Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/345

Da Wikisource.

PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. La divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire nell’anno mille ottocento ciriquantaeinque un’imposta di un milione di lire per far fronte alle spese dello stesso esercizio, comuni a tutte le provincie che la compongono, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti in seduta del 22 novembre mille ottocento cinquantaquattro. Relazione fatta alla Camera il 21 febbraio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Silieo, Cl’OSa, Corsi, Berlini, Cavour G., Santa Croce, e Martelli, relatore. Signori I—Nei tempi calamitosi che corrono, il dovervi consigliare di dare la vostra approvazione ad un’aggiunta di gravame a quei tanti già esistenti, potrebbe parere atto di poco sollecito e curoso amministratore, se nna ineluttabile legge di necessità ciò non imperasse ; per questo motivo la vostra Commissione fecesi ad esaminare attentamente se fra le spese bilanciate ed approvate dal Consiglio della divisione di Torino per l’esercizio del corrente anno 1855, alcune non fossero che, o pretermettere,osospendere si potessero; e da fale accurata indagine ebbe a convincersi che spesa alcuna non veniva stabilita che eccedesse i limiti della pura e pretta necessità. In questo limite di cose rimanevagli a vedere se, ritenuto il poco equitabiìe sistema di percezione de’ tributi in vigore appo noi, e le circostanze eccezionali di molli fra i contribuenti, ed in ispecie dei possessori di terreni viticoli, che pur sono molti, fanno si che a loro non solo manchino i mezzi per pagare le imposte, ma ancora (quel che più monta) il necessario al sostentamento delle loro famiglie, rimaneva, dico, alia vostra Commissione il vedere se meglio stato non fosse il sopperire al chiesto necessario aumento d'imposta per mezzo di un imprestilo, attendendo tempi migliori, e promovendo frattanto quelle provvidenze che, ad equilibrare fra i cittadini i gravami, più atte si riconoscerebbero. Sopra sei membri intervenuti alle adunanze della Commissione due opinavano doversi accettare il ripiego dell’imprestito, e quattro lo oppugnarono, la maggioranza perciò della medesima. Considerando quanto rovinoso sia questo sistema per i corpi amministrati che, non avendo qualità produttive, dovrebbero sopperire alle usure di questi capitali dovuti, mediante nuove tasse e nuovi balzelli, e per ciò con le nuove imposte, pur sempre rimarrebbevi il capitale che tosto o tardi si dovrebbe restituire in uu coll’appendice degli interessi capitalizzati, i quali in fin dei fini ricadrebbero sempre tutti sui contribuenti medesimi, credette più opportuno, e nei risultati meno oneroso, l’accettare il progetto che venne proposto alla vostra sanzione. Però due mesi circa essendo già trascorsi dall’esercizio, su cui voi siete chiamati a deliberare, accettando la legge, la vostra Commissione diedemi speciale mandato di eccitare il signor ministro a voler provvedere, onde taii autorizzazioni vengano richieste in tempo utile, perchè il Parlamento non sia costretto, con iscapito dei suo decoro, a sancire sempre fatti compiuti. Relazione del ministro guardo sigilli reggente il Ministero delVintemo (Ratt&zzi) 9 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di b-gge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese. Signori! — I! Consiglio divisionale di Torino ha deliberato con verbale del 22 novembre 1854 di chiedere ai poteri legislativi la facoltà di ripartire una imposta dì un milióne di lire per far fronte alle sue spese delPescrcizio 1855, vaie a dire di ripartire a carico dei contribuenti di tutte » tre te provincie che compongono la divisione lire 400,000 in più delia somma consentita in via ordinaria del reale decreto del 12 ottobre 1848. L’esame in cui furono prosi dal A-inisiero dcll’inierno e da quello dei lavori pubblici, rispettivamente i hi la nei generale e stradale delia divisione in discorso per Panno 1853, ha dimostrato non potersi diminuire i fondi ivi alloga)! senza perturbare i vari rami del servizio. Riconósciuta così l’impossibilità di scemare io straordinario disavanzo, non restava più che scegliere il mezzo con cui farvi fronte, se cioè convenisse ricorrere el credito, ovvero farlo gravitare interamente sui cóiitribùèrìi!. Fatto però riflesso che la cresciuta deficienza non trae origine da cause accidentali e passeggiore, ma vuoisi ripetere dall’aumento progressivo e costante di pressoché tutte le categorie delle spese divisionali, aumento che, se può far sosta, non fascia tuttavia sperare che sia per prendere una direzione inversa, e che d’altra parte l’imposta di un milione di lire richiede l’aggiunta di soli centesimi 20 ad ogni lira delle contribuzioni dirette, laddove il ri uni ere di sette centesimi, che tutte le altre divisioni di lerraferma devono aggiungere mediamente alio stesso elemento imponibile per raccogliere la loro imposta, sale a 38 circa, io concorsi facilmente all’opinione abbracciata dal Consiglio divisionale che all'imposta esclusivamente dovessero chiedersi i mezzi con cui sopperire ai bisogni della divisione. La Camera dei deputati, alla quale, per ordine del Re, ho presentato un analogo progetto di legge, lo adottò a grande maggioranza nella seduta del 6 correlile marzo ; io quindi mi onoro di deporlo ai banco della Presidenza del Senato del regno, pregandolo che voglia dichiararne d’urgenza la discussione. Relazione fatta al Senato il 17 marzo 1855 dalì'ufficio centrale composto dei senatori Colli, Sauli Ludovico, Di Castagneto, Di San Martino, e Caccia, relatore, Signori! — Nella tornata del 9 andante mese il ministro degl’interni ha presentato alla vostra sanzione un progetto di legge diretto ad autorizzare la divisione amministrativa di Torino a ripartire un’imposta di un milione di lire per far fronte alle sue spese de! corrente esercizio 1855, eccedente così di lire 400.000 ii limite di quella fissala dal reale decreto 12 ottobre 1848. Grave è la proposta, tanto più che un’imposizione poco meno di lire 900,000 già ebbe ad essere acconsentila alla suddetta divisione nello scorso anno 1854, e che, come avverte lo stesso signor ministro, la medesima non potrà far senza di una consimile imposta negli anni avvenire, essendo che il disavanzo non proviene da cause accidentali e passeggiare, ma bensì dsH’auoieato progressivo c costante di pre#*