Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/336

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nere la prova di questa esposizione, affinchè la Camera possa farsi capace che il progetto governativo non importa sopra il consueto più largo tributo di sangue e di denaro. Non poteva sorgere un dubbio che, a seconda nella nuova legge, più non possa il Governo fare assegnamento sulla facoltà consentita dall’antica le^fe, di ottenere designazioni suppletive d’inscritti ad ogni volta che i chiamati venivano riconosciuti inabili al servizio dopo l’arrivo ai corpo, e perciò licenziati ; a migliore guarentigia delle esposte cose, e nello scopo di offrire al paese la più larga dimostrazione, che in ragione di questa ed altrettali circostanze il chiesto aumento sia nella realtà apparente, rimaneva solo il conoscere, previo esame dei quadri, quali risultati abbiano offerto le operazioni delle leve seguite negli scorsi anni, sino alla pronuncia dei discarico finale delle classi rispettive. A questo fine il ministro delia guerra si dimostrò sollecito di comunicare alla Commissione la tabella che trovasi unita alla presente relazione, in dipendenza della quale si rende manifesto che, stabilita una media sopra le classi 1830-3152-33, il numero degli inscritti rimpiazzali, a cagione di riforma pronunciata in rassegne speciali, sali in ciascun auno a ben cinquecento cinquantatrè ; meglio di venticinque furono gii inseritii annualmente rimpiazzati, perchè dietro speciali rassegne furono mandati rivedibili ad altra leva ; altri ventuno furono rimpiazzati perchè fuggitivi in marcia ; quindici finalmente diedero luogo in ogni anno a suppletive designazioni per successive riparazioni di gravame. Or come, terminale le operazioni di leva, ed avuta l’autorizzazione de! ministro della guerra, gli intendenti fanno pubblicare ia dichiarazione di discarico finale, dopo la- quale i rimanenti designa bili sulle liste d’estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore designazione (articolo 77 della legge), ciascun vede ebe, a parità di eventi, ed anche senza far novero dei rimpiazzati per gravame, sì avrebbe, imperante la nuova legge, una perdita di seicento uomini sulla classe che vuole essere chiamata sotto le armi. A questi si vogliono aggiungere gii inscritti i quali solcano andare soggetti ad esenzione perchè volontari ai servizio, dei quali il numero annuale ascende a trecento novantacinque, sopranna media delle classi Ì830-31-32. F, come la nuova legge stabilisce coll’articolo 101, che gl’inscritti arruolati volontariamente sono considerati numericamente in deduzione de! contingente, ciascuno vede che lo Stato debbe, in conseguenza della nuova legislazione, sopportare altra perdita nel numero dei soldati che ottiene dalla leva annuale. Si aggiunge la circostanza che quando una provincia non somministri l’intero contingente assegnato, non perciò ì rimanenti designabili sarebbero di poi ricercati, e quella più meritevole di serio riguardo, che per favore singolarissimo vanno soggetti a dispensa contenuta entro certi limiti gii alunni del clero secolare e regolare. Per innovazione alle leggi precedenti questi inscritti saranno però numericamente collocati in deduzione del contingente di ciascun mandamento, e dovrà quindi essere di tanto minore il numero dei designati, quanti di costoro sarebbero soggetti pel loro numero di estrazione ad essere in questo novero compresi (articoli 77 e 98). Un giusto riguardo alle cose innanzi esposte persuade inspertanto che il ministro della guerra si attenne a calcoli piuttosto esatti quando asserì che il chiesto aumento era apparente meglio che reale; e la Commissione fu tratta perciò nell’unanime avviso che si avesse a consentire nella domanda del Ministero. Del che si fece di buon grado convinta, avvertendo alle dichiarazioni fatte dai ministro delia guerra, che sopra i tredici mila uomini che formar devono il contingente si propone egli di applicarne quattro miia aila seconda categoria; e così un migliaio di più che non si fece sulla classe Ì833. Per tal guisa sarà recato sollievo a! pubblico tesoro, perchè minore sarà il numero dei soldati in tempo ordinario di pace, e si otterrà quest’altro risultato, che motti troveranno apprezzabile, che nel fatto e nella sostanza il numero dei chiamati non sarà putito accresciuto, laddove un migliaio forse di uomini otterrà di non essere distolto in tempo di pace dalle domestiche mura. Dichiarazione d.:l ministro, abbiamo noi detto,nè aggiungiamo di più; perocché l’articolo 69della legge 20 marzo 1834 facilmente persuade che per decreto reale si provvede a! riparto nelle due categorie dei contingente determinato per legge. Amiamo perciò prender atto di tale dichiarazione, nella quale la Commissione interamente si affida. Anzi di trattare la seconda parte de! progetto, desidera ancora la Commissione di rispondere ad un appunto grave che potrebbe esserle mosso, di che non abbia essa voluto prendere in serio riguardo i benefizi che devono discendere da! nuovo ordinamento che sta per essere posto in vigore. I Consigli di leva essendo stabiliti sopra nuove basi, parrà per avventura ad alcuno che, non senza ingiuria, si voglia sin d’ora supporre che Se rassegne speciali dei corpi dovranno fare la stessa giustizia, siccome in addietro, delle decisioni di questi Consigli, Tale non è per fermo l’avviso del Governo, nè !a Commissione si vorrebbe permettere una sopposizione altrettanto irrazionale che gratuita. La Commissione nutre fiducia che i nuovi Consigli compiranno con lode S'ufficio-che venne- loro commesso; ma, come dessa non ha mandato di fare il processo ai Consigli soppressi, ed i nuovi non fecero ancora loro prove, pensò che in questa condizione di cose dovesse ancora riguardarsi ai risultali ottenuti negli anni trascorsi. Nel tempo avvenire potrà la Camera fissare la sua decisione sopra dati più positivi e più certi, ma infrattanto non vorrà abbandonarsi a vaghi supposti ; e pensiamo vorrà dessa mettere in cima ad ogni altra considerazione la necessità di avere uomini robusti ed atti in sìogoiar modo all’esercizio delle armi. Toccando ora degìi articoli 2 e 3 del progetto, dobbiamo prima dichiarare che la maggioranza degli uffici si mostrò avversa al proposito manifestato dai Governo, di riformare anche parzialmente una legge che non venne per anco ad esecuzione ; la quale non potrebbe perciò essere condannata senza un qualche appunto, involontario, ii crediamo, al Parlamento che accettava la legge. Parve altresì che i motivi addotti dal Ministero non fossero abbastanza convincenti per consentire nella sua opinione, e fa avvertito, non senza" buona ragione, che, occorrendo speciali considerazioni in favore della proposta ministeriale, si dovesse provvedere con apposita legge, anziché in occasione di uu progetto che riguarda la chiamata annuale del contingente di leva. Queste considerazioni non tolsero però chela Commissione si arrestasse dail’esaminare con quanta giustiziasi voglia stabilire che la decorrenza deila ferma non debba aver principio da! giorno dell’assento, siccome ia legge richiede, sibbene da quello in cui ii soldato è chiamato a prestare servizio. Non accadde però che le cose dette e convenute deggiano tutte essere portate innanzi alla Camera; avvegnaché il signor ministro della guerra si arrestò ad una considerazione p-cvalente che si manifestò in seno della Commissione, e consentì a ritirare gii articoli 2 e 3 del progetto. Questa considerazione fu tratta dalle disposizioni scritte aìi’articoio 155 delia legge, per cui la ferma del servizio