Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/50

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confessarlo, i risultati di questi saggi provvedimenti non hanno finora corrisposto all’aspettazione della legge. E lo stato tuit’aìtro che soddisfacente delie nostre strade ne è pur troppo la dolorosa prova. Forse la creazione d’ispettori speciali stipendiati dal Governo, i quali visitassero periodicamente, di aiino in anno, tutte le strade di una o più divisioni, e facessero della loro visita circostanziata relazione al Ministero, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, raggiungerebbe meglio lo scopo. La vostra Commissione non ha però creduto potervi fin d’ora proporre gravi modificazioni alle basi principali ed alle sostanziali disposizioni del ridetto regolamento, non tanto per non aver creduto che a ciò si estenda il di lei mandato, quanto perchè crede che, per fare in questa materia riforme compiute ed efficaci, fa d’uopo avere dati statistici e speciali elementi, che non sono in potere, o non possono esattamente procacciarsi che dal Governo, alla cui iniziativa deggiono pertanto lasciarsi. Per le stesse ragioni, ed anche per la mancanza dei necessari elementi, non ha nemmeno potuto occuparsi della proposta falla da uno dei suoi membri, che sia meglio determinato nella legge sino a qual punto preciso le città e i comuni hanno l’obbligo della manutenzione delle strade reali e provinciali che attraversano il recinto del loro abitato, mediante il sussidio stabilito dalla legge medesima ; come neppure credeva di dover inserire in questa legge, come proponeva altro dei suoi membri, una disposizione per prescrivere che in tutte le strade vi saranno le colonne migliane, e che queste colonne indicheranno non solo le distanze, ma anche la direzione, tanto più che quest’ulSiraa proposta sembra piuttosto dover fare oggetto di regolamento e di provvedimento governativo. Quindi, mentre essa spera che il Ministero, dacché si è dichiarato conscio del male, e ne ha avvertita !a nazione per mezzo dei legittimi di lei rappresentanti, vorrà il più sollecitamente possibile avvisare ai mezzi più acconci per ripararlo, è venuta frattanto esaminando il progetto di legge che ci è presentalo, colla scorta di quella che rimane in vigore, scostandosene il meno possibile, onde non creare imbarazzi nella esecuzione delia nuova legge, nè con questa cadere in • volontariamente in parzialità, le quali possano offendere la giustizia. Questo progetto di legge contieoe due parti distinte. La prima ha per oggetto di togliere dalla categoria delle strade reali, e trasferire alla categoria delle slrade provinciali quelle che si trovano parallele alle ferrovie, sia che queste spettino allo Stato ovvero all’industria privata ; colla seconda vengono dichiarale reali alenile strade provinciali che, perle mutate condizioni del commercio, per interesse strategico o per altre considerazioni si riconosce dover essere poste in tale categoria, e s'introduce una nuova categoria di strade, cioè le strade mandamentali, La prima parie è Sulta contenuta negli articoli 1, 2 e 5. L’articolo t non ha dato luogo ad obbiezioni di sorta. Egli è evidente che là dove corre una strada ferrata il Irasporto delie merci e la locomozione delle persone, massime a considerevoli distanze, non avrà più luogo che per mezzo di cotali strade. Quindi I# strade ordinarie, non servendo guari più che all’interesse agricolo e locale, specialmente a rannodare fra toro le strade provinciali n cesaissif che fereao cupo da esse, o visi congiunguno, la loro manutenzione non può più essere a carico dello Stato. E la vostra Conionssiope doveva tanto più accettare in questa parte la proposta ministeriale, che l’idea dell’esouerazione dello Slato dalla spesa della manutenzione delle strade reali parallele alle ferrovie è sorta da questa Camera stessa, di cui il Ministero non ha fatto in ciò che seguire l’impulso. All’articolo % la Commissione ha dovuto proporvi un emendamento di cui comprenderete di primo tratto la necessità e la portata. Il Ministero ha presentato questo progetto di legge nella tornata del 1° giugno 1884 ; e, sperando che potesse venire approvato dal Parlamento prima del cominciare dell’esercizio dell’anno 1888, siccome le strade ferrate parallele alle strade reali ordinarie, di cui ai numeri l, 2, S e 4 di quest’articolo, sono già in attività, proponeva con ragione che la classificazione di queste strade cominciasse ad aver effetto fin dal principio del detto esercizio. Ma essendosi prorogata la Sessione appena gli uffizi avevano terminata la discussione di detto progetto e nominati i commissari, e prima che la Commissione avesse potuto costituirsi, non ha questo potuto ancora ottenere la sanzione legislativa, e noi potrà probabilmente che quando già sia decorsa una notevole porzione dell’esercizio medesimo. Quindi non potrebbe più farsi partire la di lui esecuzione dal primo deiranno 18S3 senza effetto retroattivo, la qua! cosa non sarebbe giusta. Non dimenticava la Commissione che, nella speranza appunto che la suddetta classificazione avesse luogo fin dai 1“ gennaio 1888, la Camera ha fatto subire alla relativa categoria del bilancio dei lavori pubblici per questo stesso anno la riduzione di lire 200,000, alla qual somma, nella relazione che accompagna il progetto medesimo, il Ministero diceva poter ascendere l’economia che ne sarebbe risultata in esso anno; ma ha dovuto riflettere che frattanto le provincie. avendo formati i loro bilanci e stabilita l’imposta provinciale per io stesso anno, qualora si volesse loro addossare questa nuova spesa prima dell’anno prossimo venturo, si troverebbero nell’assoluta impossibilità di farvi fronte. Del resto, tanto il ministro delle finanze quanto quello dei lavori pubblici hanno riconosciuta la giustezz,a di queste considerazioni ; e, ciò che riuscirà più grato alla Camera di sapere, hanno fatto sperare di poter con qualche alìra probabile economia nella stessa categoria supplire alla deficienza di dette lire 200,000, senza dover chiedere un credito suppìementario, o di poterlo chiedere per piccola somma. Niuna difficoltà poteva presentare l’articolo 3, il quale non è che la conseguenza del principio stabilito nei due articoli precedenti, e la sua pratica applicazione in avvenire. Senonchè la Commissione ha quivi creduto di dover aggiungere al progetto ministeriale tre disposizioni le quali, per verità, potevano tenersi per sottintese, mache sarà però più sicuro che sieno espresse nella legge. Colla prima si dichiara che le provincie, a carico delle quali cadrà la manutenzione delle strade che dalla classe delie reali scendono a quella delle provinciali, dovranno incaricarsi dei contratti d’appalto in corso, se ve ne saranno, e dei materiali che si fossero già preparati per la detta manutenzione; colla seconda si provvede acciocché le dette strade non vengano abbandonate, nè possa variarsene la direzione, salvo mediante una legge; colla terza infine si dichiara che i pedaggi esistenti sopra alcuna di dette strade spetteranno alle provincie che avranno il carico della manutenzione delle medesime. La prima di queste disposizioni è ovvia, nè ha mestieri di giustificazione. La seconda merita una breve spiegazione. A termini della tultora vigente legislazione, siccome Sa csstruzione delie strade provinciali viene autorizzata per decreto reati', cosisi