Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/317

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E pertanto, nel supposito che i commercianti elettori dei distretto si mostrassero talmente trascurati che le adunanze elettorali andassero per loro deserte o meno frequenti ; oppure che le loro volontà fossero talmente discordi da non poter riuscire ad una valevole elezione, il Governo che deve vegliare di continuo nel promuovere, conservare e difendere gli interessi della società, sarebbe abilitato a provvedere da sè, onde rimuovere qualunqueostacoloal regolare andamento dei tribunali di commercio, e per conseguente all’amministrazione della giustizia. Nelle ulteriori disposizioni di questo progetto di legge prevedesi i! caso in cui le elezioni vengano, o totalmente annullate, la qual cosa potrebbe avvenire se occorresse qualche illegalità così grave per cui rimanessero al tutto viziale ; o che venga solo ad annullarsi l’operazione di qualche adunanza elettorale del distretto ; e si dispone che in tali eventi sarà sospesa la instituzione dei giudici, perchè dovendosi computare tutti i voti del distretto, ragion vuole che si attenda l’ultimo risultato delle elezioni. Trattasi quindi delia nomina del presidente che vuol essere al Re riservata, della rinnovazione intiera dei tribunali, posciachè la presente legge sarà promulgata, e della successiva rinnovazione dei giudici, coll'intendimento che si faccia in ogni anno parzialmente, servata però sempre la disposizione del Codice di commercio (articolo 662), che prescrive il termine deila durata loro in ufficio, e prevede eziandio il caso della loro rielezione. Trattasi ancora del modo di classificare i giudici o fra gli ordinari o fra i supplenti ; è stabilita la regola che le spese dei locali e d’uffizio pei tribunali di commercio saranno a carico delie rispettive provincie ; e che non potrà essere costituito un nuovo tribunale di commercio senza il favorevole avviso del Consiglio provinciale, al quale giustamente si aspetta il far giudizio dell’opportunità e convenienza di tale instituzione. Si conchiude finalmente la legge coll’abrogazione degli articoli 661 e 663 del Codice di commercio ; ìa quai abrogazione resta perciò il corollario delia presente riforma. Signori, la costituzione dei tribunali di commercio sulla base d’una elezione così liberamente ordinata, di che non trovasi esempio altrove, sarà un nobile eccitamento per tutti i commercianti a meritare coll’intemerata loro probità e coll’intelligente loro operosità i suffragi del ceto a cui appartengono, ed insieme !a stima di tutti i loro concittadini, e potrà efficacemente conferire alla buona amministrazione della giustizia. Perciò, giova sperario, questo progetto di legge incontrerà l’approvazione del Parlamento. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. La composizione dei tribunali di commercio è regolata dal titolo I, libro IV del Codice di commercio, e dalle seguenti disposizioni. Aìi’ordinamento di ciascun tribunale sopra tali basi provvederà un regio decreto. Art. 2. I giudici dei tribunali di commercio sono eletti dai commercianti dei rispettivi loro distretti ed instituiti dai Re. Art. 3. Sono elettori i commercianti nazionali che per patente d’industria o commercio pagano un’imposta eguale al censo degli elettori politici. Possono concorrere alle elezioni ed essere per ciò inscritti, se ne fanno la dimanda, sulle liste elettorali, anche gli stranieri che tengono da oltre cinque anni uno stabilimento commerciale nel distretto del tribunale di commercio e pagano la stessa imposta. Art. 4, Sono eleggibili i commercianti elettori, cittadini dello Stato, purché risiedano abitualmente nella città ove siede il tribunale. Possono anche venire eletti gli antichi commercianti che abbandonarono di loro volontà il commercio, e dai quali si paghi tuttavia il censo richiesto per gii elettori politici. Art. 5. Non possono essere nè elettori, nè eletti coloro che furono condannati a pene criminali ; coloro che si trovano in istato di fallimento dichiarato, o d’interdizione giudiziaria^ coloro che hanno fatto cessione di beni, finché non abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori ; i coudanuati per furto, truffa od attentato ai costumi. Gli imputati d’alcuno di tali reati non possono essere nemmeno eletti durante il procedimento. Art. 6. La lista dei commercianti elettori è composta in ogni comunità dal Consiglio delegato con la scorta dei ruoli formati in esecuzione della legge 7 luglio 1853, dei quali esso Consiglio avrà comunicazione nel modo che sarà determinato dal regolamento. La detta lista è quindi pubblicata, decretala, ed all’uopo rettificata nei tempi e modi e secondo le norme prescritte dalla legge relativamente alla lista degli eiettori comunali. Art. 7. Ne! mese di settembre di ciascun anno il sindaco di ogni comunità trasmette al presidente del tribunale provinciale un esemplare della lista degli eiettori commerciali definitivamente decretata con le occorse rettificazioni. Il presidente del tribunale, nella prima metà de! mese di ottobre, forma la lista generale degli eiettori del distretto, e ne trasmette un esemplare al sindaco di ciascuna comunità, per cura dei quale, essa lista generale, e quella particolare degli elettori commercianti delia comunità, rimangono affisse nella sala comunale fino al tempo delle elezioni. Art. 8. Nella prima quindicina dei mese di novembre di ciascun anno i commercianti elettori sono rispettivamente e contemporaneamente convocati, nel modo che sarà prescritto dal regolamento, per le occorrenti elezioni. Gli elettori residenti nella città in cui siede il tribunale provinciale, e nei mandamenti in cui trovisi divisa, sono convocati nella città stessa. Quelli residenti nelle altre comunità del distretto sono convocati nei capoìuoghi dei rispettivi mandamenti. Se il bisogno lo richiede, gli elettori possono essere straordinariamente convocati in qualunque altra stagione dell’anno. Art. 9. Le varie adunanze elettorali del distretto concorrono ugualmente a tutte le elezioni che sono da farsi. Art. IO. Nelle città ove siede il tribunale provinciale presiede all’adunanza degli elettori il presidente di esso tribunale o chi ne fa le veci, con l’assistenza di quattro consiglieri comunali, deputati dal Consiglio delegato all’uffizio di scrutatori. 11 segretario dei tribunale adempie alle funzioni di segretario presso all’uffizio così costituito. Nei capoìuoghi di mandamento vi presiede il giudice coll’assistenza pure di quattro consiglieri scrutatori, deputati come sopra, e coll’intervento del segretario della giudicatura. Nella sala delie adunanze, durante il tempo deile operazioni elettorali, si tiene affisso un esemplare delia lista generale degli eiettori del distretto. Art. il. Là dove gli eiettori iscritti sulla lista particolare della comunità oltrepassano ii numero di 400, essi vengono