Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/399

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La risposta che vi si propone, :o signori, di rendere ai doppio quesito, è quale l’additano i più sani principi! di diritto. Distingue a buona ragione il progetto la maniera del procedimento dalia penalità. Nel modo di proceder per l’accertamento del fatto imputabile non si guarda alla legge vigente al tempo del commesso reato ; qual eh’ egli siasi la legge presentemente io vigore è indistintamente osservata siccome unica norma del procedimento, che sotto il suo impero, o s’instituisca o sì prosiegua; non cade su di ciò dubbio di sorta. Ed è questa la prescrizione che acchiude ì’ articolo ultimo del progetto ed il suo primo alinea. Non così interviene nella misura della penalità dove la legge presente appaia più severa che l’antica non fosse. Un lodevole senso # umanità fa piagare la bilancia della giustizia verso la pena più mite. A questo modo genericamente disponeva 1’articolo sesto del primitivo progetto. Ma se di un articolo così concepito non potevasi in massima contrastare la legalità, rimaneva però a definirsi quale nel presente caso fosse veramente la legge più mite cui devesi hi genere la preferenza; se l’antica che mutava il renitente di prolungamento del servizio oltre ad una pena pecuniaria, o quella più recente che infligge il carcere. Lasciare coiai definizione all’ arbitrio dei tribunali era esporsi al pericolo di troppo variabile ed incerta giurisprudenza ; senzachè al grave inconveniente efficacemente parasse l’ideata circolare da diramarsi per opera de! guardasigilli, cui non sarebbero stati i giudicanti tenuti ad uniformarsi. Ben fecesi pertanto, secondo che pare ai vostro ufficio centrale, col determinare addirittura nella legge a qu; 1 misura ragguagliar si debba ia pena da imporsi ai renitenti fra quelle inflitte nelle due discordanti leggi; siccome pure, a senso delio stesso ufficio centrale, beo. fecesi nell’adottare preferibilmente la pena del prolungato servizio oltre la multa, anziché quella del carcere statavi ora surrogata. Oltreché pare invero cosa assai razionale che chi disertò il servizio militare, dalla legge a tutti i cittadini ingiunto, s’abbia in punizione l’obbligo di un maggiore servizio, non sembrò guari dubbio al vostro ufficio essere questa pena essenzialmente più mite di quella del carcere, anche a breve spazio ristretto ; pena questa a cui veramente è da credersi non essere stato il legislatore condotto se non dalla necessità di porre un più valido ed efficace freno alla troppo perniciosa risultanza a sobbarcarsi a! militare servizio. Duplice d’altronde, c non Spregevole, si è il profitto che reca allo Stato l’applicazione della legge antica ai non molti casi cui sarà per farsi, quello, vale a dire, di un più lungo servizio che dovrà prestarsi dai renitenti, ed il non introdursi neìl’esercito persone che, in ragione del carcere sofferto, non potranno cattivarsi le simpatie dei loro compagni d’arme, nè riuscir loro di frutlevole esempio. Guidato dalle sopra esposte considerazioni, l’ufficio centrale ha l’onore di proporvi l’accoglimento del progetto che v’è presentato, senza tacere però che l’uno dei commissari avrebbe espresso il desiderio che, dove per altro nulla vi ostasse che l’articolo 6, s'ato-ridotto ad alinea del quinto, vi fosse collocato per primo alinea, e Patinai primo alinea diventasse il secondo, parendoci doverne riuscire più regolare la compitazione dell’articolo qualora alla regola ivi posta sul bel principio dell’ osservo za della legge nuova tenesse tosto dietro l’eccettuazione r ■■guardante la pena, senza intramezzare fra esse la disperi Saie relativa alla formazione della lista deireniteuli demu di, ed alia pubblicazione della medesima. Palla qual trasp : -/.ione, ravvisatasi daìl’ ufficio ners sii stretta necessità per l’intelligenza delia legge, ma solo utile per avventura ad tifi migliore andamento dì essa, si stimò potersi senza inconveniente prescindere, onde con recare indugio alla decretazione di una legge, che il Senato riconobbe urgente. Stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente. Progetto di legge presentato alla Camera il 19 marno 1855 dal ministro della guerra e marina (La Marniera). Signori! — La legge IO ottobre 1848 determina che la giustizia criminale militare presso l’ esercito in campagna sia amministrata da Consigli di guerra permanenti stabiliti presso il quartier generale principale, e presso i quartieri generali di ciascuna divisione, e da Consìgli di guerra subitanei (articolo 12). Siffatta disposizione è pienamente opportuna nelle contingenza ordinarie di guerra quando le divisioni dell’ esercito ascendono ad una forza considerevole. Ma nella prossima spedizione d’Oriente, mentre da una parte il corpo di spedizione non dovrà ascendere ad una forza superiore di 18,000 uomini, dall’altra sarà organizzato a tenore della convenzione militare sancita dalla legge 8 marzo 1885, in due divisioni ed una brigata di riserva. Quindi avverrebbe che vi dovrebbero essere, a tenore della legge surnmentovata, almeno tre Consigli di guerra permanenti col personale necessario per l’esercizio delle loro funzioni. Ora questi tre tribunali sarebbero certamente soverchi, avuto riguardo alla ristretta forza delfiniere corpo ed alla circostanza che probabilmente dovrà rimanersi costantemente unito, mentre, prescindendo dalia maggiore spesa e da altri inconvenienti che ne seguirebbero, sembra che un Consiglio di guerra unico resiliente presso il quartiere generale principale imprimerà alTaouuinistrazione delia giustizia criminale un andamento più uniforme, più celere e più energico. Quindi è che il Governo è venuto nell’inlendimento di promuovere una modificazione alla legge sopra citata, per la quale il corpo di spedizione possa essere considerato come una divisione unica, sebbene, a tenore della convenzione militare suamentovata, debba essere composto di due divisioni. A quest’effetto abbiamo l’onore di presentare alia Camera, d’ordine del Re, [’annesso progetto di legge, che preghiamo la Camera di voler discutere con quell’urgenza che la natura de! provvedimento richiede. PROGETTO D! LEGGE. Articolo unico. Il corpo di spedizione, che in virtù delìà ■convenzione sancita colla legge 8 marzo 1858 dovrà essere mandato io Oriente, sarà considerato, per quanto si appartiene all’applicazione de! titolo secondo delia legge 10 ottobre 1848, siccome formante una divisione unica, ed avere un solo Consiglio di guerra permanente presso il quartiere generale principale.