Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/313

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Le Gouvernement n’avait pas même cru devoir attendre jusqu’à cette époque, puisqu’il avait déjà présenté, dans ce but, un projet de loi le 13 avril 1849, et qu’il avait développé dans l’exposé des motifs tous les inconvéniens de la juridiction anormale, exceptionnelle et privilégiée des consulats de Turin et de Nice. Or, non-seulement il n’existe plus aucun isolif pour en prolonger ’’existence, mais notre système politique exige que l’administration de la justice soit organisée d’une manière égale et uniforme, dans toutes les parties du royaume et pour tous les justiciables, conformément aux dispositions du Code de commerce. Votre bureau reconnaît unanimément l’utilité et même la nécessité de la loi proposée. Tous les articles qui la composent sont bien coordonnés et logiquement déduits des principes qui régissent la matière. Néanmoins, monsieur le ministre de la justice, qui a proposé un projet de la loi à la Chambre élective pour modifier l’organisation des tribunaux de commerce, en supprimant le consulteur légal et le juge de semaine, dont il s’agit dans les articles 663 et 688, a été conduit à proposer une semblable suppression dans la présente loi. Les considérations qui ont déterminé monsieur le ministre de la justice n’ont pu persuader le bureau centra! de renoncer à l’institution du consulteur légal dans les tribunaux de commerce. Cette institution parait, au contraire, fort avantageuse à la bonne administration de la justice commerciale. L’exemple de ce qui s’cst pratiqué jusqu’à présent à Gênes avec succès et qui est invoqué avec raison par monsieur !e ministre de la justice, porterait à croire que la compétence du fribunai de commerce pourrait être utilement étendue même aux causes dont la valeur est inférieure à trois cents francs, pour le territoire de la ville où il siège. Cette compétence pourrait aussi être réservée au consulteur légal, en supprimant les juges de semaine. Mais i! serait hors de propos de traiter actuellement ces importantes questions, puisqu’elles sont formellement réservées dans la loi actuelle, et qu’elles devront être approfondies lorsque la loi organique des tribunaux de commerce, déjà présentée à la Chambre des députés, sera soumise à fa discussion du Sénat. Par ces motifs, votre bureau central a l’honneur de vous proposer l’adoption pure et simple du présent projet de loi. Modificazioni al titolo I, libro IV dei Codice di commercio per ia composizione dei tribunali commerciali, Progetto di legge presentato alla Camera il 26 gennaio 1855 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi). Signori! — La questione.se i tribunali commerciali fossero da comporsi di soli commercianti fu lungamente e profondamente discussa nei Consigli del Governo quando elaboravasi il Codice di commercio, e fu, come da esso Codice rbbiamo, affermativamente decisa. Egli è ben vero che tostamente apparvero le regie patenti 24 aprile (843 a mantenere in statu quo In cose; ma però nel proemio di quelle, anziché enunciare un diverso principio, il Re dava espressa intenzione di Voler quindi instituire i nuovi tribunali a tenore del Codice stesso, con regole speciali ed uniformi. E di vero non scorgevasi ragione per cui il legislatore avesse, cosi a un tratto, a mutare di consiglio ; perocché da un iato stava l’esempio dei tribunali liguri che fornivano un saldo argomento della bontà dell’inslìtuzione, e dall’altro lato, dopo il rinnovamento delle patrie leggi, non crasi per anco, nelle altre parti dello Stato, fatta esperienza di simili tribunali, onde sorgesse la necessità di continuare nell’antico ordine di cose. Nella Sessione parlamentare dell’anno 1849, essendo stato dai Governo iniziato l’ordinamento generale dei tribunali di commercio, a tenore del ridetto Codice, con l’aggiunta dell’elemento elettivo, gli oppositori al sistema non mancarono di trarre in campo la questione fondamentale, che allora fu in quest’Àula splendidamente discussa; ed il partito della legge già riusciva vittorioso se la discussione non fosse rimasta per altre cagioni interrotta. E pertanto io non verrò ora discorrendo tutte le ragioni che valgono a dimostrare la somma convenienza di costituire i tribunali di commercio, come il Codice vuole, di soli commercianti ; dirò solo brevemente che il Governo non può dipartirsi da tale principio, perchè le controversie commerciali voglionsi trattare con ogni maggiore semplicità, e decidere ex aequo et bono, ricercata in buona fede la volontà dei contraenti, ed avuto massimamente rispetto agli usi e consuetudini del commercio, a cui i negozianti sogliono naturalmente riferirsi. Non è già che i tribunali di commercio possano nelle loro decisioni trasandare i precetti delle leggi positive, ma è di fatto che la più gran parte delle questioni sulle quali sono essi chiamati a giudicare rimangono straniere ai diritto civile propriamente detto , e che le disposizioni del Codice di commercio versano sopra tali contratti e tali operazioni, nelle quali i commercianti trovansi di continuo involti,e sono perciò in grado di farne retto giudizio ; oltre di che il commercio, per quella virtù dinamica e progressiva che gli è propria, ja ognora ampliando le sue operazioni e creando tali rapporti, a cui provvederanno !e leggi future, se pur vorranno farne oggetto di meditata sanzione, ma non provvedono ancora le presenti. Nelle cose spettanti al commercio l’azione del legislatore é assai ristretta. Egli non può regolare a priori le operazioni commerciali ed i fatti relativi dell’uomo; non può dettare precetti a suo senno ed arbitrio, come, a modo d’esempio, quando prende a regolare lo stato civile delle persone, definendo i diritti della podestà paterna, prescrivendo norme alle tutele, moderando le interdizioni , o quando stabilisce, l’ordine delle successioni e le forme dei testamenti, o quando determina le formalità estrinseche dei contratti, la varietà e la durata delle prescrizioni, il modo di costituire e conserverò i privilegi, le ipoteche ed altre simili cose. Il Codice di commercio non è essenzialmente che la raccolta e la sanzione scritta degli usi e delle consuetudini che la ragione commerciale andò di mano in mano introducendo; epperò l’opera del legislatore riesce tanto più utile, e meglio si accosta alla perfezione, quando intende solo a mantenere la uniformità degli usi od a favorire quelle tendenze all'universalità, per cui il commercio, iuducendo più stretti rapporti tra i popoli e le nazioni, è fattore di civiltà così possente. Gli oppositori al sistema del Codice trovansi più frequenti fra coloro che spesero tutta la vita negli ardui studi delia giurisprudenza; essi troppo facilmente si danno a credere che per la decisione delle cause commerciali faccia mestieri di quel corredo di scienza e di dottrina che è sempre il frutto di toghe fatiche, e pensano che a risolvere le questioni re-