Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/257

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Resta die il Senato, in quest'ultimo scorcio del termine che ancora rimane, di* alla legge medesima la sua adesione onde non manchi all’eseguimento del Codice che sta per mettersi in vigore, questa indispensabile accompagnatura. L’ufficio centrale, cui vi piacque, o signori, di commettere la preparatoria disamina di codesta legge, tale la tiene da potersi cattivare i vostri suffragi. Ben avrebbe il vostro ufficio centrale desiderato che da questa legge si togliesse via ogni disposinone riguardante gli uscieri che già si trovi net Codice di procedura civile, non iscorgendo necessità veruna di riprodurre in una legge speciale quanto già ebbe sede opportuna in un Codice. Ma quando pure si fosse creduta cosa non isconveniente il ripetere in questa legge quanto già incontrasi disposto nel Codice, l’ufficio centrale avrebbe almeno desiderato che la ripetizione fosse compiuta ed intera, non iscompagnata da quelle disposizioni accessorie che vi furono nel Codice aggiunte ; e ciò affine di ovviare al dubbio che per avventura si movesse sulla tacita abrogazione di colali accessorie ordinazioni del Codice non state nella presente legge ripetute. Piacciavi, o signori, fermar l’occhio sull’articolo 7 della legge in discussione. Quest’articolo statuisce sopra un punto delia massima importanza, sui limiti, cioè, entro i quali è circoscritta la podestà degli uscieri di fare gli alti propri de! loro Ministero. Distingue la legge su questo proposito tra gli atti propri del ministero d’usciere che riflettono gli affari di competenza della Corte, del tribunale o della giudicatura cui l’usciere à addetto, da ogni altro allo che sia bensì proprio del ministero d’usciere, ma non risguardi gli affari di competenza della Corte, del tribunale o della giudicatura a cui appartiene. Per gli affari di competenza delia Corte, del tribunale, della giudicatura cui l’usciere trovasi applicato, ei solo ed esclusivamente può esercitare le proprie funzioni neila città e territorio di residenza della Corte o del tribunale e iatutto il mandamento della giudicatura. Per tutti gli altri atti del ministero d’usciere, che non appartengono ad affari di competenza deila Corte, del tribunale, della giudicatura, presso cui l’usciere trovasi matricolato, egli non gode più di alcuni privativa ; bensì concorre cogli altri uscieri indistintamente neil’esercitare gli aiti del proprio ministero in tutta l'estensione del distretto giurisdizionale della Corte, de! tribunale e della giudicatura da cui dipende. Ora quest’ordinamento, che si può a tutta ragione chiamare organico, già trovasi scritto nel Codice di procedura civile e ne costituisce l’articolo 1102. Tant’è che l’onorevole guardasigilli, onde più agevolmente strigarsi dalle obbiezioni che incontrava l’articolo 7 anzidetto nell’altra parte del Parlamento, non esitava di soggiungere che in fin dei conti, tolto via dalla legge il mentovato articolo 7, non ne rimarrebbe meno ferma la disposizione ivi contenuta, perchè consegnata nell’articolo 1102 del nuovo Codice di procedura civile già stato dai tre poteri sancito. Siffatta considerazione addotta dall’onorevole ministro pare avrebbe dovuto condurre alla conclusione di eliminare dalla legge l’articolo 7 che vi giace ozioso, non facendo che ripetere il disposto di uno degli articoli dei Codice. Pur nondimeno vi si mantenne senza che se ne desse ninna plausibile ragione, Non basta : S’articolo {(02 del Codice di procedura civile non è puro e semplice ; ma vi accede un alinea aggiuntovi dalla Commissione senatoria, siccome appare dai processi verbali delle adunanze di questa. Tale alinea, stato preceduto da tega e matura discussione, mira a correggere ina ingiustizia cui avrebbe potuto l’articolo porgere occasione senza il debito correttivo aggiuntovi. Poniamo caso che l’usciere, valendosi della concorrenza onde gode, faccia un atto de! proprio ministero, ma non relativo agli affari di competenza del tribunale cui è addetto, fuori del territorio ove questo siede : sarebbe egli giusto l’aggravare di maggiori spese di trasferta chi sia tenuto di pagare il costo di tale atto? A questo sconcio rimedia la mentovata aggiunta scritta nel Codice e pretermessa nella presente legge. Vieta l’aggiunta di portare in tassa per trasferta diritti maggiori di quelli accordati agli uscieri della residenza più vicina al luogo in cui l’atto deve eseguirsi, salva l’eccettuazione che vieti dopo. Il silenzio su quest’aggiunta serbato nell’articolo 7 della legge in deliberazione varrà egli tacita abrogazione, o l’aggiunta avrassi qui per sottintesa? Che ogni dubbio al riguardo fosse palesemente tolto, o col trapiantare nella presente legge l’articolo 1102 de! Codice di procedura civile colla sua aggiunta, o meglio ancora coll’espungere dalia legge attuale il ricordato articolo 7, sarebbe infallibilmente ciò che più sarebbe desiderabile. Ma l’entrare nell’una o nell'altra di queste vie apparisce ora mai disdetto dagli aggiunti dei tempo che ne stringe ed incalza. Pare d’altronde (nè l’onorevole guardasigilli esiterà a dichiararlo apertamente in faccia al Senato) non doversi riputare abrogala una legge anteriore, quante volte l’espressa di lei abrogazione non trovisi scritta in quello che vien dopo, massime allorché la disposizione,stata nella nuova legge ommessa, scorgesi improntala di sì manifesto carattere d’equità e giustizia quanto quella in discorso. Perciò l’ufficio centrale vi propone unanime, o signori, l’adozione pura e semplice del presentato progetto di legge. Ordinamento dei procuratori. Progetto di legge presentato alla Camera il 28 dicembre 1854 dal ministro dì grazia e giustizia (Rattazzi). Signori! — Il Codice di procedura civile e la legge che lo sanciva e promulgava, imponendo ai Ministero il carico di proporre l’ordinamento dei procuratori, scartarono la questione radicale che sarebbesi forse eccitata su! punto, se alla civile società torni veramente utile la conservazione dell’uffizio dei procuratori, tantoché per la trattazione delle controversie giuridiche debba richiedersi ognora il concorso dell’avvocato e de! causidico, o non sia piuttosto desiderabile che le divise loro funzioni si confondano insieme e si concentrino in una soia persona. Ad alcuni, e non senza ragione, è avviso die il legislatore dovrebbe argomentarsi di ridurre le cose a tale grado di semplicità, che alle parti potesse bastare il sussidio di un solo patrqeiuatore. Questo era infatti il voto di quel sapientissimo cancelliere L’Hospiial, che nelle cose spettanti all’amministrazione della giustizia iniziò ai suoi tempi e preconizzò le più salutevoli