Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/57

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1594 DOOTJMENTI PARLAMENTARI quello delle merci, strade ferrate scorrenti nella stessa direzione, e che servono ai principali centri di popolazione, cessano, dal principio dell’anno solare successivo alla predetta apertura, dalì’appartenere alla classe delle nazionali, ed entrano in quella delle provinciali; e ciò tanto se queste strade ferrate siano costruite ed esercitate a conto e a carico delle regie finanze, quanto, se concesse all'industria privata, veup.ano esercitate dai concessionari o dall’ammifiistrazione dello Stato. Art. 2. In conseguenza dell’articolo precedente, dal cominciare dell’anno 1856, le strade seguenti, cioè: da Torino per Asti ad Alessandria, da Alessandria per Novi a Genova, da Torino per Carignano e Savigliano a Cuneo, compresa la diramazione di Moncalieri che congiunge la strada nazionale di Nizza con quella di Piacenza, da Torino a Susa, da Torino a Novara, da Novara ad Arona, sortiranno dalla classe delie strade nazionali, e la loro manutenzione, non meno che le opere di riparazione e di miglioramento che occorresse in seguito intraprendersi, cesseranno di essere a carico dello Stato, e cadranno a carico delle rispettive provincie. Art. 3. Le provincie, a carico delie quali cadrà la manutenzione delle strade di cui negli articoli t e 2, dovranno incaricarsi dei contratti che fossero ancora ia corso alle epoche menzionate in detti articoli. Art. 4. I pedaggi stabiliti sopra alcuna di dette strade spetteranno alle provisele che avranno l’obbligo della manutenzione delle medesime. Art. S. È però fatta facoltà alle provincie attraversate da una delle suddette linee di riunirsi in consorzio per ia manutenzione di tutta la linea ; e qualora non istimino di ciò fare, il Governo potrà con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali e divisionali, ripartire equamente il prodotto dei detti pedaggi in modo che ne profittino tutte proporzionatamente all’iwnortare delle spese per la manutenzione del ri- l spettivo tronco. Art. 6. Sono dichiarate strado nazionali, salva sempre la disposizione dell’articolo 1 :

1° La strada da Chivasso al confine svizzero per Ivrea ed Aosta; 2. La strada dal Piccolo San Bernardo da Aosta per Morgex e Borgo St-Maurice a Moutiers;

3° La strada provinciale da Nizza lungo il Iittorale di ponente sino a Voltri;

4° La strada provinciale da Savena per Ceva e Mondovì a Fossano ;

5° La strada da Cuneo al confine di Francia per la valle della Stura;

6° La strada provinciale da Susa per Oulx e Cessna al confine francese su! Mongiaevro;

7° La strada provinciale, la quale diramandosi da quella de! Sempione va per Pailanza ed Intra sino al confine sardosvizzero presso Brissago sul lago Maggiore ;

8° Il ponte da costruirsi su! Po rimpetto alla città di Chivasso per congiungere in quel punto le linee stradali della destra con quelle della sinistra del fiume. Art. 7. Il tronco della strada di cui al numero 1 dell’articolo precedente, che da Etroubles corre per ia vallo del torrente Ménouve sino al confine svìzzero, non sarà costrutto che quando sieno definitivamente conrhiuse le trattative aperte coi Cantoni di Va ad e del Vailese nella costruzione di una galleria sotto ìì colle Ménouve nella catena del Gran Sai! Bernardo, mettendo la spesa a carico di -ehschefiKa Stato per la parte corrispondente si proprio territorio. Art. 8. Ogni città capoluogo di prcvTcA che non si trovi collocata sopra una delie strade dichiarate nazionali dalle regie patenti del 29 maggio 1817 o dall’articolo 6 della presente legge, nè si trovi in contatto di una stazione di strada ferrata già eseguita, o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere provveduta di un braccio di strada nazionale che la metta in comunicazione colla rete generale delle strade ferrate già compite, o che stanno per costruirsi o per concedersi. Art. 9. In conseguenza della disposizione dell’articolo precedente, oltre alle strade dichiarate reali dall’articolo 6 della presente legge, verranno dichiarate nazionali le strade:

1° Da Varallo per Borgosesia sino a raggiungere la strada ferrata dallo Stato, o le diramazioni da quella che venissero concesse ;

2° Da Bonnevilie sino a raggiungere la strada nazionale presso Annecy; 3” Da Tbonon par Douvin sino al confine di Ginevra;

4° La strada provinciale da Àlberlville lungo la destra dell'Jsrre sino al nuovo ponte di Chainousset su questo fiume; S° La strada provinciale da Bobbio a Voghera; G9 La strada provinciale da Acqui a Carcare ;

7° Le strada provinciale da Alba a Bra. Art. 10. Le strade, che secondo le disposizioni degli articoli Gel? della presente legge verranno collocate nella classe delle nazionali in aggiunta a quelle dichiarate tali dalle regie patenti 29 moggio 1817, ne costituiranno una seconda categoria, e saranno costrutte, sistemate e mantenute secondo quelle norme e condizioni di maggiore economia che sono prescritte per le strade provinciali. Art. li. La manutenzione delle strade dichiarate nazionali colia presente legge sarà, col principio dell’anno 1837, assunta a carico dello Stato per tutti i tronchi che si troveranno a quell’epoca carreggiabili. Gli altri tronchi saranno assunti a carico dello Stato nell’anno successivo a quello in cui essi siano stati compiuti in tutta la loro lunghezza. Saranno applicabili allo Slato, quanto alle strade menzionate io questo articolo e nel precedente, le disposizioni degli articoli 3 e 4, Art. 12. Le opere di nuova apertura di dette strade dichiarate nazionali colla presente legge, non meno che quelle dei loro [ronchi non ancora sistemati, saranno eseguite metà a carico delio Stato, metà a carico delle divisioni o provincie interessate, unite in consorzio speciale per questo fiae. La circoscrizione dei consorzi di provincie e le quote proporzionali di cui ciascheduna provincia verrà caricata saranno determinate per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il congresso permanente d’acque e strade, ed il Consiglio di State. Art. 13. Sono tenute ferme le offerte di concorso a cui prima della promulgazione della presente legge si fossero obbligati municipi o corpi morali qualunque per promuovere la costruzione di fatta o di parte di qualsiasi delle strade dichiarate nazionali dalla legge medesima. Se queste offerte provengono da provincie che dovranno essere comprese la alcuno dei consorzi di cui all’articolo precedente, esse andranno iti diminuzione od annulleranno, se le superino, le quote di contributo consorziale relative. Se derivino da corpi morali che non facciano parte dei consorzi suddetti, le offerte si porteranno a scarico del totale importare delle opere per le quali vennero fatte. Art. 14. Le somme a carico dello Stato da applicarsi annualmente alle onere di nuova -so»!fusione, o sistemazione di trónchi di strade dichiarate nazionali dalla presente legge, saranno d : terminata, prendendo narnà da' grado d’impor-