Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/316

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Parrà forse ad alcuni che si voglia largheggiare di troppo cogli stranieri ; rua colesta facoltà di concorrere all’elezione dei giudici di commercio nulla ba di politico, perchè ad esercitarla si richìegga la cittadinanza ; essa facoltà porge bensì 3 coloro che recano ne! paese utili industrie, e concorrono all’incremento del commercio nazionale, un conveniente pegno dell’imparzialità dei giudizi. Rispetto all’eleggibilità si esaminò la questione se, anziché limitarla al ceto dei commercianti, tornasse utile distenderla ad ogni altra qualità di persone ; ma si ritenne che, non per altra ragione, mediante la instituzione dei tribunali commerciali, si vuole deviare dalla giurisdizione ordinaria, se non perchè si presume nei commercianti una speciale attitudine alla pronta risoluzione delle controversie nascenti dai fatti commerciali. Giova infatti il lasciare ai commercianti questa libertà delle elezioni ; ma il legislatore deve tuttavia por mente a che non si veng-a travisando lo spirito dell’istituzione. La qual cosa potrebbe di leggieri intervenire se gli elettori, invece di raccogliere i loro voti su di coloro che hanno un vero e legittimo interesse pel retto andamento delle cose commerciali, venissero eleggendo tali persone che per avventura cercassero d’intromettersi nei tribunali commerciali e d’assunserne le gratuite funzioni con fini meno lodevoli. Nei primi lavori preparatorii del Codice di commercio francese crasi pur fatto pensiero di lasciare agli eiettori la piena facoltà d’eleggere qualunque individuo ; ma, a fronte delle osservazioni in contrario che si fecero da ogni parte de! paese, il disegno venne tostamente abbandonato. Dicasi pure che i commercianti sarebbero dal proprio interesse condotti ad usare prudentemente della facoltà loro concessa ; ma è di fatto che nelle adunanze vengono talvolta a prevalere le brighe meno oneste. Nè bisogna dimenticare che i tribunali di commercio sono chiamati a giudicare, non le sole controversie dei commercianti elettori, ma quelle eziandio d’ogni altro negoziante, e di qualunque cittadino che senza esercitare abitualmente il commercio commetta atti commerciali. Epperò ragione vuole che la detta facoltà dell’elezione sia dalla legge temperatamente regolata, onde non avvenga che i contendenti si trovino poi necessitati a subire il giudizio di tali persone, le quali siano lungi dal meritare quella fiducia che deggiono sempre inspirare così fatti tribunali. Del rimanente, le condizioni dell’eleggibilità sono largamente costituite, poiché sono dichiarati eleggibili tutti gli eiettori cittadini dello Stato, purché risiedano abitualmente nella città ove il tribunale siede e possano così attendere regolarmente al loro uffizio. Eleggibili sono dei pari gli antichi commercianti che abbiano cessato di loro volonià dal commercio ; che così dalla elezione raccoglieranno essi il fruito dell’onorata loro condotta, e si renderanno ognora più meritevoli dei loro concittadini. Per ciò che sia del modo di comporre le liste elettorali, di pubblicarle, approvarle e rettificarle, non che dei richiami che potrebbero eccitarsi in proposito, il progetto adotta le disposizioni della legge sulle elezioni comunali ed a quelle si riferisce, ugualmente che rispetto al modo delle elezioni, tranne alcune modificazioni che vengono specificatamente indicate. Siccome alle elezioni in discorso deggiono concorrere tutti gli elettori del distretto, il progetto mira a rendere più facili e numerose le adunanze, abilitando gli elettori che non dimorano nella città capoluogo del distretto a dare il loro voto nel capoluogo di mandamento. Ed all’effetto che riescano anche più spedite le operazioni elettorali, e per risparmiare ai congregati ogni inutile perdita di tempo, si dispone che l’ufficio destinato a raccogliere i voti ed a farne lo squittì nio, sia stabilmente composto, nelle città ove siede il tribunale provinciale, dal presidente d’esso tribunale e da quattro consiglieri deputali, dal Consiglio delegato della comunità atPuffizio di scrutatori ; e che nei capoluoghi di mandamento presiedano alle rispettive adunanze i giudici assistiti similmente da ugual numero di consiglieri comunali. Erasi in dubbio se la direzione delle elezioni e lo squittinio definitivo fossero da commettersi al tribunale di commercio, o meglio al presidente del medesimo, anziché al presidente del tribunale provinciale ; ma si considerò opportunamente che, quantunque tali elezioni abbiano per oggetto la giurisdizione commerciale, e così una materia affatto speciale, tuttavia, per trattarsi di usa operazione che risguarda direttamente lo persone, fosse più dicevole d’appoggiarne l’incarico alla magistratura ordinaria. Occorreva anche il riflesso che, nè fosse opportuno di gravare i membri dei tribunali di commercio, già bastevolmente occupati nelle ordinarie loro funzioni, di simili cure; nè fosse dicevole d'involgerli in cosiffatte operazioni, a cagione delle quali potrebbero talvolta, quantunque ingiustamente, cadere nel sospetto d’avere promossa la propria elezione, 11 progetto di legge rende poi omaggio al principio proclamato dallo Statuto (articolo 68), che la giustizia emana dal Re ed è in suo nome amministrata dai giudici che egli inai ituisce, perchè oltre al dover essere le elezioni approvate dai Re, si rende necessaria la instituzione degli eletti con regio decreto ; chè anzi viene riservata al Re la facoltà di scegliere i giudici commerciali fra coloro i quali abbiano conseguito non meno della sesta parte dei voti degli elettori dell’intiero distretto ; e non vi essendo un bastevole numero di candidati che abbia raggiunto tal numero di voti, gli è pure data facoltà di scegliere infra coloro che ne abbiano raccolta almeno la decima parte. In difetto ancora di tale numero di voti, i giudici possono essere dal Re liberamente eletti fra gli elettori inscritti. Per tal modo non solo rimane alla prerogativa reale nno spazio sufficiente dentro al quale possa esercitarsi, ma trovasi eliminato l’inconveniente che la sola maggioranza relativa, la quale potrebbe anche ridursi a pochissimi voti, basti a dare effetto alle elezioni ; perocché sommamente importa che i candidati sieno giudicati degni dell’uffizio, se non dalla generalità o dalla grande maggioranza, da una considerevole parte almeno degli elettori. 1 candidati adunque che avranno ottenuto la sesta parte dei voti, ed in difetto quelli che ne avranno ottenuto almeno il decimo, verranno a costituire una specie di rosa, la quale servirà di base alla scelta del Governo ; cioè a dire, se i candidati designati dalla sesta parte dei voti saranno in numero pari o minore a quello necessario per comporre il tribunale, eglino saranno lutti ugualmente instituiti ; e se invece si troveranno in numero maggiore, otterranno l’instituzione quelli di loro a cui piacerà iì Governo di darla. Se poi nessuno dei candidati avrà raccolta la sesta parte dei voti, o quelli che l’avranno ottenuta non saranno in numero sufficiente a comporre il tribunale, il Governo sceglierà similmente fra i candidati che ne avranno ottenuto almeno la decima parte, all’effetto di comporre con essi l’intiero tribunale o completare il numero dei suoi membri. E rimanendo pur esaurita questa ultima serie, avrà piena libertà di scegliere i giudici mancanti fra tutti gli eleggibili.