Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/398

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spetiore generale delle leve ed al comandante della provincia, all’attivazione della nuòva legge, riceverà e dal comandante stesso e dall’ispettore generale delle leve gli stati tutti dei dichiarati renitenti appartenenti alla sua provincia, e lo stesso intendente perciò potrà proporne la cancellazione. Art. 4. Siccome pelle nuove leggi fondamentali dello sfato, non più all’uditore generale, ma al ministro della guerra spetta il proporre alla demenza sovrana, così si è creduto di riformare gli articoli 611 e 612 de! capo 6, titolo 10 de! regolamento sulla leva militare, il disposto del quale troverebbesi conservato coll’artìcolo 1 del qui unito progetto. Art. 5. I renitenti che al tempo in cui sarà posta in attività la nuova legge sul reclutamento si troveranno soltanto denunziali dovranno essere sottoposti interamente alla nuova legge. Ed invero le leggi le quali stabiliscono le forme ed i modi da osservarsi neli’institnire i giudizi devono essere applicate anche per quei fatti che fossero avvenuti in tempo anteriore alla loro promulgazione. Senonchè la denunzia prescritta dalla legge attuale sulla leva militare non ha carattere alcuno di pubblicità, eia solo prepara la legale dichiarazione di renitenza. La lista dei renitenti che a termini dell’articolo 174 alinea della legge sul reclutamento viene formata dall’intendente, ella è invece per cura del medesimo pubblicata. La lista e la pubblicazione della medesima costituiscono l’accusa di renitenza. Da siffatta accusa di renitenza decorre il tempo utile pella presentazione volontaria del renitente. Sembra per tal modo come pei renitenti solamente denunziati al tempo della nuova legge l’intendente della provincia, a cui i medesimi hanno appartenuto per cagione della loro leva, debba, sulla scorta delle denunzie che l’uditore generale ricevette dai rispettivi comandanti, e che dal medesimo gli verranno trasmesse, formare la lista e pubblicarla in conformità del citato arterie 174,«stendendoperò a due mesi ilterminedi 10 giorni che da quell’articolo verrebbe stabilito, e ciò onde dar campo materiale all’uditore di guerra ed ai singoli intendenti di compilare le varie liste relative rispettivamente alle classi 1830, 1831, 1832 e 1833. Rimane per ultimo a stabilire la pena cui tali renitenti debbano essere sottoposti. È principio inconcusso che gii effetti e le conseguenze delle sentenze in materia giuridica vogliono essere delerminati unicamente dalle leggi in vigore al momento in cui quelle furono pronunziate, ma egli è egualmente principio consacrato nella stessa legge penale comune e nella stessa legge penale militare, che se la pena cbe era imposta al tempo del commesso reato e quella stabilita da una legge posteriore (prima però del giudizio) fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata quella più mite. Fra la multa e l’aggravamecto di servizio militare imposto dalla antica legge, ed il carcere imposto dalla legge nuova vieu ravvisata pena più mite la prima. Potrebbe questa apprezzazione lasciarsi a! criterio dei tribunali, ma onde ottenere quella unità di giurisprudenza che tanto è necessaria, si crede opportuno dichiarare nella legge stessa quale sia la penalità cbe debba in ogni caso essere applicata. Reiasione fatta al Senato il 17 aprile 1855 dalVuffisio centrale composto dei senatori De Sonnaz, Dabormida, Franzini, Caccia, e De Margherita, relatore. Signori ! — Avvisato consiglio è stato quello del Ministero della guerra di provocare un’ anticipata soluzione per legge dei dubbi cui sarebbe per far nascere nella pratica il passaggio dal regolamento generale sulla leva del dicembre 1837, alla nuova legge sullo stesso argomento stanziata ìd marzo delio scorso anno 1854. Meglio vale antivenire le difficoltà ed appianarle, che lasciar loro il campo a prodursi, ed incagliare più o meno in progresso l’eseguimento della legge. Certo che per riguardo ai renitenti alla leva, cui accenna 1’ articolo primo del progetto, a quelli, cioè, già legalmente dichiarati ai tempo in cui sarà posta in vigore la legge su! reclutamento dell’ esercito decretata nell’ anno scorso, non poteva sorgere seria dubbiezza sulla necessità di applicar loro ia legge vigente al tempo della dichiarata renitenza. Ogni legge sopravvegnente alla patita condanna è inabile come a migliorare, così molto più ad aggravare la condizione del condannato. Nulla perciò avvi a ridire sopra 1’ articolo primo dei progetto, il quale non fa che statuire in perfetta conformità a! divisato principio di ragione. Se non che eziandio per rispetto ai refrattari legalmente dichiarati prima dell’aUuazione della nuova legge di reclutamento occorrono alcuni speciali ordinamenti, e sono quelli che porsero materia agli articoli 2, 3 e 4 del progetto in discussione. tu questi articoli si trasferiscono in capo ali’ intendente della provincia quelle attribuzioni che i capitoli 4 e 6 del regolamento del 1837 affidavano all’ispettore generale delle leve ed al comandante deila provincia medesima. All’uditore generale di guerra si mantiene l’incarico di operare come in passato sulla proposta deil’intendente la cancellazione dei renitenti. Da ultimo si regola il modo di procedere nel caso di domande di cancellazione in via di grazia a dei renitenti già legalmente dichiarati; volendosi cbe la dimanda sia trasmessa dall’intendente della provincia, a cui il ricorrente ha appartenuto per cagione di leva, che l’intendente assuma le opportune informazioni, e queste col suo avviso in merito aila domanda trasmetta al ministro della guerra, che qualora vi emani il sovrano decreto di grazia, il ministro della guerra ne partecipi il tenore allo stesso intendente per la sua esecuzione. Niuno di questi tre articoli, che alia pura forma si attengono e per nulla peggiorano la condizione del renitente d chiarato danno appicco ad osservazioni iu contrario. Le ragioni che (ali articoli motivarono sono distesamente esposte nell’atto di presentazione del progetto all’altro ramo dei Parlamento, e non è prezzo deli’ opera il qui trapiantarle; gli articoli medesimi sono ora dal Ministero riprodotti sotto lievi modificazioni, non di fondo, ma di pura forma. Restano gli articoli quinto e sesto dei primitivo progetto ministeriale, stati ridotti in uno sulla proposta della Commissione della Camera elettiva, assenziente il Ministero. Quest’articolo ha tratto, non piùai renitenti già legalmente dichiarati, ma soltanto denunciati. Accade in ordine a questi di pronunziare tanto sulla forma del procedimento quanto sulla pena ; sotto entrambi i rapporti differisce !a vecchia dalla nuova legge di reclutamento: quale delle due ha da riputarsi meritevole di preferimento? Sessione del 1853-54 — Documenti — Voi, HI, 244