Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/383

Da Wikisource.

getto, là dove è scritto che « il ministro di giustizia assegnerà sui fondi stanziati pei magistrati del Consolato un adeguato trattamento ai «sembri di essi che saranno chiamati a far partedelìa nuova classe nelìaCorted’appello di Piemonte. >. Uno de’ commissari oppwnevasi all’accettazione di tale articolo, riconoscendolo non conforme ai principii di diritto costituzionale, perchè offendeva la prerogativa del Re ponendo in facoltà dei ministro ciò che non poteva operarsi altramente che per decreto reale; e non conforme alla dignità della magistratura, perchè lasciava in balìa del ministro e rimetteva alia decisione ed alle eventualità de’ singoli casi la somma di quegli assegnamenti che doveva invece essere determinata per legge. La maggioranza dell’uffizio, mentre convenne in massima coi principii recati innanzi dai commissario opponente, si fece tuttavia a considerare che la necessità di un decreto reaie per gli assegnamenti dei quali si tratta era così evidentemente dimostrata dalle regole vigenti sopra ii governo e la maniera di disporre del danaro pubblico, che non poteva neanco dubitarsi ch’essa fosse sfuggita all’attenzione del Ministero ; e di leggieri s’indosse a credere che in quell’articolo, sotto le meno esatte espressioni: il ministro di giustizia assegnerà, abbia ad intendersi sostanzialmente il concetto che il ministro promuoverà l’emanazione dell’opportuno decreto reale peli’ assegnamelo; e quanto alla somma ebbe la maggioranza ad avvertire che dovrà necessariamente essere determinata -allorché ne verrà 1’ assegnamento collocato nel nuovo bilancio; che trattasi di una disposizione essenzialmente provvisoria, la quale non avrà vita se non fin quando sarà in corso il bilancio attuale ; <S che, ad ogni modo, per toglier di mezzo un antecedente legislativo non rigorosamente conforme alle norme stabilite, possa bastare un’esplicita ed analoga dichiarazione del signor ministro, senza che sia doopo indugiare i’effdt unzione di un provvedimento che ii Senato già riconobbe urgente col voto da lui emesso nell’atto in cui gliene venne presentato il progetto. Per ultimo, l’nflizio centrale manifestò il desiderio che le dichiarazioni del signor ministro si estendessero pure a dar j qualche ialite sopra la sorte futura di quelli tra i membri dei ii soppressi magistrati del consolalo, cui non fosse data una nuova destinazione prima della scadenza dell’anno corrente, durante il quale, giusta il mentovato articolo 5, vien loro conservata l’integrità delio stipendio; egli si terrebbe sommamente soddisfatto se quelle dichiarazioni fossero taìi da appagare la giusta sollecitudine che la condizione loro ispirò all’ullì.'i”, od alla quale si assoderà senza dubbio anche il Senato. Coerentemente alla fin qui svolte considerazioni, la maggioranza deli’uffizio cedraie vi propone di accettare, qual esso è, il presente progetto di legge. Convenzione colla Svezia e Norvegia pel libero esercizio del cabottaggio Concessione dell’esercizio medesimo a tutte le savi estere a condizione di reciprocità. Progetto di legge presentato alla Camera il 14 marzo 1855 dal presidente del Consiglio ministro degli affari esteri (Cavour). Signori ! — Co! progetto di legge, che d’ordine de! Re ho l’onore di presentare alla Camera, il Governo domanda in primo luogo l’approvazione della dichiarazione scambiata col Goveruo di Svezia e Norvegia per la reciproca concessione del cabottaggio alle navi de’ due Stati, ed in secondo luogo l’autorizzazione di estendere una simile concessione alle navi di tutti gli Stati esteri, che saranno disposti ad accordare intiera reciprocità aiia bandiera nazionale. In ordine al primo articolo, il quale non è che una speciale applicazione del generale principio contenuto nella seconda parte del progetto, il Ministero si limita ad osservare che colla sua sanzione si apre un vasto campo all’attività della marina nazionale, a cui vien concesso il libero cabottaggio su litorale estesissimo, tra i numerosi porti dei tre mari che circondano la penisola Scandinava, e che forse con questo mezzo si perverrà a richiamare su quelle sponde la bandiera di Sardegna, la quale da parecchi anni o raramente o mai vi comparve. La seconda parte del progetto avrebbe bisogno di maggiori dimostrazioni, se già il Parlamento con due voti consecutivi non si fosse pronunziato in favore del principio in essa stabilito. Questo principio, o signori, è una logica c onseguenza dell’intero nostro sistema commerciale, è il complemento di quella serie di riforme, che dal 18SO in poi furono successivamente votate dal Parlamento, e le quali, iniziate coll’abolizione dei diritti differenziali, continuate dalle posteriori riduzioni operate nella tariffa doganale, si confermano ora colla concessione del cabottaggio alle navi straniere. L’impulso dato al traffico ed all’industria nazionale, l’aumento degli scambi, il diminuito prezzo delle mercanzie, la maggiore consumazione ed il conseguente miglioramento dei materiali vantaggi procurati alla più numerosa parte delia popolazione, e per altro canto l’aumento dei prodotti doganali eccedente la cifra media annua d’un milione e mezzo, diedero luminosa approvazione all’iniziativa del Governo nelle intraprese, riforme ed al coraggioso voto de! Parlamento. Non dissimili risultati si ripromette i! Ministero dall’applicazione del nuovo principio che sottopone al giudizio delia Camera. PROGETTO DI LEGGE. Art. I. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla dichiarazione per la reciproca concessione del cabottaggio, scambiata tra ii nostro Governo e quello di S. M. ii Re dei regni-uniti di Svezia e di Norvegia il 17 febbraio e 2 marzo t85o. Art. 2. lì Governo del Re è autorizzato ad ammettere ail’esercizio del cabottaggio sulle coste dei regi Stali le navi dei paesi esteri, a condizione di perfetta reciprocità. Déclaration sartie. I.e soussigné, président du Conseil des ministres, ministre secrétaire «{'Etat pour les affaires étrangères de Sa M-jesté le Roi de Sardaigne, déclare, au nom du Gouvernement de Sa Oite Majesté, que dorénavant les bâtiments suédois et norwégiens seront admis à participer à la navigation et au transport des marchandises entre ies ports et côtes des Eiats sardes, et qu’ils seront traités, en tout ce qui concerne cette navigatimi et ce commercé, sur !e même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement, soient accordés aux bâtiments sardes dans les royaumes «rds de Suède et de Norvvége. La présente déclaration, destinée à être échangée contre une déclaration semblable de la part de monsieur le comte de Wachlmeister, chargé d’aff iires de S. M. le Roi de Suède et de Norwége auprès du Gouvernement sarde, aura la même

force et, la mè ne durée que les traités et conventions actuellement existant entre les deux Gouvernements.

I! est cependant bien entendu que la déclaration ci-dessus