Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/310

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messo solo ed intanto l’uffizio del consultore legate contemplato neli’articolo 663 del detto Codice. Art. 3. Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio instituiti in Torino e Nizza saranno intanto a carico rispettivamente delle due città predette. Art. 4. La competenza dei preindicati tribunali, nonché di quelli che già trovansi attualmente stabiliti, rimane determinata dalie disposizioni contenute nel libro quarto, titolo secondo del Codice commerciale. Art. 5. Le cause criminali e correzionali, che i magistrati dei consolato di Torino e Nizza hscieranno indecise, saranno proseguite e giudicate dalie Corti d’appello e dai tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite ne! Codice di procedura criminale. Art, 6. Le cause civili state introdotte in via di appellazione avanti ai delti magistrati del consolato, che si troveranno indecise il 1° aprile 1855, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alle Certi di appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instruìle e spedite a mente deìi’articolo 883 del Codice di procedura civile. Le cause vertenti in prima istanza (non escluse quelle riguardanti domande di rivocazione) saranno continuate davanti ai tribunali di commercio da instituirsi, senza necessità di nuova citazione. Art.. 7. Nelle cause delle quali,a termini dell’articolo 688, conoscono i giudici di settimana, ìa citazione si farà verbalmente nella conformità stabilita dall’articolo 46 c seguenti del Codice di procedura, e per mezzo di usciere addetto al tribunale di commercio. Le parti compariranno personalmente, o col mezzo di uh procuratore speciale. La discussione deila causa si farà oralmente, ed il giudice pronuncierà in presenza delle parti la sua sentenza, che farà scrivere dal segretario, e che sarà da esso sottoscritta, e dal segretario autenticata. Art. 8. La domanda di riparazione della sentenza pronunciata dal giudice di settimana si farà, mediante atto di usciere significato alla parte contraria, nei cinque giorni successivi alla pronuncia della sentenza. L’atto indicherà i motivi ed i titoli sui quali si appoggiala domanda di riparazione della sentenza. Nel terzo giorno non feriato, successivo alla significazione dell’atto suindicato, le parti compariranno davanti il tribunale di commercio, il quale provvederà sulle loro instanze, servale le regole stabilite nel Codice di procedura. Art, 9. Le lettere patenti 24 aprile 1843, per quanto riguardano i magistrati del consolato di Torino e Nizza ed i tribunali di commercio attualmente esistenti, sono abrogate. Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 9 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 5 stesso mese. Signori! — Il progetto di legge che ho l’onore di presentare al Senato ha per oggetto :

1° Di sopprimere i magistrati del consolato di Torino e di Nizza, e di creare in loro vece nell'ima e nell’altra città nn tribunale di commercio composto secondo le norme stabilite rie! titolo L libro IV del Codice di commercio, ommesso intanto l'uffizio de! consultore legale;

2° Di mollificare l’articolo 685 di detto Codice in guisa che anche nelle città ove trovansi instituiti tribunali di commercio, la cognizione delle cause non eccedenti il valore di lire 300 resti attribuita ai giudici di mandamento, abolita cosi la giurisdizione non stata peranco attuata del giudice di settimana. Senza parlare di quella giurisdizione nelle materie criminali e correzionali che i consolati continuarono ad esercitare dopo la promulgazione del Codice di procedura criminale, la quale giurisdizione, veramente eccezionale ed anormale, appare del tutto inconciliabile cogli ordini politici e giudiziari de! regno, la soppressione di essi magistrati è resa assolutamente necessaria dal Codice di procedura civile, clic andrà in osservanza il primo deli’imminente aprile. Disponendosi in detto Codice (articolo 12) che, in materia commerciale, la giurisdizione trovasi determinata dal Codice di commercio, ed abrogandosi tutte le leggi, usi e regolamenti relativi alla procedura civile (articolo 1138), si presuppone naturalmente che i magistrati del consolato già si trovino soppressi al momento in cui esso Codice avrà forza di legge, e che la giurisdizione commerciale si troverà perciò esercitata dai tribunali commerciali, servato quel modo di procedere che trovasi ordinalo ne! libro II, titolo XIV del Codice stesso. Quindi è che a voler mantenere in vita i consolati dopo il 31 marzo farebbe mestieri di una legge intesa a rinnovare le disposizioni delle loro patenti 24 aprile 1843, che paralizzarono in parte il Codice di commercio noa appena pubblicato. La quale legge non solo verrebbe a continuare questa già prolungata paratisi, ma colpirebbe in egual modo il novello Codice di procedura civile. Il Governo, anziché por mano ad un progetto di legge, che senza ragione alcuna contraddicesse all’opera così recente del legislatore, non esitò punto a deliberare, e proporre in Parlamento la definitiva soppressione dei consolati e la conseguente instituzione dei due tribunali di commercio. Un altro progetto di legge, che venne già presentato alla Camera elettiva, è destinalo a riordinare la composizione dei tribunali di commercio sopra altre basi, che non sono quelle attualmente in vigore, e quando quel progetto verrà in discussione avranno larghissimo campo tutte le questioni che possono agitarsi in proposito, noo eccettuata quella del consultore legale. Ma frattanto, posta la necessità di dover sostituire ai consolati di Torino e di Nizza tribunali di commercio, il Governo non poteva altrimenti operare che iniziando tale riforma a tenore dei Codice di commercio, il quale è la legge ora vigente con quella sola modificazione che era suggerita dalia convenienza di ordinare essi tribunali nel modo stesso in cui trovansi stabiliti in Genova ed in altre città liguri, ommesso cioè l’ufficio del consultore. Nella presentazione alla Camera dei depulati del progetto de! Codice di procedura civile, il Governo dichiarava espressamente che in esso non si faceva menzione nè del giudice di settimana, nè dei consultore legale, perchè nel già disegnato ordinamento dei tribunali di commercio intendevasi abolire e l’uno e l’altro uffizio. Ed invero, se in allora si fosse creduto necessaria la conservazione, o per meglio dire l’attuazione del consultore legale, del quale non si fece mai esperimento, sarebbesi introdotta nel Codice alcuna disposizione intesa a regolare il modo onde esso consultore avrebbe esercitato il proprio uffizio, come non erasi mancato di fare rispetto al Ministero pubblico. Al Governo è avviso che il consultore legale non debba esistere, e ne disse le ragioni nel rapporto che accompagnò la presentazione di questo progetto di legge alla Camera dei deputati, al quale rapporto che trovasi di pubblica ragione