Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/306

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La legge 28 aprile 1848 identificando, anche rispetto ai consolati, le cause di revisione con quelle di rivocazione, ne limitò similmente l’oggetto agli errori di fatto ed ai rinvenuti documenti, e quantunque il Codice di procedura abbi,» ampliati alquanto i motivi della rivocazione, è tuttavia indubitato che in simili cause rimane interdetta quella generale facoltà, delia quale si può far uso nelle cause d’appello, di produrre nuove prove. Ne consegue pertanto che, nelle cause di rivoca/.ione contro aiie sentenze dei consolati, non potendosi più operare ciò che era consentito dalla legge nelle antiche cause di revisione, la condizione de’ litiganti è senza fallo, sotto tale aspetto, deteriorata. La soppressione dei consolati i quali, ora fanno le veci di tribunali commerciali, ed ora quelle di magistrati d’Appello, e pronunciano sempre inappellabilmente, è dunque allatto necessaria, se pure si vuole che l’amministrazione della giustizia proceda dovunque, e per tutti, con norme eguali. Non è il Governo ignaro delle pregiudicate opinioni che si oppongono alia composizione de’ tribunali di commercio di soli commercianti. Tutti per verità consentono ugualmente nella convenienza che vi sterno tribunali espressamente destinati a definire le questioni commerciali, massime nelle città ove il commercio c più fiorente e le sue operazioni sono più intrecciate e frequenti ; ma in quanto a! modo di costituirli, i pareri sono divisi. Altri vorrebbe continuare il sistema dei consolati composti di soli giudici legali coll’intervento di alcuni consoli commercianti aventi voce deliberativa in ciò che puramente risguarda agli usi del commercio ; altri vorrebbe che i tribunali di commercio fossero misti, e che, ne! presidente almeno, si ricercasse ìa qualità di giurisperito; altri, che presso ai tribunali composti di soli commercianti si instiluisse una specie di Ministero pubblico per vegliare all’osservanza delle leggi, ed illuminare i giudici sulle questioni di mero diritto. II Governo è tuttavia d’avviso che sia miglior consiglio di comporrei tribunali commerciali come li vuole il Codice di commercio, tranne qualche modificazione di cui si farà parola, e reputa anzi, conforme all’indole tutta propria di cosiffatta instituzione, d’introdurvi l'elemento elettivo, questo essendo, o signori, l’oggetto dell’altro progetto di legge che in un col presente è sottoposto alle vostre deliberazioni. Quando verrà in discussione esso progetto sulla composizione definitiva dei tribunali di commercio, avranno largo campo tutte le questioni che possano agitarsi in proposito ; ma frattanto la esistenza dei consolati essendo apertamente incompatibile col nuovo ordine di cose, il solo partito cliè pare accettabile nell'attualità delle circostanze si è quello di sopprimere i consolati, e di surrogarvi tribunali di commercio simili in tutto a quello di Genova ed altre città della Liguria. A aessuno certamente cadrebbe oggidì in pensiero di proporre in questo recinto la soppressione de’ tribunali commerciali liguri, die hanno bellamente esercitato finora il loro uffizio, ed hanno meritato il suffragio della pubblica opinione. Riandando infatti te statistiche, noi troviamo che le cause commerciali sono da quei tribunali spedite coila celerità che il bisogno richiede ; troviamo che le appellazioni dalie loro sentenze sono comparativamente rare; troviamo pure che te sentenze loro riparate in appello sono proporzionatamente minori in numero di quelle pronunziate dai tribunali civili nelle materie commerciali. Il quale risultamento è prova parlante che per la decisione di cosiffatte questioni ricercasi ognora la cognizione degli usi e delle tradizioni commerciali, clic non può aversi in grado sufficiente da chi per consuetudine di vita sia dal commercio alieno (1). Volendosi però instituire in Torino ed in Nizza tribunali di commercio simili in tutto a quelli di Liguria, è da ommettersi ìa nomina del consultore legale a cui accenna l’articolo 663 de! Codice di commercio. Il Governo non crede che dalla instituzione del consultore legale si possa ritrarre quella utilità che il Codice di commercio si proponeva, epperciò nell’altro progetto di legge non esita a proporne l’abrogazione. L’idea del consultore legale venne suggerita da! Codice spagnuolo, ove trovasi aggiunto ai tribunali dì commercio un avvocato consultore (Consulto)' leirado) avente ii carico di dare il suo parere per iscritto, ogniqualvolta ne sia dal tribunale richiesto sulle questioni di diritto che possono occorrere celia decisione delle cause. Ma il nostro Codice allargò anche di troppo le attribuzioni di tale carica. Il consultore legale non solo dovrebbe dare ii'suo voto consultivo, quando ne fosse dal tribunale richiesto, ma, non richiesto, avrebbe facoltà ancora di darlo in occasione delle votazioni, ed inoltre sarebbe incaricato di coadiuvare il tribunale nella compilazione delle sentenze. L’uffizio de! consultore legale, come ognun vede, avrebbe avuto uno stretto rapporto di somiglianza col Ministero pubblico; una perciò appunto il suo intervento alle votazioni delle sentenze indurrebbe ora una contraddizione al principio sanzionato dal Codice di procedura civile, per cui la votazione debbe farsi in segreto coll’intervento dei soli votanti, ed è per conseguente vietato al Ministero pubblico di assistervi (2). I giudici commerciali vogliono essere al pari degli altri liberi e indipendenti nei loro giudizi; perciò è che il consultore legale, sul quale però non peserebbe mai la responsabilità delie sentenze, potrebbe talvolta esercitare una influenza non affatto legiltimae rendersi arbitro dei giudicati. Per altra parte, l’uffizio del consultore potrebbe riuscire incomodo e non accetto ai giudicanti, e, invece di agevolare, impedire l’andamento degli affari. Nelle questioni commerciali l’uffizio de! giudice è di ricercare in buona fede ciò che le parti abbiano inteso di convenire nelle loro contrattazioni. (1) La Commissione per la statistica giudiziaria nella sua relazione riferita in capo al 1° volume stampato nel 1852, a pagina lxxxiii, così si esprimeva: « Non è però da passarsi sotto silenzio che, calcolate separatamente le riparazioni e le conferme cadute sopra le sentenze commerciali de’ tribunali speciali di commercio, e quelle sopra le sentenze degli altri tribunali esercenti pure.la giurisdizione ordinaria ; rispetto alle prime, le riparazioni cadono sopra due quinti delle sentenze, mentre rispetto alle seconde si estendono fino a comprenderne oltre la metà. La quale osservazione, confermata anche da’ risultamenti del 1850 , quando costantemente sì riproducesse in una successione di anni, potrebbe concorrere al criterio comparativo del merito e della bontà de’ giudizi commerciali che hanno luogo presso i tribunali comuni, e di quelli trattati ne’ tribunali speciali di commercio ; e, se non altro, vale fin d’ora a raccomandare a tutti i tribunali di prima cognizione la immediata e generale esecuzione degli articoli 668 e 669 del Codice di commercio, i quali saggiamente resero facoltativo nella decisione di gravi cause commerciali presso questi tribunali l’intervento di due distinti commercianti con voto consultivo, da eleggersi dal Re in ogni biennio sopra una lista da formarsi dal presidente elei tribunali stessi. » (2) Codice di procedura civile, articolo 197. Regolamento 24 dicembre 18:54, articolo 97.