, e meglio d’ogni altro, sono informati del numero e qualità degli affari, non che dell’esigenza del servizio. La seconda riguarda ad assicurare agli uscieri deile giudicature mandamentali ìa precisa ed indipendente sussistenza, fissando a loro favore un equo sussidio qualora risulti essere insufficienti le retribuzioni che percepiscono dai litiganti. Facile riuscirà la verificazione di quest’estremo, sol riandando il repertorio prescritto all’articoio 12 del progetto, in cui devono apparire tutti i diritti riscossi, ed a siffatte risultanze si potranno pur aggiungere gli altri lumi che forniranno le apposite informazioni da richiedersi dal rispettivo giudice di mandamento, a talché siano corrisposte retribuzioni a quei soli uscieri che ne abbiano reaie bisogno. E tali retribuzioni si sono poste a carico del pubblico erario, sia perchè tutte le spese occorrenti per l’amministrazione della giustizia debbono sopportarsi dallo Stato, sia perchè, se la scarsezza dei beni, od il tenue numero delle liti in alcuni mandamenti non permettono molti o bastanti lucri avventizi agli uscieri, ciò non deve convertirsi a danno di quegli amministrati, e risolversi contro loro in un peso speciale e più insopportabile. Alcuni de’ commissari opinavano doversi simili retribuzioni estendere agli uscieri deile Corti e tribunali nel caso che anche tra di loro si verificasse un’insufiicienza di proventi. Ma prevalse la contraria sentenza della maggioranza fondata nel fisso stipendio conceduto agli uscieri delie Corti d’appello, e nella presunzione che coll’attuazione della nuova procedura, siccome riusciranno più spediti il trattamento e la decisione delle liti, così verrà di molto accrescendo il numero degli affari e la percezione dei diritti a prò degii uscieri ; oltredichè gli stessi diritti furono già notevolmente avvantaggiati colla tariffa non ha guari discussa. Ai postutto, se in qualche Corte o tribunale venisse a verificarsi il raro caso di cui si è preconcepito timore, potrà agevolmente accorrervi il Governo o con sussidi sui proventi delie segreterie, od in altro più conveniente modo. La terza concerne alla nomina degli uscieri. La maggioranza della Commissione considerò che, siccome per lo Statuto ogni giustizia emana dai Re, ed a di lui nome si amministra, così a lui si appartenga anche il nominare gli uscieri: e ciò tanto più dopoché si sono di molto estese le loro attribuzioni, e si affidarono loro atti, ali’eseguimento dei quali non basterebbe ia sfera ed il concetto della sola autorità che hanno (inora spiegato. Ed affinchè la destinazione avesse a riuscire più conveniente ed appropriata, si è stimato che sia preceduta dalla proposta da farsi dalle Corti, tribunali o giudici di mandamento rispettivi, come posti in condizione di conoscere più da vicino l’importanza dei lavori da disimpegnarsi, la capacità ed idoneità delle persone-destinande, e ia convenienza d’affidar loro un tale servizio. La quarta mira all’età in cui possa taluno essere prescelto all’ufficio d’usciere. Su di che la Commissione ad unanimità opinò che, a vece di quella d’anni 28 richiesta dal progetto di legge, sia sufficiente l’altra che si è surrogata d’anni 2t, sia perchè a quell’età si ha per ia legge la maturità di giudizio e l’abiiità per l’ammessione ai pubblici uffici, sia perchè difficilmente si troverà chi indugi ad applicarsi a questa carriera sino agii anni 23, ed anzi dopo siffatta età vi sia il pericolo di non trovare fuorché uomini che si allontanarono da altre carriere, e che per ultima risorsa si avvicinino poco fidentemente a quella d’usciere. La quarta infine s’aggira suH’obbiigo della malleveria, a