Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/455

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CATEGORIE Denominazioni' % Montare delie spese nuove e maggiori spese per caduiia categoria Anno 1854 Anni precedenti Totale Osservazioni 141 bis Biporte Indennità ai signori Bartolomeo e Daniele Oddone accensatori di diritti di gabelle ............ 1,210,425 24 1,800 » 75,738 80 170 Rimborso delle somme dovute agli esattori in seguito aL disposto dell’articolo 15 della legge 31 maggio 1851 . . . A riportarsi 1,212,225 24 1,286,164 04 1,800 160,212 04 160,212 04 235,950 84 1,448,176 08 Allo stato delle cose importando di non ritardare ulteriormente la regolarizzazione del fatto pagamento, si propone di applicare cosiffatte spese al bilancio del Ministero delle finanze mediante la concessione dell’occorrente credito. I nominati Bartolomeo e Daniele Oddone accensatore il primo, e subaccensatore il secondo dei diritti di gabelle, carne, corami, foglietta, ecc., nella provincia di Novara durante il sessennio scaduto col 1850, fecero convenire in causa davanti il Consiglio d’intendenza di questa città le amministrazioni dello gabello e degli interni chiedendo un compenso per addotti danni sofferti nel non aver potuto esigere i diritti summentovati sui generi consumati dalle truppe austriache che ebbero stanza in Borgomanero dal 30 marzo al 24 agosto 1849. Siffatta pendenza venne testé terminata in via di transazione mediante il pagamento per parte delle finanze della somma di lire 1809. All’ oggetto di regolarizzare questa spesa non avendosi nel bilancio apposito fondo, si domanda un corrispondente eredito supplementario che si propone di imputare alla categoria 141 bis del bilancio del Ministero di finanze pel 1854. L’articolo 15 della legge 31 marzo 1851 stabiliva che nell’imposta dei fabbricati venisse imputato il Tributo prediale, che pei medesimi già si pagasse in ragione del loro allibramento. Siffatta imputazione non potè essere compiuta negli anni 1851 e 1852 dall’un canto per il disordine dei catasti, dall’altro pel ritardo da parte dei municipi nel somministrare le note dei fabbricati che già trovavansi inscritti nei registri censuari, ed inoltre perchè in vari casi l’antica imposta prediale, superando la nuova tassa portata dalla legge anzi* detta, non poteva intieramente venir compensata nei ruoli di quest’ultima. Si aggiunge poi che per le dichiarazioni seguite nel Parlamento intorno all’esecuzione degli articoli 4 e 15 della stessa legge, dovettesi compensare ai contribuenti anche l’antica imposta prediale gravitante sulle case rurali, le quali per essere esenti dalla nuova tassa non figuravano sui relativi ruoli, sicché l’applicazione di quella antica imposta ha dovuto operarsi in via di rimborso. Ad oggetto di dar compiuto eseguimento alle ordinatesi disposizioni coll’articolo 8 del regio decreto 22 agosto 1852, si stabilì che le imputazioni le