Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/276

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rie sino al peso di quindici grammi, h la progressione loro di peso sarà di quindici in quindici grammi, lettera e campione pesati assieme. Art. 7. Transiti sardi. Le lettere spedite per la via dello Stato sardo, sia dagli Stati estensi a destino dei paesi nominati ne! quadro annesso alla presente convenzione, sia da questi medesimi paesi a destino degli Stali estensi, saranno cambiate fra l’amministrazione delle poste sarde e l'amministrazione delle poste estensi alle condizioni enunciate nel quadro suddetto. Accadendo però che qualche corrispondenza di transito non mentovata in detto quadro prendesse la via dei due Stati contraenti, verrà accreditata aH’amminisirazioQe speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell'uitimo niffolo di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall’uno all’altro Stato. Art. 8. Lettere assicurate. L’amministrazione delle poste sarde potrà rimettere alla amministrazione delle poste estensi lettere assicurate fino a destino degli. Stati estensi. Dal canto suo l’amministrazione delle poste estensi potrà rimettere alì’amminislrazione delie poste sarde lettere assicurate a destino dello Stato sardo e di quei paesi esteri pei quali gli abitanti degli Stati estensi possono spedire per la via delio Stato sardo lettere ordinarie affrancate fino a destino, come dal quadro annesso. 11 porto delle lettere assicurate dovrà essere sempre pagato anticipatamente sino a! loro destino, e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie, riparabile però sempre nella proporzione preconvenula. Art. 9. Compenso per lettere assicurate smarrite. Qualora una lettera assicurata andasse smarrita, l’amministrazione sul cui territorio ciò fosse accaduto dovrà sborsare appena provato i! fatto, al mittente od al destinatario, a titolo di compenso, lire cinquanta italiane. Non si ammetteranno per altro tali richiami, e le due amministrazioni non s’intenderanno obbligate a! pagamento del compenso suddetto, quando siano scorsi sei mesi dai giorno deH’impcstazione, Art. 10. Fogli dì stampa. I fogli di stampa di qualunque genere, originari degli Stati sardi per gli Siati estensi, o degli Stati estensi per gli Stati sardi, dovranno sempre essere francati tino a destino, e saranno sottoposti ad una tassa di cinque centesimi per foglio. Questa tassa resterà ad esclusivo profitto dell’amministrazione speditrice. Art. il. Condizioni pei fogli di stampa, 1 fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa fissa per le lettere, qualora non siano stati francati, non siano impostati sotto fascia, o contengano alcun che di scritto oltre l’indirizzo, la data e la firma. Art. 12. Riserva sui fogli di stampa. S’intende che le amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio la distribuzione di quelle stampe, a riguardo delle quali non fosse stato adempito alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione tanto negli Stati sardi, quanto in quelli estensi, Art. 13. Esclusione di altra tassa postale sulle corrispondenze. Rimane convenuto fra le due parti contraenti che le lettere, i campioni, i giornali, le gazzette e le opere periodiche che l’amministrazione delle poste sarde e l’amminisirazione delle poste estensi si rimetteranno scambievolmente affrancate fino a destino, conforme il disposto della presente convenzione, non potranno, sotto qualsiasi titolo postale, essere gravate, nei paese di destino, di una tassa o diritto qualsiasi a carico dei destinatari. Resta del pari convenuto che verun diritto o tassa potrà imporsi a carico dei mittenti sia nello Slato sardo, sia in quello estense, sulle lettere di cui i mittenti stessi, in virtù della presente convenzione, lasciano che sia pagato il porto dai destinatari. Art. {4. Transilo in pacchi chiusili Governo sardo ed il Governo estense si concedono a vicenda il Iransito in pacchi chiusi a traverso i rispettivi territori, tanto per le corrispondenze proprie, come per quelle cui servissero di mediatrici le amministrazioni postali sarda ed estense. Pel trasporto dei pieghi chiusi di cui sopra, l’amministrazione che lo avrà effettuato riceverà dall’altra, per ogni chilometro esistente in linea retta fra il ponto pel quale i pieghi chiusi saranno introdotti ed il punto d’onde essi usciranno, la somma di dieci centesimi per ogni chilogremma di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo per ogni chilogramma di giornali ed altri stampati, peso netto, che saranno rinchiusi in detti pieghi. Questo peso netto si desumerà dai fogli d’avviso che rispettivamente si sesmbierauno tra loro le due amministrazioni. É fatta eccezione pel transito ia pacchi chiusi a traverso il ducato di Massa, pel qual transito il Governo estense non chiederà compenso, essendoché il trasporto di essi si effettua scambievolmente per conto delle due amministrazioni postali sarda e toscana, e queste continueranno a trasportare coi loro mezzi i pieghi estensi su quella linea, senza domandare alcuna rimunerazione. Art. iS. Francobolli. Tanto nel regno sardo quanto ne! ducato di Modena il pubblico potrà soddisfare al pagamento dei diritti postali fissati nella presente convenzione, sia per le corrispondenze dei due Siali, sia per quelle di transito, mediante l’applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive amministrazioni. Andrà perduto pei mittenti i! valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidetto quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime. Art. 16. Franchigie postali. Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo, originarie del regno sardo pel ducato di Modena e viceversa, spedite da un’autorità godente franchigia postale ad un’autorità deU’allro Stato, favorita di uu eguai privilegio, saranno rimesse franche. Qualora l’autorità cui fossero dirette, secondo le leggi de! paese non godesse franchigia, le corrispondenze medesime verranno gravate dall’ufficio di destinazione della sola tassa territoriale Ne! caso contrario le amministrazioni provvederanno particolarmente tra loro giusta la pratica d’uso per la regolarizzazione dei rispettivi conteggi,