Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/406

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- 1953 — ■WMWBWI■Ma™ SESSIONE DEL 1853-54 dog; ì ;r;:i;:i cosili il e E e?! ; e h sten r !■:'./a IkHs co.enne iifra le circostanze attenuanti ; che quindi Sa denunciala sentenza, avendo rigettata in diritto ia chiesta compensazione, ha fatto una retta applicazione del numero 5 dcH'artiaolo 733 e non ha in niun modo violate ie leggi da! ricorrente invocate ; Sul decimo motivo, desunto dalla violazione degli articoli 437, 448 e 577 del Codice di procedura criminale e dell’articoio 729 del Codice penale, per non avere considerato le cause di provocazione come circostanze attenuanti, senza darne ragione di specie alcuna; Attesoché se, per mancanza in fatto, da parte deli’Isasca, di provocazione, diffamazione od ingiuria, svaniscono gli estremi delia pretesa compensazione, la stessa mancanza impedisce che possa utilmente invocarsi l’applicazione del citato articolo 729, e le considerazioni che si leggono pel capo della compensazione nella denunziata sentenza, di pien diritto si intendono anche al esso in cui dalla supposta provocazione voglia dedursi una mera attenuazione di pena ; Sull’undecimo ed ultimo motivo che concerne la violazione dell’articolo 28 della legge sulla stampa, combinato coll’articolo 619 del Codice penale, per essersi cumulata la pena della multa con quella degli arresti; Attesoché l’articolo 28 della citata legge sopra la stampa punisce i contravventori co gli arresti o col carcere e colla multa, che dal tenore di questa disposizione apparisce; che, se i giudici del merito possono scegliere tra il carcere o gli arresti, la multa è sempre una parte integrante della pena e va inseparabilmente annessa all’uno o all’altro di essi, in virtù della congiuntiva, e cbe rispettivamente ad entrambi la riunisce; che il cumulo della multa con pene correzionali o di polizia vedesi ripetuto in quasi tutte le disposizioni penali deil’indicata legge sulla stampa, e specialmente negli articoli 13 e seguenti, ed esso ha potuto rendersi necessario da che le pene afflittive da quella imposte, essendo assai lievi in confronto di quelle del gius comune, potè credersi opportuno di aggravarle coll’accessione della multa; Per questi motivi, Rigetta iì ricorso dell’avvocato Giovanni Bonaventura Bottini, e lo condanna nella somma per esso depositata e nelle spese. Fatta e pronunziata in pubblica udienza a Torino il 9 febbraio 1855. Firm. Siccardi P, Deferrari, relatore. Sott. Pico, sottosegretario. Per copia conforme all’originale, spedita a richiesta del pubblico Ministero : Torino, 2 aprile 1855. Il segretario del magistrato Cappa. Relazione fatta alla Camera il 1° maggio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Giovanola, Valerio, Biancheri, Brofl’erio, Sineo, Naytana, e Cadorna Carlo, relatore. Signori ! — La divisione dei poteri è la base e la guarentigia dei Governi costituzionali, e nella scrupolosa e leale conservazione di quei eonfioi che a caduno dei poteri dello Stato vennero prefissi dallo Statuto è riposta la conservazione Sessione del 1853-54 — Documenti — Yol, III, 245 ber ìà. Omì’è else ciascuno de; o ■'-‘■■ri <L-l!o Sisto, se pof eoa parte debba severamente mantenersi c.iL ' f o.: ss fissi Refe* propria competenza, determinali dolo SUIjrto, debbe per l’altra tutelare accuratamente la propria autorità ogniqualvolta gii paia che a proprio detrimento sia stata da un altro dei poteri dello Slato inemnpetentemente esercitala, Le invasioni di un potere nel campo di nn altro potere e la condiscendenza ad una tale invasione sono due atti egualmente incostituzionali e fecondi di funeste conseguenze per la libertà. Però, se è debito di cadun potere ìa tutela della propria autorità costituzionale, per le ragioni medesime celesta tutela debbe essere mantenuta fra i costituzionali confini; imperocché, male provvederehbe alia conservazione ed alla integrità dello Statuto quel potere o quella parie di esso che, per difendere la propria autorità, invadesse l’altrui. La difesa debbe. perciò essere assegnata, e tale è allorquando ad effettuarla si adoperino soltanto quella limitala autorità e quei mezzi di azione che a ciascuno dei detti poteri vennero dallo Statuto attribuiti. E siccome i poteri dello Sialo, in dipendenza appunto della separazione e della diversità delle loro attribuzioni, non hanno d’ordinario Rum» sull'altro un’azione diretta ed immediata; così segue che gli atti di difesa costituzionale, che a ciascuno dei medesimi sono conceduti, si limitano ii più spesso a quelli di una semplice resistenza passiva. Come fra gli uomini, cosi fra i corpi costituiti possono nascere dispareri nell’ordine delle opinioni coscienziosamente professate ed in quello dei fatti civili e politici. Allorquando ii conflitlo è fra due corpi, ai quali un altro sovrasti per le stesse materie delia loro competenza, il conflitto è giudicato e tolto da cotesto superiore giudizio. Ma allorché I! conti tto è fra due poteri, ovvero fra ie parti di due poleri che nelle cose concernenti la propria autorità rum har.no chi loro stia sopra, riOD vi ha altro rimedio fuorché quello della costituzionale difesa, la quale si compie rivendicando in massima ciò che si reputa essere nn diritto, ed opponendo a modo di resistenza i mezzi propri 1 costituzionali a ciò che tenderebbe a violarlo. Nè questo mezzo, per ciò cbe va indirettamente allo scopo, è meno efficace alla conservazione degii ordini costituzionali; imperocché, quella preponderanza che Io Statuto stesso ha attribuita a ciascuno dei poteri dello Stato nelle malerie della loro competenza rispettiva, assicura nel conflitto una simile preponderanza a quello di essi che nella materia del conflitto abbia dallo Statuto stesso o maggiori mezzi per l’azione o maggiori mez?i per la difesa. Orui’è che, ogniqualvolta i due poteri in conflitto non agiscano e non si difendano cne coli’uso di mezzi strettamente costituzionali, il contrasto nato nel comune intendimento di conservare intatti i confini stabiliti dallo Statuto, oltreché non potrebbe condurre a lamentevoli conseguenze, debbe di necessità ricevere nel fatto il proprio scioglimento dallo Statuto stesso, cioè dall’azione regolare e legittima delle podestà dai medesimo costituite. Ai lume di questi principii e di cotesti intendimenti, la vostra Commissione, o signori, si è accinta a soddisfare al difficile ed onorevole mandato che le avete affiliato. Essa credette di dover esaminare la presente questione colle norme che regolano le relazioni fra i vari poteri costituzionali dello Stato, essendoché ia Camera faccia parte del potere legislativo, e l’ordine giudiziario, sebbene sia una emanazione, e, per così dire, un ramo del potere esecutivo per c ò che riguarda la nomina dei di lui membri, costituisca ciò non