Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/286

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o distribuire agli azionisti il ricavo del nolo de’ due vapori, la direzione essendo investita della facoltà di chiamare i versamenti in forza dell'articolo 9 dello Statuto, colla soia condizione di dover frapporre almeno lo spazio di 43 giorni fra un versamento e l’altro, essa chiederebbe i versamenti contemporaneamente al pagamento degli utili, il che condurrebbe al medesimo risaltato. Si aggiunge per ultimo che la società non è in difetto di mora per qualsiasi obbligo trascurato, anzi essa ha ancora un anno in suo favore, scadendo i suoi impegni co! gennaio 1836, ma incagliata qual fu nell’esazione de’ suoi versamenti dalle circostanze politiche, chiese in prevenzione una proroga di termine, il che fa pur differire il pagamento de! sussidio da parte dello Stato; chiede quanto fu già concesso ad altra società, ma senza alterare il contratto fondamentale. Dal complesso dei fatti e delie circostanze che ho avuto l’onore di sottoporvi, la Commissione si è formata la convinzione che l’avvenire della società possa ritenersi come assicurato, poiché entro il corrente anno essa possederà 4 vapori, e quindi o le circostanze che motivarono gli incagli che ebbe a soffrire cesseranno col cessare della guerra, ed allora con tutta facilità potrà esigere i residui versamenti, o la guerra continua, ed in allora, quando noleggiasse i suoi 4 vapori alle condizioni del primo nolo dei due che ora possiede, essa potrebbe compierà il suo numero dei vapori senza aver d’uopo di ricorrere a nuovi versamenti, o solo a ben pochi. In nessun caso, e per quanto l’avvenire possa tradirei calcoli presenti, si può ritenere che manchi allo scopo una società che ha potuto raggiungere la costruzione di quattro vapori, sopra sette che è tenuta di fabbricare; potrà essere questione di maggiore o minor lucro degli interessati, il che non ci riguarda, ma l’esistenza della società, la completa realizzazione delle due linee si può ritenere come cosa certa; e siccome questo punto era stato l’oggetto principale delle ricerche della vostra Commissione, così convinta essa non solo della regolare sua amministrazione passata, ma della assicurata sua futura esistenza, vi propone l’adozione del progetto di legge proposto dal signor ministro delle finanze. Metasiarn del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze (Cavour) 2 febbraio 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 1“ stesso mese. Signori ! — Ilo l’onore di sottoporre alle vostre deliberazioni un progetto di legge per concedere alla compagnia transatlantica di Genova una prorogazione di termine onde adempiere le obbligazioni impostele dall’articolo 13 delia convenzione approvata con legge dell111 luglio 1833. La notoria gravissima crisi politica, annonaria e commerciale, che di poco susseguì l’emanazione di quella legge, e che non potè a meno d’incagliare l’azione della compagnia (al pari che di quasi ogni altra intrapresa industriale), malgrado gli sforzi di una saggia amministrazione; il pericolo che la compagnia stessa, di cui ii Parlamento già riconobbe l’utilità, sia costretta a venir meno e disciogliersi dove le si applichi il rigore del diritto, senza tenere conto delle angustie cui dovette soggiacere per malaugurate eccezionali contingenze, e finalmente la circostanza che era col noleggio dei due legni già costrutti propostole dal Governo francese le si offre un facile mezzo di riaversi e di compiere i suoi obblighi, purché le si conceda a tal uopo una proroga di un anno, mi lasciano sperare che il Senato, come già fece la Camera dei deputati, vorrà dare ia sua approvazione ai presente progetto di legge, col quale, oltre al mantenere in vita un’utile istituzione, si soddisferebbe anche al desiderio d’una grande potenza nostra amica ed alleata. Relazione fatta al Senato il 5 febbraio 1855 dalVufficio centrale composto dei senatori Pilielli, Blanc, Gallina, Sclopis e Cotta, relatore. Signori! — L’impegno che si assumeva la compagnia transatlantica nella sua convenzione col Governo del Re, approvata colla legge il luglio 1833, era di tal natura che la menoma perturbazione nelle condizioni politiche e finanziarie dell’Europa poteva renderne, più che difficile, impossibile il soddisfarvi nei termini di tempo ivi prefissi. Egli è perciò che con saggia previsione vi si provvide colle disposizioni dell’articolo 13, portante che, in caso di ritardo nell’esecuzione delle opere cui la compagnia si obbligava, il quale procedesse da casi di forza maggiore o circostanze indipendenti da sua volontà, il termine fissato per la costruzione dei legni ed attuazione deli’esercizio deile linee di navigazione fosse protratto di 3 in 3 mesi sino ad un anno. E perchè non fossero contestati i casi di forza maggiore, si stabilì che dovessero considerarsi come tali quegli avvenimenti per cui il corso del 3 per cento inglese discendesse sotto del 94, e quello della rendita sarda sotto P83. Realizzatisi questi estremi per ottenere un prolungo, senza apparenza che la crisi finanziaria e i bisogni delia marineria militare vengano a cessare in pochi mesi, rimaneva a tentare se colla prorogazione del termine massimo stabilito dalla citata legge si potesse rimettere la compagnia in grado di dare esecuzione agli obblighi assuntisi. Le difficoltà incontrate dalla compagnia provengono dalla straordinaria occupazione dei principali cantieri di marina per la guerra orientale, che rese oltremodo scarsi e preziosi i mezzi di costruzione dei legni promessi, e dali’incarimento e scarsezza dei capitali per cui si rese difficile il terzo versamento ed impossibile ogni ulteriore appello di fondi, a meno che la compagnia fosse assicurata di una prorogazione tale dei termine fissato per l’adempimento de’ suoi obblighi che lo rendesse possibile. Questa prorogazione però anche d’un anno non avrebbe bastato a rilevar le speranze d’un felice esito, se non si fosse nello stesso tempo presentata l’occasione di trarre partito dei due vapori già costrutti col loro noleggio ai Governo francese in ragione di 75,000 lire al mese. Un tale soccorso va a fornire nuovi mezzi d’altre costruzioni intanto che la posizione finanziaria d’Europa potrà migliorarsi e facilitare l’introito di nuovi versamenti. La determinazione della compagnia a proseguire nell’impegno preso colla convenzione succitata, anzi che di liquidare l’impresa, come potrebbe fare senza scapito e forse con profitto, è di buon augurio d’un felice esito. Ciò nulìameno l’ufficio centrale, vedendo appurale le condizioni contemplate nella convenzione, perchè venisse protratto di 3 in 3 mesi sino ad un anno il termine fissato per l’adempimento degli obblighi assuntisi dalla compagnia, non ha creduto dover entrare in ulteriori investigazioni; e, trovando conveniente che nulla si lasci d’intentato per ottenere l’oggetto della convenzione, vi propone unanime l’adozione