Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/308

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libro IV dei Codice di commercio, ommesso intanto Puffizio del consultore legale contemplato ndl’articolo 655 di esso Codice. ArS, 2. Le cause criminali e correzionali che i consolali di Torino e di Nizza lascieranno indecise saranno proseguite e giudicate dalie Corti d’appello e dai tribunali provinciali, a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale. Le cause civili state introdotte la via d’appellazione avanti ai detti consolati che si troveranno ancora vertenti, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alla Corte d’appello a cui na spatterà la cognizione, e saranno ulteriormente instrutle e spedite, a mente dell’articolo 583 del Codice di procedura civile. Le altre cause saranno rispettivamente continuate davanti ai tribunati di commercio da instituirsi, senza necessità di nuova citazione. Art. 3. Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 390, anche nelle città ove trovisi instituito un tribunale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l’appello, a mente del secondo alinea dell’articolo 685 di detto Codice di commercio. Art. li. Il detto articolo 685, nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al giudice di settimana, è abrogato. Sono parimente abrogate le lettere patenti 24 aprile 1843. 'Relazione fatta alla Camera il 27 febbraio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Farina Paolo, Deforesta, Tota, Marco, Depretis, Cavallini, e Miglietti, relatore. Signori! — Mentre si sta preparando la legge colla quale sarà provvisto in una maniera definitiva per la composizione dei tribunali di commercio, si presenta, o signori, alle vostre deliberazioni un progetto di legge, il cui scopo è di soppri mere i magistrati del consolato esistenti in Torino e Nizza, creando intanto nell’uria e nell'altea città un tribunale di commercio non dissimile da quelli che attualmente funzionano in Genova, Savona ed altri paesi della Liguria. Era certo a desiderarsi che il bisogno di stabilire tribunali di commercio provvisori non si fosse presentato, che ognun sa per esperienza come le instituzioni provvisorie riescano d’ordinario meno buone, e siano causa per cui !e instituzioni migliori siano ritardate. Ma poiché non era a sperarsi che il progetto proposto dal Ministero per Sa composizione definitiva dei tribunali di commercio venisse tradotto in legge, e questa mandata ad effetto prima che s’abbia ad eseguire il Codice di procedura civile, ben fece il Governo a presentare intanto un progetto di legge diretto a far cessare la giurisdizione anormale sin qui esercitata dai magistrati del consolato sedenti in Torino ed ili Nizza, ed a recare ai cittadini commercianti in queste due città quei benefizio di cui godono tutti gii altri commercianti, e dì cui essi furono troppo lungamente privati, il benefizio cioè di avere per la decisione delle loro cause un doppio grado di giurisdizione. Se il progetto presentato dal Ministero altro vantaggio non presentasse, questo solo basterebbe perchè il medesimo meriti in massima la vostra approvazione. Venendo ai particolari del progetto stesso, la Commissione deve premettere che essa ha creduto di non dovere entrare In aicuna discussione sulla convenienza delia instituzione dei tribunali di commercio; imperocché se, dopo tanti voti che già si diedero favorevoli alla medesima, e dopo l’adozione del Codice di procedura, una discussione può ancora aprirsi in proposito della convenienza di quella instituzione, essa troverà luogo opportuno quando verrà in esame il progetto di legge risguardante la composizione definitiva dei tribunali di commercio. Aprendo tale discussione o qualunque altra riguardante le basi da adottarsi nella composizione dei tribunali di commercio, la Commissione sarebbe entrata a discorrere d’una materia riservata ail’esame di altra Commissione da voi nominata, ed avrebbe oltrepassato i lìmiti de! suo mandato. Convinta che nella discussione di un progetto di legge relativo ad una instituzione provvisoria le questioni afferenti ai grandi principii che informano quella instituzione dovevano essere allontanate, la Commissione per non pregiudicare su tali principii con una inopportuna discussione, e con una meno pensata risoluzione, avrebbe desiderato che i tribunali di commercio da instituirsi provvisoriamente nelle città di Torino e di Nizza fossero composti nello stesso modo ed esercitassero quella stessa giurisdizione che attualmente esercitano i tribunali di commercio esistenti nelle provincie del Genovesato. E la Commissione vi avrebbe fatta una proposta in questo senso se, concorde in ciò coi Ministero che presentava il progetto, non avesse visto la convenienza di approfittare di questa occasione per portare rimedio ad un inconveniente che presenta il sistema dei tribunali di commercio che esìstono nelle provincie liguri, e che da tutti i pratici è grandemente lamentato. Nasce questo inconveniente dalla troppo estesa giurisdizione che esercitano i tribunali predetti costituiti sul sistema francese. Secondo questo sistema sono soggetti in prima instanza alla giurisdizione del tribunale tutti i commercianti che risiedono e tutti gii atti di commercio che si fanno nel circondario de! tribunale che è quello stesso della provincia, qualunque sia il luogo di residenza del commerciante e qualsiasi la importanza dell’atto commerciale sul quale sorge una contestazione. Non è certo questo tal sistema che soddisfi nel migliore modo che si possa ai bisogni del commercio. L’amministrazione della giustizia commerciale, più che ogni altra, deve essere semplice neiie sue forme, spedita nei suoi atti, pronta, e meno thè sia possibile costosa. La prontezza del giudizio, ìa spesa proporzionata aU’entità della cosa che cade in eontestazione non si avrebbero certo nelle cause di minor momento riguardanti l’interesse dei commercianti residenti sugli estremi limiti del circondario del tribunale. Costringere questi commercianti ad adire in prima istanza il tribuoale di commercio per controversie sopra cosa il cui valore non arrivi a 300 lire; volere che tali controversie si risolvano collegialmente con quelle stesse forme colle quali devono essere risolute le cause di maggior conto, egli è quasi un dinegar loro l’amministrazione della giustizia. La Commissione adunque fu unanime nel credere che nou solo non si dovesse adottare siffatto sistema pei tribunali da instituirsi nelle città di Torino e di Nizza, ma che ben si facesse correggendo sia d’ora in tale parte il sistema sul quale sono costituiti i tribunali di commercio della Liguria. Ma se in ciò la Commissione fu pienamente d’accordo col Ministero, non cosi fu relativamente al sistema che adottare si dovesse in sostituzione di quello che si riconosceva vizioso.