Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/60

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della ferrovia, e più ancora se sarà prolungata tanto verso l’estero che verso Torino, sarà certamente aumentato il transito di persone e di merci sulla via ordinaria, e conseguentemente il costo di sua manutenzione. Si aggiunge che detta strada, comunque ora sistemata in tutta la sua estensione, è pur soggetta a gravi impreviste emergenze, quali sono le inondazioni, le frane e le corrosioni, e che difficilmente le provincia della divisione di Chambéry, sebbene alleviata in parte dal peso di alcune strade provinciali, che passano col nuovo progetto nella categoria di nuove strade reali, potranno eventualmente sopperire alle spese derivanti da frequenti casi di forza maggiore, cui è mestieri di provvedere senza ritardo per noni lasciare interrotto il passaggio oltre i limiti richiesti daila possibilità di un pronto ed energico provvedimento. Le precedenti considerazioni sono applicabili alle maggiori imposte divisionali e provinciali, cui darà luogo l'apertura di nuove ferrovie, a norma dei disposto dall’articolo 1. Sembra quindi provato che, mentre col progetto in discorso è fatto diritto alle giuste esigenze di alcune provincie, saranno eccitate gravi lagnanze per parte di altre già gravate d’imposte speciali, a cui nuovi pesi potranno essere più o meno insopportabili.

2° Le provincie favorite colla nuova legge devono, sino ad un certo segno, essere soddisfatte, perchè sono sgravate di metà del peso a cui erano sottoposte per l’apertura od il perfezionamento di alcune strade che attraversano il loro territorio, e da lungo tempo, e sempre, invano sinquì desiderate, non potendo sopperire alle spese all’uopo richieste coi soli loro mezzi e coi "tenui sussidi che lo Stato poteva loro accordare. Ciò nullameuo, potranno esse realmente far fronte a metà delle spese richieste per veder soddisfatti in breve numero d’anni i loro ardenti voti? È lecito il dubitarne. E di fifa Iti la divisione d’Ivrea, ovvero le due provincie d’Ivrea e d’Aosta potranno esse sopportare metà delle spese della strada del Gran San Bernard» pel colle di Ménouve? Le provincia d’Aosta e delia Tarautasia sono esse in grado di contribuire per metà nella spesa d’apertura delia strada del Piccolo San Bernardo? E lo stesso dicasi delle provincie del iittoraie di ponente per !e opere d’arte occorrenti in gran numero per la strada in riva al mare, delle provincie di SavoDa e di Mondovì per la strada da Savona a Possano, della provincia di Cuneo per ia strada in Val di Stura, di Susa per !a strada del Monginevro, e della provincia di Pallanza per la strada in riva a! Iago Maggiore. Le nuove strade che vogtionsi dichiarare reali saranno eseguile per metà a carico dello Stato, e pel restante a spese delle provincie. Queste non potranno sopportare l’onere loro imposto, che mediante la condizione di ripartirlo in più anni; la quale cosa ritarderebbe di troppo il compimento dello scopo cui si mira, ed aumenterebbe sensibilmente la spesa in confronto di quella occorrente per l’apertura alquanto accelerata della nuova via. Ciò stante, sebbene sia apprezzabile il benefizio che la nuova legge recherebbe alle provincie montagnose col mettere a carico dello Stato metà*delle spese richieste per l’apertura d’alcune nuove vie da lungo tempo sospirate, non è però sperabile, in vista degli scarsi mezzi di esse provincie, che possano sottostare a melà della spesa, se non sono ad essa accordati larghi sussidi dallo Stato, oltre il concorso della metà che questo si assumerebbe. E siccome d’altra parte te condizioni finanziarie dello Stato non consentiranno per assai lungo tempo di erogare alle nuove strade maggiori somme, olirei! risparmio procedente dalle spese era a carico deilo Stato, e che sarebbero imposte alle provincie, e che potrebbe inoltre avverarsi il caso in cui imperiose esigenze costringessero a destinare altrimenti il predetto risparmio, egli è agevole il conchiudere che sono ben poco fondate le speranze di vedere aperte fra breve le nuove strade reali, mediante le disposizioni di questa legge.

3° Vero è che i consorzi di cui è fatto cenno agli articoli 3 e 12 del progetto di legge ed il disposto dell’articolo 13 col quale sono mantenute ferme le offerte di concorso fatte da eorpi morali per le riferite nuove strade sembrano diminuire alquanto i timori precedentemente esternati. Ma si osserva in primo luogo che sarà assai malagevole l’istituzione dei vagheggiati consorzi, perchè dovendo questi essenzialmente poggiare sulla giustizia distributiva, cioè in proporzione dei rispettivi vantaggi, l’applicazione pratica di questa massima ncontra non poche difficoltà che sorgono naturalmente dal desiderio di ottenere vantaggi senza gravi sacrifizi e che sono avvalorati dal difficile apprezzamento dei vantaggi relativi. L’autonomia che si propende a dare alie provincie indusse a proporre l’articolo 76 col quale, in caso di rifiuto di alcune di essa a far parte de! consorzio, questo non potrà essere stabilito che per legge speciale. E probabile che avverrebbe pur troppo sovente di dover provocare una legge speciale per il definitivo stabilimento d’un consorzio stradale; la qual cosa trarrebbe seco lunghe ed animate discussioni, ed un sensibile ritardo nell’attivazione delle opere delle quali vuoisi promuovere l’intrapresa. h° L’articolo 17 ed ultimo della legge, col quale sono proposta le somme da imporsi sul bilancio deilo Stato dei 1836, merita qualche breve riflessione sulle conseguenze che avranno luogo per alcuni bilanci divisionali e provinciali dello stesso anno, tenuto conto delle altre disposizioni della legge proposta. Non sarà certamente aumentato il bilancio dello Stato, ma dovrà solo essere modificato sopprimendo alcune categorie del bilancio pei pubblici lavori e surrogandone altro io forza della nuova legge, Ma alcuni bilanci divisionali, ovvero alcuni bilanci provinciali, qualora fossero soppresse le divisioni, dovrebbero essere aumentati in complesso, non solo di lire 833.000, montare del presente risparmio sut bilancio dello Stato, ma ancora d’altra somma espressa dalla differenza tra il nuovo carico ed il risparmio fatto dalle provincie in forza della nuova legge, la quale pone a carico delle divisioni e consorzi di provincie metà della spesa delle nuove strade reali. Stando le attuali divisioni amministrative, la divisione di Torino, che comprende la provincia di Susa, dovrà imporre sul suo bilancio del 1836 lire 73,000 per la strada del Monginevro, ed egual somma per il ponte sul Po presso Cbivasso, ed assieme lire 180,000, quali aggiunte alle lire 200,000 per le quattro strade ora reali, e che sarebbero provinciali colla nuova legge, darebbero luogo ad un aumento forzato di lire 380.000. Pel'cerrente esercizio il bilancio divisionale di Torino essendo, come avanti si disse, di lire 1,000,000, dovrebbe essere pel 1836 di lire 1,330,000, diminuito dell’insignificante risparmio di manutenzione del piccolo tronco di strada provinciale da Cbivasso ad Ivrea, che sarà reale colla nuova legge. 51 riferente essendo onorato della qualità di consigliere divisionale di Torino, doveva conoscere quanto precede; se avesse gli elementi relativi alle altre divisioni, avrebbe potuto egualmente apprezzare le eonseguenze ad esse relative; ma egli è agevole il dedurre for.dataraen'e da quanto pre-