Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/412

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esecuzione, che reputi di detrimento alle proprie prerogative. Noi crediamo, che i conflitti fra i poteri sovrani di uno Stato costituzionale non possano altrimenti nascere, sostenersi, e sciogliersi che in tal modo, e con una tale misura, acciocché, anche nel conflitto stesso, Io Statuto abbia piena esecuzione. Egli è appena mestieri l’avvertire come in questo caso sia possibile un conflitto fra due poteri, che hanno attribuzioni costituzionali assolutamente diverse. Codesta possibilità nasce dall’articolo 45 dello Statuto, i! quale in un caso determinato ha fatto una parziale eccezione ai principio della separazione, e della assoluta indipendenza dei poteri, dando alla Camera il diritto di prendere una deliberazione in certi affari giudiziari, e subordinando i’azione del potere giudiziario ad una tale deliberazione. Da ciò avviene che potendm i due corpi trovarsi in codesti casi (o che tali possano essere riputati), sul medesimo campo, possa pur nascere fra di essi un disparere, ed il conseguente conflitto. Diciamo pertanto che dal diritto di pronunziare sulla propria competenza non si può inferire di essere competente nel merito ; e che ora il conflitto non è su! punto de! diritto di pronunziare un giudizio sulla competenza , ma sibbene fra le ragioni per le quali la Corte di cassazione stabilì la propria competenza ad interpretare l’articolo 45, e le ragioni per le quali ìa vostra Commissione crede che la Camera sola possa emettere una tale interpretazione. La Commissione opina che queste ragioni possano efficacemente derivarsi soltanto dallo stesso articolo 45, e non dai generali principii ai quali è derogato per questo stesso articolo; ed ha dimostrato sopra che, pel medesimo articolo, pel suo spirito, e pel suo scopo, la di lui interpretazione non può ad altri appartenere, ne’casi di dubbio, che alla Camera stessa. Si oppone parimente, che la competenza dei magistrati di conoscere dell’azione comprende il diritto di conoscere anche dell’eccezione, tranne i casi eccettuati. La vostra Commissione ammette dei pari in tutta la di lui estensione questo principio ; ma dal medesimo è condotta a conclusioni opposte a quelle in cui venne il potere giudiziario col mezzo del sapremo dei suoi tribunali. Noi consentiamo, che, tranne i casi nei quaii sia stabilita una competenza diversa per l’eccezione da quella dell’azione, la competenza per l’azione tragga seco la competenza nella eccezione. Ma crediamo, che ora si tratti appunto dì un caso eccettuato. Noi teniamo per fermo, e crediamo di averlo dimostrato, che l’articoio 45 dello Statuto, stabilendo un caso di eccezione all’azione illimitata dei tribunali, ha con ciò necessariamente sancito che l’interpretazione e l’applicazione di questo articolo, e dei dubbi al medesimo relativi, sia di esclusiva competenza della Camera dei deputati. Da! che si scorge, come a risolvere la questione di competenza non valessero nel presente caso i generali principii regolatori dei due poteri ; ma sia pur sempre indispensabile il trarre le ragioni del giudizio dallo stesso eccezionale articolo 48. Ma v’ha di più, o signori. Noi non ammettiamo, ne! presente caso, la competenza dell’ordine giudiziario nell’azione stessa contro il deputato. Noi sosteniamo che la Corte non aveva autorità di giudicare neppure i’azione, senza il previo consenso della Camera. Bisognerebbe perciò supporre già decisa la questione sull’interpretazione deli’articolo45 per affermare che la Corte suprema fosse competente nell’azione, e per inferirne di poi che essa fosse perciò competente anche per l’eccezione. Egli è poi appunto per ciò che le sentenze debbono pronunziarsi in conformità delle leggi, fra le quali primeggia lo Statuto, cbe la Commissione vostra si fece debito di esaminare la questione della competenza in relazione all’articolo 45 che si tratterebbe di interpretare. Si oppone per ultimo, che i magistrati hanno diritto di esaminare le attribuzioni dei diversi poteri politici, e che questa massima è costantemente osservata rispetto ai provvedimenti cbe emanano dal potere reale, e dai vari rami di amministrazione che ne dipendono; e cbe per necessità stessa delle cose questa massima debbe estendersi a tutte le questioni od atti che, qualunque ne sia il fondamento, o l’autorità da cui emanano, hanno intima e diretta correlazione con le attribuzioni giudiziarie, della cui pienezza furono investiti i magistrati, e tribunali. Dobbiamo qui, innanzitutto, osservare che se è vero che i magistrati possono e debbono recare un giudizio sugli atti dipendenti dalle attribuzioni di un altro potere a! solo fine di sentenziare su cose pertinenti alle attribuzioni giudiziarie, ciò non si può ammettere rispetto alle prerogative di un altro potere e tanto meno di quelle prerogative che son direlte a togliere alio stesso ordine giudiziario, od a circoscrivere la facoltà di giudicare. Abbiamo sopra dimostrato che la prerogativa di un potere cbe partecipa alla sovranità è una preminenza, una preponderanza costituzionalmente stabilita sopra gii altri poteri in un certo determinato oggetto. Essa ha in se stessa le ragioni del proprio essere, nè può mai dipendere pel di lei essere dall’azione diretta di un altro potere, senza che si distrugga l’essenziale concetto della prerogativa stessa e l'equilibrio costituzionale, del quale essa è parte integrante. Ora l’articolo 45 stabilisce una vera prerogativa della Camera elettiva, poiché dà alla medesima una preponderanza ed una preminenza siffatta cbe, nel caso in esso contemplato, la Camera stessa può impedire l’azione e l’esercizio delle attribuzioni stesse del potere giudiziario. Ond’è che sé il potere giudiziario fosse competente ad interpretare l’articolo 45, od a giudicare degli atti che la Camera facesse in dipendenza del medesimo, egli si farebbe giudice della prerogativa e dell’esercizio della medesima, il cbe, come vedemmo, non può, a nostro avviso, costituzionalmente avvenire. Ma ciò che più importa pur sempre di considerare è che il presente caso è assolutamente diverso e pe’suoi elementi e per la legge che lo regola, da quello che si adduce nell’argomento contro il quale ora ragioniamo. Allorquando non v’ha che un privato cittadino da una parte che chiede giustizia alla magistratura, e dall’altro siavi l’atto di un potere qualsivoglia, il quale atto debba essere esaminato per pronunziare giuridicamente sui diritti di codesto cittadino, questo caso non è regolato che dalla generale legge costituzionale, cbe attribuisce alla potestà giudiziaria il diritto illimitato e non contestato di giudicare, epperciò anche il diritto di prendere in esame l’atto di un altro potere, non già per giudicarlo, ma per desumerne gli elementi del giudizio a pronunziarsi nella questione particolare promossa da quel cittadino. Ma questa facoltà illimitata di giudicare, da cui ha origine il diritto di pronunziare sugli atti di un altro potere, non esiste presso il potere giudiziario allorquando un deputato è tratto in giudizio criminale, o, quanto meno, è contestata. In tal caso non giova il ragionare dalle generali attribuzioni del potere giudiziario ; uopo è ragionare dalle speciali e limitate facoltà cbe esso ha a termini dell’articolo 45 dello Statuto, e dimostrare che, anche nelle questioni cbe possono cadere sotto questo arlicolo, egli abbia, a termini dell’artìcolo stesso, de! suo scopo e del suo spirito, quella competenza di giudicare della estensione dei diritti delia Camera, che negli altri casi ordinari gii compete. Insomma, la competenza nei casi di eccezione compresi nello Statuto non può definirsi colle regole della competenza nei casi ordinari.