Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/382

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Ridotto a otto il numero de’ giudici, compresovi il presidente, e liberata la classe di Sassari dalie incombenze della sezione d’accusa avverrà più raramente la mancanza de! numero legale di essi giudici ; tuttavia nel progetto di legge (articolo 3) si provvede all’uopo, autorizzando la integrazione della classe mediante la chiamata in essa dei presidente del tribunale provinciale, o del più anziano de’ giudici dello stesso tribunale con voto deliberativo. La instltuzione d’una nuova classe promiscua nella Corte d’appello di Torino è di evidente necessità, avuto rispetto al gran numero delle cause criminali che trovansi in ritardo e delle civili non meno, le quali andranno probabilmente crescendo per la soppressione del consolato, e per gli appelli commerciali. Ma per comporre la nnova classe senza dover creare huove cariche, massime nella circostanza che non si tarderà ad intraprendere la discussione della legge sull’ordinamento giudiziario, e sull’instituzione delle Assisie, il Governo del Re, seguendo il sistema che venne già adottato nella legge che instituiva la classe provvisoria, trova opportuno di valersi dell’opera d’alcuni fra i consiglieri delle altre Corti chesieno a ciò consenzienti purché le esigenze del servizio ii consentano, e dei due consiglieri della classe di Sassari che rimarranno disponibili, ai quali verrà conservato lo stipendio di cui godono, ed applicando inoltre alla nuova classe alcuni fra i membri de’ soppressi consolati, mediante un adeguato trattamento che potrà farsi loro sui fondi già stanziati in bilancio pei detti magistrati. Giustizia poi vuole che agli altrimembri degli stessi magistrati che non avranno immediatamente una diversa destinazione sia riservata per la restante parte dell’anno almeno l’integrità dei loro stipendi. 1 servizi da essi prestati nel lodevole adempimento delle loro funzioni li rendono meritevoli di questo riguardo. Finalmente l’assegnamento dei fondi già stanziati per le spese d’uffizio dei consolati ai nuovi tribunali di commercio è un provvedimento indispensabile che non ha mestieri d’essere giustificato. PROGETTO DI LEGGE. Identico alla proposta della Commissione della Camera colla soppressione però dell’articolo 2 e coll'aggiunta del seguente alinea all’articolo 7 (6 del progetto del Ministero.) È pure conservato lo stipendio di cui sono provvisti i due consiglieri di Sassari che venissero destinati alla detta classe. Relazione fatta al Senato il 14 aprile 1855 dall’ ufficio centrale composto dei senatori Sclopis, Benso, Deferrari, De Margherita, e Siccardi, relatore. SiGNom ! —Poche osservazioni occorsero all’ufficio centrale incaricato dell’esame del progetto di legge inteso a recare alcune variazioni nella composizione delle Corti d’ appello di Piemonte e di Sardegna, ed a provvedere ai membri de’ soppressi magistrati del consolato. Cominciò l’ufficio innanzitutto dall’esprimere il voto che alla composizione delle Corti e dei tribunali ed alle necessità dell’amministrazione della giustizia fosse provveduto in modo definitivo e permanente, anziché con parziali e provvisori espedienti, meno conformi a quella stabilità di ordinamento che è richiesta dalia dignità della magistratura ed a rendere Sessione del 1853-54 — Documénti — Voi. III. 242 salde ed efficaci le guarentigie delle quali deiib’ essere circondato l’ufficio che dallo Statuto e dalla legge le è commesso. Se non che già essendosi da! Ministero preseniato alle discussioni del Parlamento un progetto di generale e definitivo organamento a quella scopo, niun ostacolo dall’accennata osservazione poteva derivare all’accoglimento di una proposta che, recando poche e non sostanziali modificazioni nel presente stato di cose, soddisfa ad un bisogno urgente e riconosciuto. Scendendo quindi all’ esame delle singole disposizioni del progetto, l’ufficio centrale ravvisò nell’istituzione della divisata nuova classe nella Corte d’appello di Piemonte, la quale per tal guisa verrebbe ad essere composta di tre classi civili, di due criminali e di una sesta classe promiscua, un efficace mezzo a promuovere la celere spedizione degli affari che, per circostanze del tutto indipendenti dal singotar zelo e dalla somma operosità dei membri di quel corpo giuridico, vi si vennero accumulando in modo, che risulta dagli elementi statistici che i processi in ritardo di spedizione sommano a più di 1000, e le cause civili mature a decisione al numero di 800. L’ufficio centrale, nel riconoscere che la progettata riforma nella Corte d’appello di Sardegna avrebbe utilmente contribuito a rendere più agevole e spedita la definizione delle cause giacenti presso la classe stabilita nella città di Sassari, si volse tuttavia con ispeciale cura ad esaminare se dall’esonerarsi, come si è divisato, la classe medesima dalle incombenze della sezione d’accnsa per commetterle a quella di Cagliari, non fosse per avventura a temersi qualche incaglio nel corso degli affari criminali, e qualche dissonanza nell’andito legale della procedura. Ma un breve confronto di quella proposta con le varie disposizioni del Codice di procedura criminale, che riguardano le relazioni giuridiche tra !a sezione_d’accusa e la Corte, che in seguito al dibattimento deve pronunciare sul merito di quella, convinse l’ufficio che da questa riforma niun notabile inconveniente poteva derivare, perciocché essa concerne unicamente il periodo di quel procedimento che è compilato per iscritto; sicché le relazioni tra i giudici istruttori e la Camera di consiglio, di questa conia sezione d’accusa, e di quest’ultima con la Corte, cui spetta il definitivo giudizio, si esercitano con la trasmissione di atti e documenti che la cresciuta e tuttora crescente facilità delle comunicazioni tra le due principali città della Sardegna rende oggidì facile e sicura; e da un altro cauto assai di rado accade che dalla sezione di accusa si prescriva V esecuzione di nuovi incombenti a compimento deU’informazione scritta, e quando pure le avviene di far procedere a novelli esami, essa ha facile mezzo di evitare la traslocazione di testimoni o periti, giovandosi delia facoltà attribuitale dall’ articolo 37i del mentovato Codice, commettendone cioè l’esame ad uno dei giudici del tribunale nel cui distretto essi dimorano. Del rimanente, se vi può essere qualche vantaggio in ciò che la sezione d’accusa risieda presso la Corte giudicante, questo vantaggio ncanco attualmente si può ottenere intero, tuttavoìta che l’imputato trovisi detenuto o i testimoni risiedano in luoghi distanti da quello ove ha sede la Corte investita della cognizione del processo. Aggiungasi che la classe di Sassari, facendo parte, siccome è noto, della Corte d’appello di Sardegna, con lo stabilirvisi una sola sezione d’accusa, si riconduce l’ordinamento di quel magistrato alle norme della legge ed alla sempre desiderabile conformità con la composizione delle altre Corti d’ appello dello Stato. Argomento di qualche discussione fu l’articolo 5 del prò-