Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/32

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Relazione fatta alla Camera il 17 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Saimour, Quaglia, Farina Paolo, Falqui Pes, Deforesta, Avendo e Periati, relatore. Signori ! — Il Consiglio divisionale di Torino nelle sue tornate del 27 e 28 settembre 1853 nel votare il suo bilancio delle spese pel 1854 in lire 800,000 chiese la facoltà di eccedere di lire 200,000 il limite massimo della imposta addizionale alle contribuzioni dirette fissatogli provvisoriamente dal regio decreto del 14 ottobre 1848 in lire 600,000. Il ministro deli’interno nel presentarvi un progetto di legge per l’autorizzazione a tal fine occorrente ha osservato non essere l’aumento suddetto sufficiente per soddisfare a tutte le spese divisionali, ed esponendo come convenga aggiungere a quel bilancio una somma di lire 163,295 01 all’oggetto specialmente di far fronte alle spese di mantenimento dei trovatelli, l’imposta divisionale salirebbe a lire 963,298 01, che esso però intende di contenere nel limite di sole lire 896,732 99, proponendosi di escludere dal bilancio medesimo lire 66,562 02 state deliberate per spese stradali che il ministro dei lavori pubblici dichiarò potersi senza inconveniente differire ad altro esercizio. Con due tabelle poi annesse alla sua relazione il ministro venne dimostrando come l’imposta divisionale di Torino pel 1854, ove fosse portata alla somma di lire 896,732 99, non corrisponderebbe che a 27 centesimi per ogni lira delle contribuzioni dirette, mentre la proporzione media di tutte le divisioni ascenderebbe a centesimi 35, la quale proporzione media, se venisse applicata a questa divisione, darebbe una somma di ben lire i,171,991 22. La vostra Commissione, avendo preso ad esaminare la proposta del ministro dell’interno, ha creduto, d’accordo con tutti gli uffizi, dì ammetterla in massima. Le spese deliberate dal Consiglio divisionale sono tali che giustificano l’istanza per esso fatta di eccedere l’imposta fissata in sole lire 600,000. Non si può del pari contestare che la spesa dei mantenimento degli esposti, essendo obbligatoria per legge, è fondata la domanda del Ministero perchè vi si sopperisca, eccedendo il limite suaccennato. Non crede per altro la Commissione che la Camera abbia a portare alcun giudizio sulla misura di tale spesa, nè a pregiudicare in qualsiasi modo le eccezioni che il Consiglio divisionale credesse di far valere a questo riguardo. Essa quindi vi propone di aderire puramente e semplicemente all’aumento di lire 296,732 99 all’imposta divisionale ordinaria, senza discutere per quale somma dovrà applicarsi alla spesa pegli esposti. Non Iascierà però la Commissione di accennare il voto espresso da alcuni degli uffizi, perchè sia dal ministro sollecitata la presentazione del progetto di legge sugli esposti, onde questo servizio sia regolato in modo da far cessare i molti riclami elevati in proposito. Non v’ha poi dubbio alcuno che la suddetta eccedenza d’imposta non sia per riescire gravosa ai contribuenti, giacché i calcoli presentati dal ministro c sopra riferiti sono sensibilmente inferiori al vero; vuoisi infatti ritenere che per il 1854 l’imposta personale e mobiliare apparente dalla tabella 2* in sole lire 148,118 36 dovendo essere di gran lunga maggiore, mentre il signor ministro delle finanze di chiarava nella tornata del le andante giugno che peila sola città di Torino ascenderà a iire 712,000, ne seguiva che la sovrimposta divisionale risulterà nel 1834 assai inferiore agli accennati 27 centesimi per ogni lira di imposta diretta. Considerato finalmente che per avventura potendo verificarsi il caso di ordinare d’ufficio l’aumento della contribuSessione del 1853-51 — Documenti — Voi. III. 196 zione di cui si tratta, non sarebbe conveniente di autorizzare soltanto la divisione amministrativa a ripartirlo, così ia Commissione è d’avviso che la redazione del progetto dì legge possa modificarsi come segue. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. L’imposta addizionale alle contribuzioni dirette, fissata dal regio decreto del 12 ottobre 1848 nel limite massimo di Sire 600,000 per la divisione amministrativa di Torino, è autorizzata per l’esercizio 1854 sino alla somma di lire 896,732 49 per far fronte alfe spese comuni a tutte ie provincie che ia compongono. Relazione del ministro guardasigilli reggente il dicastero delVinterno (itattazzi) 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 24 stesso mese. Signori! — Il Consiglio divisionale di Torino, visto che l’imposta fissata dai reale decreto 12 ottobre 1848 era insufficiente per coprire le spese della divisione nel 1854, deliberò di chiedere ai poteri legislativi la facoltà di accrescere detta imposta fino a lire 800,000. Esaminatosi però dai due Ministeri dell’interno e dei lavori pubblici il bilancio votato per quell’esercizio dai mentovato Consiglio, si riconobbe essere state eliminati senza plausibili motivi talune spese obbligatorie che erano stale proposte dall’intendente generale, fra cui primeggia quella relativa al mantenimento dei fanciulli esposti. I motivi fatti valere dai rappresentanti della divisione per esimersi da tale spesa essendo discordi dalla ietterà e dallo spirito delle regie patenti 13 settembre 1822, si rese necessario proporre d’officio ai poteri legislativi un’aggiunta di lire 96,732 99 ail’impesta come sopra deliberata, e portandola così alla somma di lire 896,732 99. Tale somma, a primo aspetto, sembra troppo gravosa; nel fatto però non lo è, come emerge dal confronto del numero dei centesimi che la divisione dovrà aggiungere al montare delle contribuzioni dirette per raccoglierla, quali centesimi ascendono a 27 circa, laddove la media dei centesimi simili che te altre divisioni continentali devono sovrimporre, per far fronte alle rispettive loro spese contenute nel limite ordinario, superano i 35. Simile risultato, che dimostra essere la condizione economica delia divisione di Torino superiore a quella delia maggior parte delle altre divisioni, indusse la Camera dei deputati ad adottare il progetto di legge, che d’ordine del Re io le aveva presentato, e mi fa sperare che favorevole pare gli sarà il voto del Senato del regno, al banco della cui Presi~ denza mi onoro deporìo, con preghiera che venga discusso d’urgenza. Relazione fatta al Senato il 4 luglio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Alfieri, Caccia, Di Pamparato, Galli e Di San Martino, relatore. Signori ! — La divisione di Torino è dalla legge autorizzala a sovrimporre sulle contribuzioni dirette, per far fronte alle sue spese, la somma di lire 600 mila.