Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/275

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- 1817 — fwwa»»——aw—iwwwwgiBafl SESSIONE DEL 1853-54 Come venne praticato in altre convenzioni postali, anche in questa al sistema di trasmissione delle corrispondenze a peso fu sostituita la trasmissione per capo, che assicura meglio la contabilità nel cambio delle corrispondenze estere, e fu ammessa la facoltà del transito in pieghi chiusi per gli Stati a! di là dei ducato di Modena, che ci darà mezzo, in un avvenire più lontano, di fare piego diretto per Bologna, passando nei ducati, per dove oggidì le corrispondenze non transitano che sciolte. Tale è ia convenzione che d’ordine di S. M. si sottopone alia vostra disamina, o signori : io ho fiducia che la medesima sarà per incontrare il vostro gradimento, non essendosi mutate le basi sulle quali già aveste ad esprimere favorevole il voto, e che perciò non dubiterete di approvare l’articolo di legge pel quale si autorizza il Governo dei Re a porla in esecuzione ; solo m’è d’uopo chiedere la discussione d’urgenza, sia perchè nello scambio delle ratifiche se ne fissò l’epoca al primo del prossimo venturo marzo, sia sul riflesso che questo accordo di posta altro ne precede, ii quale presto, giova sperare, sarà condotto a felice termine, per cui sarà definitivamente tolta quella discrepanza di trattamento che rende sulle lontane assai più difficili ed onerose le corrispondenze de’ limitrofi Stati. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. 11 Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale, conchiusa tra il regno sardo ed il ducato di Modena, e firmata in Torino il 7 dicembre 1854 ed in Modena il i8 dicembre stesso anno. Convenzione postale tra il regno sardo ed il ducato di Modena. S, M. il Re di Sardegna, e S. A. reale l’arciduca duca di Modena egualmente animati dal desiderio di migliorare mediante una nuova convenzione il servizio delle corrispondenze tra iì regno sardo ed il ducato di Modena, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari : Sua Maestà ii Re di Sardegna iì cavaliere D. Giuseppe Dabormida, cavaliere di gran croce, decorato del gran cordone dell’ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale delia legione d’onore di Francia, senatore del regno, maggior generale di artiglieria, aiutante di campo di Sua Maestà e suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri; e sua Altezza reale l’arciduca duca di Modena, il conte Giuseppe Forni, consigliere di Stato di S. A. R. I. A., ciamberlano, commendatore dell’ordine del merito della corona di Baviera, cavaliere gran croce dell’ordine di Isabella la cattolica, commendatore deil’imperiaie ordine delia corona di ferro, cavaliere gran croce dell’ordine pontificio di san Gregorio Magno, cavaliere gran croce dell’ordine portoghese di Cristo, senatore gran croce dei sacro angelico imperiale ordine costantiniano di san Giorgio di Parma, cavaliere gran croce del regio ordine del merito sotto i! titolo di san Giuseppe di Toscana, cavaliere gran croce dell’ordine imperiale di Francesco Giuseppe, commendatore dell’ordine portoghese di nostra Signora della Concezione, e ministro degli affari esteri : I quali, dopo essersi cambiati i ioro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli : Sessione del 1853-54 — nocumenti — Voi. HI, ,, 228 Arl.l. Cambio dei pieghi postali. Fra l’amministrazione delie poste sarde e l’amministrazione delie poste estensi avrà luogo un cambio quotidiano di lettere, campioni, giornali e stampati d’ogni sorta. Le lettere, i campioni, i giornali ed altri stampati, indicati di sopra saranno dall’amministrazione delle poste degli Stati intermediari trasportati in pacchi chiusi in forza delle convenzioni concUiuse o da conchiudersi fra Io Stato sardo e questi Stati. I diritti ed assegni spettanti alle dette amministrazioni, pel transito dei pacchi predetti a traverso i loro territori rispettivi, saranno corrisposti dall’amministrazione delle poste sarde a tenore delle suaccennate convenzioni. Art. 2. Progressione per le lettere pesanti. I prezzi di porto di cui l’amministrazione delle poste sarde e l’amministrazione delle poste estensi dovranno tener conto l’una verso deil’aìira suite lettere che queste due amministrazioni si invieranno vicendevolmente, verranno stabiliti lettera per lettera secondo la seguente scala di progressione di peso. Saranno considerate come lettere semplici quelle il cui peso non eccederà sette grammi e mezzo ; Le lettere che peseranno da sette grammi e mezzo a quindici grammi inclusivamente pagheranno due volte il porlo della lettera semplice; Quelle da quindici a ventidue grammi e mezzo inclusivamente, tre volte il porto della lettera semplice, e così di seguito, aggiungendo disette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo un porto semplice di più. Art. 3. Libertà d’affrancazione. Quelle persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate dallo Stato sardo a destino degli Stati estensi e viceversa, potranno, a loro scelta, lasciare cheli porto di dette lettere sia a carico dei destinatari, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destino. Art. 4, Tassa delle lettere dell'uno per l’altro Staio. Le lettere ordinarie, cioè non assicurate, dirette daìi’uno dei due Stati a destino dell’altro, saranno sottoposte ad una tassa uniforme di quaranta centesimi per ogni lettera semplice. li prodotto delia sopra detta tassa uniforme di quaranta centesimi sarà diviso fra le amministrazioni postali dei due paesi nella proporzione di trenta centesimi a profitto della amministrazione delle poste sarde, e dieci centesimi a profitto deii’amuiinistrazione delle poste estensi. Un tale riparto sarà normale per le lettere di maggiore peso. Art. ti, Tassa eccezionale di confine. In eccezione a quanto è stabilito dall’articolo precedente per le lettere cambiate fra due uffizi di posta non distanti l’uno dall’altro più di trenta chilometri in linea retta là dove i rispettivi Stati sono contigui, la tassa di esse non sarà che di venti centesimi. Questa tassa verrà divisa per metà tra le due amministrazioni postali sarda ed estense. Art. 6. Trattamento dei campioni. I campioni delie merci, sempre quando siano francati ericonoscibili andranno soggetti alla tassa delle lettere ordina-