Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/67

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nel servixio del tribunale, ossia della giudicatura di polizia lo distrae da tutte le altre ordinarie occupazioni, epperciò cagiona necessariamente un ostacolo alla spedizione degli affari civili, che parimente per la loro speciale natura esigono la più pronta definizione. Il continuo avvicendarsi inoltre dei giudici nel detto tribunale produce pure una remora nel corso dei procedimenti penali ; impedisce che le diverse pratiche siano condotte al loro termine da chi dovette iniziarle ; dà luogo e ad incombenti ora inùtili, ora contraddittorii, ed a sentenze no» di rado fra loro opposte. Dal che deriva che il concetto che doveva informare il provvedimento salutare, di cui superiormente favellammo, fioì per essere attuato in maniera da nuocere più o meno alla vera ed efficace amministrazione della giustizia e civile e penale. Questo stato di cose non può dunque essere più oltre tollerato. L’instituzione di un nuovo giudice di mandamento in ciascuna delle città di Torino e di Genova, al quale sia esclusivamente affidata la giurisdizione dalle leggi in vigore attribuita ai tribunali, ossia alle giudicature di polizia, si presenta quale un rimedio il più acconcio a rimediare ai lamentati inconvenienti. Jn questa guisa i giudici di mandamento già esistenti, esonerati dal non lieve peso delia giurisdizione penale, potranno, senza essere mai distratti, applicarsi al disbrigo delle controversie civili, ed i novelli giusdicenti rendere veramente utile ed efficace l’instituzione dei tribunali, ossia delle giudicature di polizia come il bisogno richiede. Nè ta questione d’economia può presentare importanza di sorta. La creazione dei due giudici non cagiona che la maggiore spesa di lire 4000 all’erario pubblico, il quale d’altronde ne sarà indirettamente compensato, almeno in parte, per il maggior provento delle tasse giudiziarie e delle ammende che dovrà produrre una maggior spedizione d’affari. Del resto la questione della spesa dev’essere estranea quando si tratta dell’amministrazione della giustizia, È debito dei Governo, del Parlamento il provvedere che la giustizia sia resa il più soliecitameute, il più compiutamente possibile. Sin qui della prima parte del progetto. Il Governo chiede inoltre d’essere autorizzato a procedere ad una nuova circoscrizione delle sette sezioni mandamentali della città di Torino. Nella stessa loro costituzione queste riuscirono irregolari, e la loro ineguaglianza cresce a mille doppi mano a mano che aumentano la fabbricazione e la periferia della città. La statistica giudiziaria pubblicatasi per cura del Governo Dell’anno 1882 dimostra infatti che nel 1849 le cause introdotte avanti il giudice della sezione di Dora ascendono a 2200, mentre quelle instituite nella giudicatura della sezione di Moncenisio salgono solo a 383, ossia al sesto soltanto. Anche la necessità di questa riforma non può pertanto essere contestata. Il Governo riconosce con ragione che la circoscrizione dei mandamenti o delle loro sezioni non può essere modificata che in forza d’una legge ; e siccome una nuova delimitazione delie sezioni mandamentali di una città non presenta alcuna di quelle difficoltà che possono esservi per l’instituzione o circoscrizione di uu mandamento rurale, e per le quali l’articolo 209 della legge del 7 ottobre 1848 esigerebbe il parere del Consiglio provinciale, perchè in questi casi possono sorgere, e nel conflitto degli opposti interessi sorgono necessariamente molte contestazioni, cosi nulla osta a che con ispeciale provvedimento si soddisfacciano i più sentiti bisogni della capitale, e che a tal effetto si deleghi la facollà che vi viene chiesta, nella fiducia che verrà esercitata a seconda delie speciali condizioni locali. Ci resta ora ad esporvi i motivi delle varianti introdotte dalla Commissione nel firogetto del Governo. La modificazione all’articolo primo non è sostanziale, ma di semplice redazione. Colla nuova formola è più chiaramente spiegato il pensiero che informa il progetto, cioè che i due novelli giudici a costituirsi altro non sono che giudici di mandamento uguali a quelli che già esistono nelle città di Torino e di Genova, e che la giurisdizione penale che i medesimi sono chiamati ad esercitare non è eccezionale, ma è invece conforme a quella ordinaria che compete a tutti gli altri giudici di mandamento. L’alinea aggiunto all’articolo secondo è una conseguenza delle disposizioni contenute nell’articolo primo e nella prima parte dello stesso articolo secondo. Il principio, secondo il quale la giustizia deve essere resa a spese dello Stato, non può essere da alcuno contestato. Pressò noi, però secondo le diverse leggi che costiluiscono l’altuale nostro organamento giudiziario, i giudici di mandamento, oltre allo stipendio fisso, che percepiscono dal Governo, hanno pure diritto ad una indennità, denominata col titolo o d’emolumento o di casuali, tultavolla che esercitano atti di volontaria giurisdizione, quali sarebbero l’intervento nei consigli di famiglia, la confezione d’inventari e simili, e questa indennità viene corrisposta dai cittadini per i quali questi atti devono compiersi. Ma se i due nuovi giudici sono uguali in grado agli altri giudici di mandamento ; se essi, per l’indole speciale della giurisdizione, della qualevengono rivestiti, non possono partecipare ai proventi derivanti dalla giurisdizione volontaria che non possono esercitare, ragione vuole sia loro in altra maniera accordato quel tanto che valga a rappresentare il correspettivo di detta indennità, e che concorra a fare sì, che non solo di diritto, per quanto spetta all’onorificenza, ma anche di fatto, rispetto agli utili, sieno posti nella stessa condizione in cui si trovano gli altri giudici. Questa indennità, la quale, fatta una media, può essere fissata in annue lire mille, pare pertanto possa venire dichiarata a carico dei municipi di Torino e di Genova, che costituiscono la rappresentanza legale dei singoli cittadini delle due città, i quali dovrebbero soddisfare ai diritti per gli atti di volontaria giurisdizione. La Commissione non disconosce che trattasi d’imporre un nuovo aggravio alle due capitali dello Stato, le quali, per il fitto e la manulenzione dei locali del tribunale di polizia, delle giudicature di mandamento, per lo stipendio agl’agenti di pubblica sicurezza ed alle guardie municipali e campestri sopportano già una ben notevole spesa, ma trattandosi di mantenere una uniformità di trattamento tra gli altri giudici ed i nuovi, l’instiluzione dei quali non può a meno di riuscire loro specialmente proficua, essa si lusinga che quei municipi si disporranno di buon grado nell’interesse generale a sottostare a lieve sacrificio che se ne richiede. E colla retribuzione annua di lire 3000 possiamo con fondamento riprometterci siano scelti uomini di tale capacità e volontà ferma, che sappiano imprimere e costantemente mantenere nell’andamento degli affari il corso più spedito e regolare. L’articolo quarto de! progetto del Ministero fa facoltà al Governo di applicare a ciascuno dei tribunali, ossia delle giudicature di polizia un ufficiale delPamminislrazione di sicurezza pubblica per esercitarvi le funzioni del pubblico Ministero.