Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/255

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cut la maggioranza stimò necessario assoggettare gli uscieri attualmente esercenti, che saranno confermati nel loro ufficio, onde in tutte le parti dello Stato siano ugualmente assicurati gl’interessi dell’erario ed i diritti dei litiganti. Con queste variazioni che poco si discostano dal concetto principale del progetto ministeriale, la Commissione vi propone di voler adottare la presente legge. Tabella ddVmporlare delle malleverie da somministrarsi dagli uscieri. importare Scila readita Uscieri presso la Corte di cassazione L. 65 » Presso le Corti d’appello  » 60 » Uscieri dei tribunali provinciali e di commercio » 50 » Uscieri delle giudicature di mandamento...» 25 » Tabella degli stipendi da assegnarsi agli uscieri. PROGETTO DI LEGGE, Art. t. Ogni Corte o tribunale avrà un numero di uscieri proporzionato alle esigenze del servizio da determinarsi sulla proposta della rispettiva Corte o tribunale. Gli uscieri deile Corti di cassazione e delle Corti d’appello godranno provvisoriamente degli stipendi relativi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge. Art. 2. Le giudicature di mandamento avranno pure uno o piò uscieri da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice. Essi godranno di una retribuzione annua che sarà loro corrisposta dall’erario dello Stato in quella proporzione che, secondo le circostanze dei luoghi, risulterà necessaria. Art. 3. Gli uscieri sono nominati dal Re sulla proposta delta Corte, tribunale e giudicatura di mandamento rispettivo. Essi prima di assumere l’esercizio, ecc., il resto come nel progetto del Ministero. Art. 4. Per essere nominato usciere è necessario : i° Di avere l’età di anni 21 compiti ;

2° Di avere dato saggio, ecc., il resto come nel progetto del Ministero. Art. 5, 6, 7 e 8. Identici al progetto del Ministero. Art. 9. Nai casi d’impedimento o mancanza degli uscieri presso alle Corti, ai tribunali ed alle giudicature, possono i presidenti od i giudici di mandamento valersi dell’opera di altri uscieri e commettere loro gli atti occorrenti. Nei casi d’urgenza, e nell’impossibilità di avere altro u9ciere, i giudici di mandamento potranno pure per l’atto occorrente destinare un serviente comunale. Art. IO, il, 12 e 13. Identici al progetto del Ministero. Art. 14. Ogni usciere che per negligenza avrà trascurato di eseguire gli atti dal suo Ministero di cui ebbe l’incarico, o non li avrà eseguili regolarmente, incorrerà in una multa estensibile a lire 100 oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione. Art. 15. Ogni usciere che avrà tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a ìui commessi, valendosi dell’opera di altre persone, sarà condannato ad una multa di lire 150 ed estensibile a lire 1000, ecc., il resto come nel progetto del Ministero. Art. 16, 17, 18, 19 e 20. Identici al progetto del Ministero. Disposizione transitoria. Identico il primo periodo al progetto del Ministero ; modificato l'alinea nei termini seguenti : Gli uscieri confermati dovranno prestare la malleveria che li riguarda entro il termine di sei mesi dal giorno della conferma. Relazione del ministro di grazia e giustizia (Battazzi) 17 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 15 stesso mese. Signori ! — Per soddisfare alla disposizione della legge 16 luglio 1854, che rendeva necessaria la presentazione di un progetto di legge sull’ordinamento degli uscieri, il Governo non mancò di presentare, prima che finisse l’anno 1854, il detto progetto alla Camera dei deputati, da cui venne approvato nella tornata del 15 corrente, con qualche modificazione che non alterò gran fatto la sostanza della proposta ministeriale. Si stabilisce primieramente che il numero degli uscieri sarà proporzionato alle esigenze del servizio, c che tutti indistintamente saranno nominati dai Re (articoli I, 2 e 3). Si determina in secondo luogo che gli uscieri delle Corti di cassazione e delie Corti d’appello avranno diritto ad uno stipendio a carico dell’erario delio Stato, e quanto alla misura di tale stipendio il progetto non si diparte dal trattamento che attualmente ricevono. Nulla si dispone, in fatto di stipendio, rispetto agli uscieri dei tribunali provinciali, che infatti non furono mai stipendiati, perchè si ritiene che i diritti loro assegnati dalla tariffa possano più che bastevolmente compensarli delle loro fatiche. Quanto agli uscieri delle giudicature di mandamento, la proposta del Governo aveva per oggetto di mantenere ugualmente lo stato delle cose, per cui lo stipendio di taii uscieri trovasi a carico delle comunità che compongono ciascun Numero degli uscieri Sfipeudio fissato per ciascun usciere Totale Uscieri presso alle Corti di Cassazione 3 1,000 3,000 Appello eli Savoia 3 400 1,200 Appello di Torino 5 400 2,000 Appello di Nizza 3 400 1,200 Appello di Genova 4 400 1,600 Appello di Casale...... 4 400 1,600 Appello di Sardegna .... 6 400 2,400 NB. Qualora venga soppressa, a tenore del progetto di legge sulla riorganizzazione dell’ordine giudiziario, la classe della Corte d’appello sedente in Sassari, il numero degli uscieri per la Corte di Sardegna sarà ridotto di due.