Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/305

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da jour où les ratifications de cette déeiaration seront échangées. Afin néanmoins de faire jouir au plus tôt les sujets des deux parties contractantes des bénéfices qu’elle doit leur procurer, i! a élé arrélé que tous les biens non encore exportés, qui leur sont échus actuellement dans les possessions respectives d’un des deux Gouvernements, jouiront de la franchise des droits convenue pour les acquisitions futures. Eu foi de quoi la présente déclaratiou g été signée par îo ministre des affaires étrangères da Sa Majesté le Roi de Sardaigne pour être échangée contre un acte conforme expédié de la part de Gouvernement de Son Altesse Royale le régent de Rade. Fait à Turin le (0 juillet 1884. (L. S.) Signe; Dabormida. Nous ayant vu et examiné la déclaration ci-dessus, l’acceptons, ratifions et confirmons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues. E:i foi de quoi nous avons signé ces lettres de ratification, contresignées par notre ministre secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères, et y avons fait apposer notre sceau royal. Données à Turin le neuvième jour du mois de septembre de l’an de grâce œil ■ huit-cent-cinquante quatre. (Signé) : VICTOR EMMANUEL (Contresigné): Dabormida. Soppressione dei magistrati dei consolato di Torino e di Nizza, e creazione nell’ima e nel l’altra città di un tribunale di commercio. Progetto di legge presentato alla Camera il 26 gennaio 1855 dal ministro di grazia e giustizia (llattazzi), Signori! —Il Codice di procedura civile tralasciò affatto di far menzione dei consolati tuttora esistenti, e, parlando della competenza (1), pose il principio che nelle materie commerciali la giurisdizione sia regolata dal Codice di commercio; stabilì a suo luogo il modo di procedere davanti ai tribunali di commercio e davanti ai tribunali provinciali che ne fanno all’uopo le veci (2) ; ed abrogò tutte indistintamente le Seggi, usi e regolamenti vigenti sulla procedura civile (5). La quale abrogazione dovrebbe di necessità estendersi alio speciali disposiz'oni sancite colle lettere patenti del 24 aprile 1845, che dettarono alcune norme di procedura da osservarsi nelle cause commerciali, intantocbè rimandavano a tempo indefinito la instituxione dei tribunali di commercio. Perciò ò che, per voler mantenere ancora in piedi i consolati di Turino e di Nizza a dispetto, sia del Codice di commercio che ne statuiva la soppressione mediante la instituzione di nuovi tribunali composti di soli commercianti, sia del Codice di procedura che, neìi’orditora deile sue materie, suppone tale soppressione di già avvenuta, farebbe ora mestieri di una legge tutta speciale, intesa ad estendere ai consolati le regole di procedura raccolte nel nuovo Codice che sta per essere attuato nei tribunali del regno. I! Governo darebbe seguo di una esitanza veramente singolare se, invece di por mano all’ordinamento dei tribunali (1) Art. 12. (2) Lib. ii, titolo xxiv. (3) Art. 1138. commerciali in quelle città ove è conveniente che esistano, desse tuttavia ascolto alle meticolose apprensioni che ebbero già tanto di forza da paralizzare l’esecuzione di una parte così essesniale dei Codice di commercio, e si argomentasse a far perdurare uno state talmente anormale di cose. Tutte le leggi, che dalla promulgazione dello Statuto vennero elaborate in questo Parlamento, appaiono informate dal principio di una perfetta ugualità civile, e di una assoluta parità di trattamento fra tutti i cittadini. La uniformità della legislazione in ogni parte dello Stato venne ad ogni tratto promossa e confermala ; perciò iì Governo non potrebbe indursi a proporvi una legge, per cut si volessero conservare i consolati di Torino e di Nizza, dai quali si viene tuttavia esercitando e nelle materie criminali e civili l’antica giurisdizione con modi veramente eccezionali. Posciacbè venne promulgato il Codice di procedura criminale, il quale, come ragion voleva, trascurò di regolare il modo di procedere presso ai consolali, perchè aventi una precaria ed eccentrica esistenza, si dovette tosto avvisare a singolari provvedimenti per racconciare le cose in guisa che essi consolati fossero abilitati a giudicare secondo le nuove forme, neìle macerie penali di loro competenza. Nelle cause criminali vennero assimilati ai magistrati d’Appello, e nelle correzionali ai tribunali di prima cognizione. Ora si avrebbe a ripetere in certo modo lo stesso lavorìo per le materie civili, massimamente che il presidente-capo del consolato esercita tuttora una giurisdizione tutta propria, che dal nuovo Codice è dinegata ai presidenti dei tribunali commerciali. La conservazione dei consolati servirebbe anche a perpetuare il gravissimo inconveniente, che ognora si lamenta, della inappellabilità dalle loro sentenze pronunziate in prima ed unica istanza, qualunque siane il valore, per cui i cittadini, costretti a piatire presso agli stessi magistrati, trovansi collocati in diversa e meno favorevole condizione di coloro che recano !e loro controversie davanti agli altri tribunali del regno, e ciò in manifesta contraddizione a quel canone fondamentale della nostra procedura civile, per cui, eccettuate le cause di minor momento, viene a tutti assicurato il secondo grado di giurisdizione. Gosì è pertanto: malgrado che l’editto 30 ottobre 1847 abolisse in genere quei privilegi, pei quali molte cause potevano recarsi «Erettamente davanti ai Senati, e malgrado che la legge 9 aprile. 1880 abolitiva del fòro ecclesiastico inducesse la cessazione di altre ragioni di speciale competenza, i consolati di Torino e di Nizza stettero in piedi, e ia loro giurisdizione continuò ad essere qual fu ab antico costituita. Giova anche notare che, in forza deile innovazioni giudiziarie intervenute in questi ultimi tempi, l’inappellabilità dalie sentenze dei consolati rimase vieppiù consolidata, e venne anche meno in parte un mezzo che ai litiganti si offeriva talvolta di impugnarle. A tenore delle GG. CC., dalle sentenze dei consolati non si dava appello, ma, occorrendo giusti motivi, ammettevasi il ricorso al Re per la revisione. Però nei giudizi di revisione da tali sentenze, potevansi avviare nuove prove all’effetto di meglio dimostrare la giustizia deila causa (t), a similitudine dei giudizi ordinari d’appeiìo, e a differenza di ciò che si praticasse nei giudizi di revisione dalle sentenze dei Senati, l’oggetto dei quali era strettamente limitato alla indagine degli errori di fatto, ed aiia disamina dei documenti che si fossero novellamente trovati. (1) Lib. ii, tit. xvi, cap, ii, §§ 27 e 28.