Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/333

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Comprende le basi sulle quali si avrebbe, ad (ITeltuare !a leva di cui si (ratta, il progetto di legge che il ministro delia marina ha l’onore di prestare alia Camera, sollecitandone !a approvazione. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. 11 Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinari ed operai (iscritti marittimi) per il servizio di supplemento de! navilio da guerra e dei cantieri, !a quale non ecceda in complesso cinquecento. Art. 2. Questa !eva sarà operata ne! corso dell’anno in una sol volta, od in proporzione dei bisogni alle epoche che verranno fissate per decreto reale, il quale stabilirà il numero degli uomini da levarsi, ed il loro ripartimento per ogni direzione marittima. Art. 5. Saranno osservate le regie determinazioni del G febbraio 1830; però la leva principierà dalla classe ultima inscritta, e, questa esaurita, si passerà di mano in mano alle altre classi. Relazione fatta alla Camera il 24 febbraio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Martelli, Torelli, Ricci, Bellino, Mari, Cavallini, e Rossi, relatore. Signori! — La legge che vi è ora presentata dal ministro della marina è troppo necessaria ed urgente perchè la vostra Commissione creda di non dovere esitare a proporvene l’approvazione ; essa però diede luogo ad alcune considerazioni che la Commissione si fece carico di esaminare, introducendo in pari tempo lievi modificazioni negli articoli 1 e 2 de! progetto stesso. Siffatte considerazioni si aggirarono sulia natura e quotità dell’apprestamento della nostra squadra, che la Commissione desidererebbe corrispondesse pienamente ai bisogni che potranno occorrere alla nostra armata (ti spedizione, e fosse convenientemente e dignitosamente rappresentata nelle acque del mar Nero, e quantunque, a tenore dei conchiuso trattato, essa non sarà chiamata probabilmente a sostenere colle armi la lotta combattuta dalle due più potenti nazioni marittime dei mondo contro il comune nemico, ciò nulla di meno la prudenza richiede che i bastimenti destinati a comporre la divisata spedizione sieno armati in modo da potere in ogni occorrenza prevenire qualunque sorpresa, e prendere altresì parte aggressiva dove circostanze straordinarie Io esigessero. Ammessa questa convenienza, la vostra Commissione fu di unanime avviso che i legni auzidetti fossero, per quanto possibile, completamente allestiti, procurando così cosa gradevole anche agli ufficiali di marina, i quali in generale hanno una decisa ripugnanza ad essere imbarcati su bastimenti da trasporto. Per i ragguagli forniti da! Ministero della marina, il divisato navilio consterebbe di tre fregate e due corvette armate di tutto punto, e di due fregate a vela da trasporto, le quali ora in navigazione nell’America e nell’Inghilterra, saranno avviate direttamente nel mar Nero cariche di farine e carbou fossile per uso della fi din. Abhenehè il numero dei bastimenti anzi accennati non corrisponda esattamente a quello indicato dal Ministero della marina nella tornata del IO volgente mese, tuttavia la Commissione non ha creduto conveniente di fare eccezioni a questo riguardo, lasciandone l’intiera risponsabilità al Governo, Uno fra i membri della Commissione propose in aggiunta a! presente progetto di legge un articolo addizionale per cui fosse stabilito che il servizio da prestarsi dal corpo di marina le fosse computato come campagna di guerra ; la maggioranza però opinando essere di speciale competenza del potere esecutivo una tale decisione, non ha creduto di potervi aderire. Essa però si associa pienamente alle intenzioni da! medesimo manifestate, parendogli giusto che siano ad esso accordati gli stessi vantaggi che saranno concessi all’armata di terra, perchè, dividendo con essa i disagi ed i pericoli, saprà, occorrendo, secondaria con quell’energia e perizia di cui diede le più splendide prove in tutte le fazioni navali a cui prese parte. Ciò premesso, la vostra Commissione ha l’onore di proporvi l’adozione del presente PROGETTO DI LEGGE, Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinai ed operai (inscritti marittimi), la quale non ecceda in complesso cinquecento. Art. 2. Questa leva sarà operata nel corso dell’anno 1853, ecc., il resto come nel progetto del Ministero. Art, 3. Identico al progetto del Ministero. Relazione del ministro deìla guerra e marina (La Marmora) 1° marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 28 febbraio 1855. Signori ! — Adottato da! voto della Camera dei deputati, nella seduta che tenne ieri a sera, il progetto di legge per la leva straordinaria di cinquecento marinai ed operai delì’inscrizione marittima, in servizio di supplemento della marina da guerra, il sottoscritto ha l’onore di presentare ii progetto medesimo al Senato, invocandone in eguai modo l’adozione. Relazione fatta al Senato il 4 marzo 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori Dabormida, Franzini, Ba'bi-Piovera, Eiena, e Colla, relatore. Signori! — La facoltà che il Governo vi chiede di fare una leva straordinaria di 300 marinai è conseguenza necessaria del trattato di alleanza e delia convenzione militare a cui deste poc’anzi il vostro voto. Senza dubbio noi facciamo, ed abbiamo diritto di fare, assegnamento sul valido e cordiale aiuto delle potenti nazioni marittime colle quali ci siamo generosamente legati; ma ciò malgrado ciascuno di noi desideri e reputa convenevole che un navilio nostro da guerra sia posto a disposizione del generale a cui sarà dato il comando delle nostre truppe in Oriente, e questa convenienza non ha bisogno di essere dimostrata davanti al Senato. Noi accompagneremo dovunque coi nostri voti e con affettuose sollecitudini questa eletta parte del nostro esercito; ma frattanto è debito nostro di non trascurare cosa alcuna che valga a rendere meno dolorosi i disagi, meno gravi i pericoli della guerra che è destinata a combattere e combatterà gloriosamente.