Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/358

Da Wikisource.

affatto, duplicano e triplicano in altri le stesse imposta principali. Progettando l’adozione del discorso limite nell’interesse delia maggioranza dei contribuenti, proponiamo egualmente di rendere continuativo sino ad ulteriori determinazioni il disposto dall’articolo 4 della legge del 2!) dicembre 1884, racchiudente i mezzi di accelerare il riparto delle sovrimposte, siccome unico spedienle per ora di ovviare ai ritardo nella spedizione dei ruoli delle contribuzioni dirette. Dai risultati de! bilancio 1856 che brevemente vi abbiamo esposti, crediamo vi sarete convinti come continui il miglioramento delle condizioni nostre finanziarie, e eoroe astrazione fatta dalla parte dei fondi destinati all’estinzione al corso delle rendite la quale rimane sospesa, sia fin d’ora raggiunto il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, e che anzi nelle entrate si possa sperare un qualche avanzo per sopperire in parte alle poche spese straordinarie che sono proposte io bilancio. Nè reputiamo che la situazione attuale de! Tesoro sia tale da richiedere provvedimenti straordinari, se si eccettuano quelli richiesti dallo stato di guerra, posciachè, sebbene dalle previsioni dei bilanci un qualche disavanzo apparisca, esso è di così poca entità che probabilmente scomparirà, ove migliorate le condizioni economiche si migliorino i prodotti, ed in ogni caso sarà facile sopperirvi intanto col debito galleggiante. Ed invero dalla situazione dei Tesoro che vi abbiamo presentata il 18 dicembre ultimo e che non abbiamo motivo di modificare, risulta in fine dell’esercizio 1854 un’attività di L. 7,400,000 la quale, portata sull’esercizio 1885, fa scomparire totalmente il disavanzo presunto nel bilancio di quest’anno che calcolato di . . L. 12,900,000 debbesi attenuare di » per fondi d’estinzione ai corso. Disavanzo restante L. Attività a trasportare sul 1846 L. lì disavanzo presunto nel 1856 è di a Si deducono pure i fondi d’estinzione a! corso in » L. Avremo pel fine del 1856 un disavanzo presunto di. ...... L. somma minore di quella impiegata annualmente all’estinzione per sorteggio di varie rendite del debito pubblico. Questi risultati non corrispondono pienamente alle previsioni che avevamo manifestate nell’atto di presentarvi il bilancio del 1853; tuttavia, se si tiene a calcolo i vari non prevedibili evenimeuti che in questi due ultimi anni hanno esercitato un’azione così fatale sulle condizioni economiche del paese; se si pon mente alle gravi riduzioni che vi fu forza l'acconsentire su parecchi rami di entrate, ed ai minor prodotto ricavato dalle imposte indirette a cagione delie sopra accennate cause, ci pare che la condizicme presente della nostra finanza, lungi dall’essere un argomento di sfiducia, sia tale da farci concepire fondata speranza di vederla, quando che sia ritornata ad uno stato fiorente e normale, e così finalmente condotta a termine quell’opera di ristauro, ingrata, ma gloriosa, alla quale con tanta costanza, con sì rara energia, il Parlamento subalpino consacra da cinque anni i maggiori suoi sforzi. Sessione ueì. 1853-54 — [Hieumnti — Voi. Ili, 239 PROGETTO Di LEGGE per l’approvazione del bilancio attivo dell’esercizio 1856, Art. 1. 11 Governo è autorizzato ad esìgere le entrate tutte presunte nel bilancio attivo delio Stato per i’esercizio 18o6, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. Art, 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira. Art. 3. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1856 ia riscossione delie imposte e lasse dirette sarà operata su quelli del Ì853. e nella misura in cui furono per tale aniio stabilite. Art. 4, Sinché non sia attuato il nuovo catasto stabile, la porzione d’imposta comunale da ripartirsi in aumento alle tasse di putenti, personale-mobiliaria e dei fabbricati, giusta l’articolo 35 della legge de! 28 aprile 1853, non potrà nei singoli comuni di terraferma superare la metà, ossia la proporzione del SO per cento delle tasse medesime. Ogni eccedenza sarà portata in aumento alia proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali. Art. 8. Sino ad ulteriori determinazioni pel riparlo delle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, nei casi previsti dall’articoìo 4 della legge del 24 dicembre 1884, si osserveranno le disposizioni in esso contenute. Ari. 6. Nesaun’aUra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. Art, 7. Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delie divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari. Art. 8. La faeoità concessa dall’articolo 8 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro di finanze, di emettere buoni del Tesoro sino alla concorrenza di venti milioni di lire in anticipazione delle imposie, è rinnovata per tutto l’anno 1856 colie stesse condizioni dalla detta legge stabilite. PROGETTO DI LEGGE per l’approvazione del bilancio passivo dell’eserciziol856. Articolo unico. Il bilancio passivo dello Stato per l’esercizio 1856 è approvato neila complessiva somma di lire cento trentanove milioni cento cinquantasette mila trecento'trentacinque, centesimi diciotto, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. Maggiori spese sai bilancio 1855 per opere di riparazione ai locali della zecca c della biblioteca ueil’UniversUà di Torino — Per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse a società private. (Zecca di Torino,) Progetto dileggepresentato alla Camera il 28 febbraio 1855 dal presidente del Consiglio ministro degli affari esteri reggente il Ministero delle finanze (Cavour). Signori! — Ne! bilancio del Ministero di finanze pel 1854 fu approvata la spesa di lire 8500 inscritta negli articoli 3 e 5.600.000 7.300.000 7,300,000 » L. 100,000 8.600.000 5.700.000 2.900.000 »2,900.000 » L. 2,800,000