Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/262

Da Wikisource.

vi abbia deliberato sopra (articoli 32, 33, 34, 38, 36 e 37). AUe Corti ed ai tribunali, come di ragione, è anche riservato il diritto di applicare le pene disciplinali che sono di competenza deila Camera di disciplina, qualora essa trascuri di agire e venga per ciò meno al fine della sua instituzione (articolo 38). Del rimanente il progetto di legge estende ai sostituiti, con qualche opportuna modificazione, le disposizioni disciplinali che risguardano i procuratori (articolo 39); niega la facoltà dell’opposizione e dell’appello contro alle deliberazioni della Camera di disciplina, le quali deliberazioni essendo essenzialmente dettate dal modo di sentire e di apprezzare i fatti proprio delie singole persone, e dall’intima convinzione delle medesime, vengono assimilate alle decisioni del giurì; ma rende espressamente appellabili le sentenze dei tribunali che pronunciano sulla sospensione o destituzione (articoli 40, 42, 43). Dopo qualche altra disposizione di natura puramente economica, questo progetto di legge rimanda al regolamento da farsi tutto che spetti alla composizione e rinnovazione delle Camere di disciplina, alle attribuzioni degli ufficiali delle medesime, al modo delle elezioni, ed alle regale speciali di disciplina pei sostituiti e praticanti, non che al modo di procedere nello materie disciplinali. Essendo i procuratori uffiziali ministeriali, pare che la legge debba limitarsi a stabilire le cose fondamentali del loro ordinamento, lasciando al Governo il carico di dar norma alle altre materie che sono veramente secondarie; così il Ministero si astenne dall’entrare sul proposito in maggiori dettagli. Da ultimo, nelle disposizioni transitorie, si provvede al caso in cui la presente legge venga approvata senzaehè siasi peranco operata la liquidazione delle piazze di privata ragione, dovendo in tale supposito rimanere incolumi i diritti dei proprietari e possessori delle medesime ; si mantiene espressamente i! numero attuale dei procuratori, e per non disturbare la condizione delie persone che già si trovino investite di un uffizio di regia nomina e che non hanno demeritato nell’esercizio delle loro funzioni, vengono esse dispensate dall’obbligo delia malleveria, affinchè la presente legge non abbia in certo modo un effetto retroattivo. Signori ! Queste sono le riforme cbe al Governo paiono attuabili per ora nell’ordinamento dei procuratori, all’effetto di conseguire che tale uffizio, poiché è reso indispensabile dalle nostre leggi sulla procedura civile, venga esercitato da persone probe, abili e meritevoli per ogni rispetto di avvicinare ia magistratura del regno, e di cooperare all’amministrazione della giustizia. Ma nel consertarle il Governo ebbe anche in mira, per una parte, quei temperamenti che sarà forza di adottare, affinchè la divisata soppressione delle piazze venali possa eseguirsi con minor danno degli attuali titolari e minore aggravio delle finanze, e per altra parte la convenienza di non creare ostacoli a quelle riforme più radicali die potranno meditarsi, maturarsi e recarsi ad effetto a tempo opportuno. PROGETTO DI LEGGE. Capo I. Dei procuratori e delle loro attribuzioni. Art. 1. I procuratori sono nominati dal Re. Art, 2. Per essere nominato all’ufficio di procuratore o ressouna Corte d’appello, o presso un tribunale provinciale, richiedesi che il candidato abbia compiuta ì’età d’anni 28, e subito con approvazione l’esame rispettivamente prescritto. Art. 3. Coloro che saranno stati approvati per esercitare l’uffizio di procuratore presso ai tribunali provinciali, ed avranno conseguita la nomina ad uno di tali uffizi, dopo due anni di esercizio del medesimo, potranno senza altri requisiti essere eletti procuratori presso ad una Corte di appello. Art. 4.1 procuratori istituiti presso alla Corte d’appello sono anche destinati a postulare presso il tribunale provinciale stabilito nella città in cui siede ia Corte. Art, 5. L’esercizio dell’uffizio di procuratore è subordinato alia prestazione di una malleveria in cedole sul debito pubblico, il di cui ammontare è determinato per ciascun collegio dei procuratori nella tabella annessa alla presente legge, ed al pagamento di annuo canone da determinarsi anche per legge. Ogni procuratore deve inoltre prestare il giuramento nella forma prescritta dal regolamento. Art. 6. L’uffizio di procuratore è incompatibile coll’esercizio della professione di avvocato, e con qualunque impiego giudiziario, economico o militare di regia nomina. Art. 7. Gli avvocati già ammessi al patrocinio possono essere senza altri requisiti nominati procuratori. Art. 8.1 procuratori hanno esclusivamente il diritto di rappresentare le parti, di postulare e prendere conclusioni, e di fare tatti gli atti che dalle leggi sulla procedura civile sono attribuiti al loro uffizio. Possono arringare nelle cause sommarie e nelle questioni incidentali che occorrono nelle cause ordinarie, ma che per disposizione di legge debbono trattarsi e decidersi sommariamente, e sopra tutti gli incidenti spettanti alla procedura. Possono arringare indistintamente in tutte le cause se nelia città in cui siede il tribunale a cui sono addetti non trovasi un numero sufficiente di avvocati. Spetta però alle Corti di appello il designare i tribunali presso dei quali sia data tale facoltà ai procuratori. Possono anche arringare coll’autorizzazione del presidente in ogni causa se l’avvocato della medesima trovasi ammalalo, od occupato nel momento della spedizione in altra classe della Corte o dei tribunale. Capo II. — Dei sostituiti. Art. 9. Ogni procuratore deve nominarsi sotto alia propria responsabilità un sostituito. La nomina del sostituito vuole essere approvata dalla Corte d’appello o tribunale a cui il procuratore trovasi addetto. Presso alle Corti d’appello e presso ai tribunali divisi in più classi o sezioni, i procuratori possono essere autorizzati dalla Corte o dal tribunale ad avere, secondo le circostanze, due o più sostituiti. Art. IO. Ogni sostituito deve avere subito con approvazione l’esame per esercitare l’uffizio di procuratore. Esso rappresenta il procuratore dal quale fu eletto, ed attende a tutte indistintamente le di lui incombenze. Art. li. Coloro che avranno subito con approvazione l’esame di procuratore per esercitare davanti ai tribunali provinciali, dopo tre anni di continuato esercizio, nelia qualità di sostituiti presso un tribunale, potranno essere ammessi ad esercitare presso alle Corti d’appello. Art. 12. Nel caso di morte del procuratore, i! sostituito, od i! più anziano fra i sostituiti, assume la custodia degli atti