Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/334

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— 1880 — r-f— -.-j.-.-r. =y-.OTTy5t-/*rraggg. j(^OK>3>a^----.r-^-^-:^^^gW3»aaKa3!giiBB»lggasaffiJM»eSSKiaaBa[JiSSJ.V1j.j| DOCUMENTI PAHLAMENTAR! Divisando che il navilio sia composto di tre fregate e due corvette armate di tutto punto, con aggiunta di due fregate a vela da trasporto, il Ministero ebbe cura di conciliare i bisogni ai quali si intende provvedere coi mezzi di cui ia nazione può disporre Dèlie attuali contingenze. Ed ii numero di marinai a cui restrinse la leva straordinaria da lui domandata sarebbe certamente da credere limitato di troppo,, anziché superante il bisogno, se indipendentemente da quésta leva straordinaria non si procedesse alia ordinaria leva marittima. A questo proposito l’ufficio centrale ha dovuto notare che nel primo progetto di questa legge era espressamente dichiarato «ssere co testa leva destinata al servìzio di mppteìmnti del navilio da guerra e di cantieri, la quale dichiarazione, pienamento conforme alle parole usate nella legge tiri 6 febbraio 1850, più non si scrisse nei progetto.ora sottoposto alle deliberazioni del Senato. Siffatta eliminazione, di cui si ignora ii motivo, e il non essersi propósta finora alcuna disposizione per la leva ordinaria, che converrebbe di fare ad un tempo, punno dare motivo a dubitare, se intendasi veramente di fare una leva straordinaria esclusivamente destinata a servizio di supplemento, ovvero di estenderla in modo che possa comprendere anche le destinazioni a servizio permanente. Quest’ultimo partito presenterebbe senza dubbio, nel caso nostro, molti vantaggi, ma vorrebbe che fisse aumentato almeno di dugento uomini il contingente, e che fossero modificate le disposizioni deU’ariicolo 5 del progetto, disposizioni che non sono applicabili aiia leva pel servizio permanente, regolata in modo affatto diverso da quella pel servizio di supplemento a cui l’articolo 5 è, relativo. L’ufficio centrale, ha preferito di considerare la leva di cui ora si tratta intieramente destinata al servizio di supplementopel navilio da guerra e pei cantieri, lasciando ciré dal Governo si pensi aiia presentazione di altro progetto di legge per la lei a ordinaria, la quale sì terrebbe esclusa dal contingente chiamato a servizio in terza di questa. L’ufficio ha motivo di credere che l'onorevole ministro incaricato del portafoglio della marina non esiterà a dichiararsi davanti al Senato appienoconsenxieuté io questo divisaniento, epperciò io mi limito a proporvi, in nome dell'ufficio medesimo, l’adozione pura e semplice del progetto di legge che ebbi incarico di riferire. leva militare stilla classe del 1834. Progetto di legge presentato alla Camera il 10 febbraio 1855 dal ministro della guerra e marina (La Marniera). Signori! — Conformemente all’articolo 8 delia legge sui reclutamento dell’esercito del 20 marzo i 834, ed a tenore degli ordini sovrani, abbiamo l’onore di presentare alia Ca- ; mera il progetto di legge per la leva annuale sulla classe 1834. Due disposizioni in questo' progetto richiedono alcune spiegazioni, quella cioè che reca a 15 mila uomini ii contingente che nelle ultime leve era di 12 mila soltanto, e quella che determina il giorno da cui decorre la ferma dei soldati di leva. L’aumento di mille uomini al contingente è aumento piuttosto apparente che reale richiesto dalie innovazioni che la legge nuova sul reclutamento ha introdotto nelle operazioni di leva. Infatti, dei 12 mila uomini che furono chiamati in ciascuna delle ultime leve, rette ancora dalia legge precedente, è noto che 9 mila furono, per decreto reale, assegnati alla prima categoria del contingente e 5 mila alla seconda categoria. Ora, di quei primi 9 rifila poco meno di un migliaio erano licenziati poco tempo dopo ii ìoro arrivo ai corpo, siccome inabili ai servizio, e suppliti colia designazione di un altro migliaio di inscritii a tenore della legge del 1856. Ma essendo ora quest® tese abrogata, e non permettendo la nuova legge sui reclutamento simili suppletive designazioni, ne avverrà che i 9 mila uomini chiamati sotto le armi nella prossima leva si ridurranno ad 8 mila soltanto, salvo che si aumenti sin d’ora di mille uomini Sa prima categoria del contingente. 1! Governo però, considerata la buona prova che fecero di sé ire Ho esercitazioni della scorsa estate gli uomini della seconda Categoria. pensa che possa ritenere la prima categoria anche in soli 8 u bi uomini, purché i mille uomini onde essa verrà a diminuirsi siano invece accresciuti alla detta secónda categoria. Così, mentre la prolungata permanenza sotto le anni degìì uomini delia prima categoria permetterebbe, nei tempi ordinari di pace e di diminuirne iì numero senza inconveniente per il servizio e per la solida costituzione deiPesercito, si soddisferebbe anche al voto generale stato pure espresso più di una volta nel Parlamento , di vedere accresciute ie riserve ad una proporzione più adeguata ai bisogni che nelle circostanze straordinarie si produrrebbero. Alfine dunque di potere recare le classi della seconda categoria aila forza di 4 mila uomini ciascuna, ci facciamo a chiedere un aumento di mille uomini ai contingente totale, e io proponiamo in 15 mila uomini, dei quali 9 mila saranno come per l’addietro assegnati alia prima categoria, ma andranno soggetti alla diminuzione di un migliaio aIl’incirea di riforme ai corpo, e U mila saranno assegnati alla seconda categoria. II risultato adunque deila presente proposta combinata colle disposizioni della nuova legge sul reclutamento sarebbe questo, che iì contingente effettivamente somministrato dalla leva consterà come per l’addietro di 12 mila uomini, ma che di questi 8 mila soltanto, invece di 9 mila, saranno chiamati al servizio Ss tempo ordinario di pace, e 4 mila, invece di 5 mila, godranno del vantaggio di rimanersi in tale tempo ai loro focolari. É quindi evidente che la presente leva riuscirà ad un tempo a maggiore sviluppo deU’armata di riserva, ed a minore aggravio aììe popolazioni. La legge sulla leva del 1856, distinguendo l’assento generale che ha luogo presso il Consiglio di leva dall' assento di incorporazione, stabiliva che la ferma dei soldati di leva decorresse soltanto dal giorno di quest’ultimo, siccome quello in cui effettivamente il soldato comincia a prestare servizio. La nuova legge avendo ora conservato il solo assento presso i Consigli di leva (articolo 68), ed avendo stabilito alì’articolo 188 che la ferma decorra dal giorno dell’assento, ne avviene che dovrebbe computarsi nella ferma l’intervallo di tempo scorso fra esso assento e l’effettiva andata al corpo. Ora questo intervallo di tempo suol essere assai considerevole. Infatti abbiamo già avuto altre volte occasione di accennare alia Camera quanto importi nell’assegnazione alle varie armi dei soldati di lev», l’avere riguardo alla loro atti-