Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/66

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superiormente citati deili 7 settembre 1848, e 29 maggio 1849, questo progetto di legge reca pure una disposizione transitoria per cui è lasciata ai giudici delle rispettive sezioni mandamentali delle due città la continuazione delle cause delle quali avessero già incominciata la istruttoria. Coll’intendimento poi di meglio assicurare la repressione delle contravvenzioni, il Governo chiede la facolfà di commettere ad uffiziali di pubblica sicurezza le funzioni del pubblico Ministero presso ai tribunali di polizia, perchè tali funzionari, trovandosi in più stretto rapporto cogli agenti incaricati di scoprire e denunziare le contravvenzioni, potrebbero vegliare e dirigere più utilmente l’azione dei medesimi, e quindi raccogliere e somministrare al tribunale gli indizi e le prove dei fatti, e proseguire con più di effetto f’applicazione delle pene. II Governo chiede in ultimo la facoltà di provvedere per una nuova circoscrizione deite sezioni mandamentali delia città di Torino. Vuole lo Statuto che non si possa derogare all’organqzzazione giudiziaria, salvochè per legge, ma perchè la circoscrizione dei vari mandamenti di una sola città non risguarda propriamente l’interesse generale dello Sialo, i! Governo non esita a dimandare a! potere legislativo la delegazione di una facoltà che sarà per esercitarla nell’angusta cerchia degli interessi puramente locali e municipali delia capitale. Le sezioni di Torino furono già inegualmente costituite e la loro ineguaglianza si è fatta maggiore dopo !e recenti fabbricazioni che ampbarono il circùito della città; quindi è che la necessità di una riforma è inevitabile se pure si vuole che ciascuno dei giudici possa convenevolmente, mercè un più adeguato compartimento, attendere alla spedizione degli affari di sua competenza. PROGETTO DI LEGGE, Art. 1. Nel tribunale di polizia di Torino ed in quello di Genova vi sarà un giudice permanente dal quale verrà esclusivamente esercitala, per tutti i mandamenti in cui si trovano esse città divise, la giurisdizione da! Codicedi procedura criminale e da altre leggi attribuita, nelle materie penali, ai giudici di mandamento, ossia ai tribunali di polizia. Ari. 2. I giudici destinati a sedere nei tribunali di polizia di Torino e Genova avranno rispettivamente grado e stipendio uguali a quelli degli altri giudici mandamentali di esse città. Art. 3, Le sausc vertenti nei delti tribunali di polizia di Torino e di Gtnova, al tempo della promulgazione della presente legge, saranno continuate e decise dai giudici delle rispettive sezioni o sestieri che ne avranno incominciata l’istruttoria net loro turno mensile. Art. 4. Il Governo potrà applicare a ciascun tribunale di polizia un uffiziale delPausministrazione di sicurezza pubblica eoli’incarico d’esercitarvi le funzioni del pubblico Ministero. Art. 5. Il Governo è autorizzato a provvedere per una nuova circoscrizione delle sezioni mandamentali della città di Torino. Reiasione fatta alla Camera il 21 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Pernati, Spinola Domenico, Ricci, Fezzani, Brigatine, Monticelli e Cavallini, relatore. Signori! — I! progetto di legge presentato dal signor ministro di grazia e giustizia nella tornala del <0 corrente giugno consta di due parti essenziali: tende Duna ad aggiungere agli attuali giudici di mandamento nelle città di Torino e di Genova un altro giudice il quale sia esclusivamente incaricato di esercitare in dette città la giurisdizione in materia penale; è diretta l’altra ad introdurre una nuova circoscrizione delie sezioni mandamentali nella città di Torino. Gli uffizi unanimi si pronunciarono favorevoli all’adozione d’ambe le parti de! progetto. Secondo la vigente legislazione i reati punibili con semplici pene di polizia sono di competenza dei giudici di mandamento. Dal grado di giurisdizione che esercitano in materia penale e dal genere di pena cui sono chiamati ad applicare, i giudici di mandamento potrebbero quindi, non senzaragioBe, essere anche designati col titolo di tribunali di polizia. Cotale denominazione viene infatti loro attribuita dai titolo primo, libro secondo, e specialmente dall’articolo 240 del Codice di procedura criminale, ove si pariaappunto dei giudicidimaudamento come giudici di polizia, e si stabilisce che uelle città nelle quali vi sono due o più giudici di mandamento il servizio del tribunale di polizia debba farsi successivamente da ciascun giudice, cominciando dal più anziano, Niuna altra considerazione, tranne quella innanzi addotta, può avere nel 1847 consigliato il legislatore ad introdurre ne! detto Codice e ad applicare ai giudici mandamentali la denominazione di tribunali di polizia. Fresso noi nessun tribunale di polizia esiste che sia o coilegiato od eccezionale; epperò i tribunali di polizia altro non sono che i giudici di mandamento. In esecuzione del disposto del citato articolo 240 del Codice di procedura criminale si è con due distinti decreti reali de! 7 ottobre 1848 e 29 maggio 1849 stabilito nelle citià di Torino e di Genova un tribunale di polizia che rispettivamente conoscesse di tutte le contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento commesse nella città di Torino e nel suo territorio, od in quella di Genova e nell’attiguo porto; e con essi fu contemporaneamente prescritto, che nei detti tribunali ciascuno dei giudici delle diverse sezioni sedesse per turno mensile e secondo l’ordine di sua anzianità. Mercè queste speciali disposizioni la giurisdizione in materiapenale, che ia forza delle leggi generali spetterebbe a ciascuno dei giudici delle due città entro i rispettivi limiti delle loro sessioni mandamentali, viene accomunata, estesa a! territorio degli altri giudici delle dette città, e successivamente esercitata dai singoli giudici. Lo scopo evidente di siffatto concentramento era di stabilire un corpo al quale potessero essere più facilmente inoltratele querele eie denuncio; di attribuire a questo maggiore forza ed autorità con cui più efficacemente reprimere quei primi reati, che sebbene aien gravi, servono però, se impuniti, di incitamento e di scala a delitti e crimini i più gravi; di ottenere nei diversi giudicati una più uniforme giurisprudenza; ed in una parola, a costituire tale un corpo, dal quale, come perno, eoa un’unità di vista e di azione emanassero i provvedimenti necessari alla più celere ed efficace amministrazione della giustizia penale. L’effetto però non corrispose alle concepite speranze. L’applicazione di mese in mese di uno dei giudici di mandamento