Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/80

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Sollecitamente furono stipulate quelle convenzioni che portano quasi tutte la data di aprile 1851. Così, mentre ad uno stato di cose anormale altro ne fu sostituito, certo, risolutivo e consentaneo ai principi! di buona amministrazione, si apriva appunto, ed opporlunissimamente la via a più facile e conveniente sbrigo deile controversie che altrimenti sarebbero sòrte, e non nuove altrove in pari caso, per te pretese di mastri di posta conseguentemente alia emanazione della legge de! 1° maggio 1853, per la quale stabilita a prò dell’erario una imposta di centesimi 4 per chilometro e per cavallo in servizio di vetture pubbliche, soppresse al 1° del 1854 l’obbligo agli esercenti di esse vetture pubbliche di corrispondere ai mastri di posta l’indennità eli 25 centesimi per cavallo e per posta, fissata dall’articolo 60 del regolamento annesso alle regie lettere patenti del 21 luglio 1835. Nè si era frattanto lasciato di pensare ad ovviare ad altri inconvenienti che sussistevano in favore di mastri di posta ed in pregiudizio dei viaggiatori, quali si erano: 1° lo stabilimento arbitrario delle distanze, non ostante il principio che dovesse una posta essere costituita di 8000 metri, si avesse a computare una mezza posta quando la disianza fosse maggiore di 3000 metri, ed un quarto di posta quando in più di 1000 ; 2" ia concessione parimente arbitraria del cavallo di rinforzo, mentre ne godeva fino taluna delle stazioni la di cui corsa verso le limitrofe era tutta in discesa. Ai primo dei quali inconvenienti fu provveduto mercè la emanazione del regolamento approvato con regio decreto del 5 dicembre 1852, ove furono stabilite le distanze da una ad altra stazione, secondo il sistema metrico, a termini del regio editto f 1 settembre 1845, preso per base it disposto dall’articolo 23 della legge 15 febbraio 1852 ; ed a! secondo mercè la concessione del cavallo di rinforzo ristrettivamenle a colà ove solo lo esigevano necessità e giustizia. Prima poi della promulgazione delia suddetta legge del

1° maggio 1853, l’amministrazione delle poste, esponeva al Ministero per gli affari esteri, e questo non poteva non riconoscere, che per la soppressione de! canone di 25 centesimi andava a cessare, pei mastri di posta, il vero ed essenziale mezzo di sussistenza delle stazioni, epperò fosse d’uopo prevedere come da un canto volessero poi essere sussidiate dal Governo quelle stazioni la di cui continuazione di esistenza sarebbe stata evidentemente-, di mostrata da ragioni di pubblico interesse, e dall’altro si rendesse inevitabile un compenso della cessata indennità di 25 centesimi per la durata di contratti stipulati in conformità di leggi anteriori. Emanata la legge, l’amministrazione, con lettera circolare dell'8 giugno 1853 fece avvertiti i singoli mastri di posta della significazione dell’articolo 26 della medesima, e loro soggiungendo come fessesi verificato il caso previsto dall’articolo 2 della nuova convenzione di aprile 1851, per l’esercizio della stazione, li eccitò a rispondere se ciò non pertanto intendessero continuare la condotta della stazione pel secondo triennio. Che anzi in quanto alle stazioni di cui si vedeva la convenienza di più vicina soppressione fu fatla la offerta della rescissione della nuova convenzione a tutto ii dicembre 1853, offerta che fu anco accettata da alcuno dei titolari. Dei resto, quali si dovevano aspettare, furono le risposte. Nel foglio ufficiale del regno dell’8 di aprile p. p., n° 92, era pubblicato un avviso ove sono designate le parecchie stazioni di posta, di cui ragioni di pubblico interesse e l'a fgfls seguita od imminente apertura di nuovi tratti di via feri afa avessero- necessitato la soppressione lungo i diversi' stradali. A riguardo di quclteche, per contrari motivi, era mestieri Sesmos® i>E(, 1853-54 -- lineamenti — Voi, Jif, SOI e conveniva di mantenere, ne fu dato l’appalto colla pubblicità degli incanti, nè, in genere, fu fallo di addivenirne alla aggiudicazione, che mediante correlativi sussidi. A supplire a qw ti sussidi fu portala apposita somma nel bilancio pel corrente esercizio. Ma ninna qualunque somma vi è inscritta per sottostare al pagamento di quante sia per constare dovuto ai mastri di posta, onde tener luogo della summentovata indennità dei 25 centesimi, durante quella parte del primo triennio delia nuova convenzione, che ebbe termine oltre a tre anni dopo !’ effetto della legge del

1° maggio. Nè, invero, l’amministrazione delle poste poteva all’epoca della compilazione del progetto di bilancio pel 1854, o dopo, prevedere neanco per approssimazione il montare di siffatto compenso, poiché niun calcolo si poteva fare, tanto meno per un intervallo di tempo quale sarebbe stato quello a decorrere dal i° di gennaio di quest’anno sino all’aprile, intervallo in cui io stabilimento di esercizio di pubbliche vetture non avrebbe potuto a niepo di subire, come subì diffatti, quasi continue variazioni per effetto sia di nuovi tronchi di via ferrata messi in azione,sia della sopravvenuta imposta di centesimi 4 per chilometro e per cavallo. Occupatasene testé, più di proposito, su dati di aitualifà, i quali se non presentano un carattere di roatcmaiiea esattezza, è da credere non siano per iscostarsi guari dal vero, dovette vederne cresciuto l’importo complessivo sino alle lire 125,000. Il diritto »! compenso di cui si tratta non può essere controverse. Quanto più presto sarà soddisfatto, tanto più giustamente si porrà fine ai richiami, che vanno porgendo e rinnovando con insistente forza gli interessali a cui non resta aitro mezzo di far fronte ad urgenti loro impegni che l’incasso dell'importo di quello stesso compenso. Una liquidazione esatta e non altrimenti basata che su indubbie prove ne sarà fatta individualmente e al giudizio di una speciale Commissione, ma anzitutto I d’uopo che voi vogliale, o signori, approvare ir. apposita categoria da aggiungersi al bilancio di questo esercizio co! n° 33 5fs la nuova straordinaria spesa, la quale d’altronde non sarebbe effettivamente un vero sborso poiché vi risponde un correlativo contemporaneo maggiore introito, quello cioè dell'importo della lassa che la nuova legge impone ai concessionari di vetture pubbliche da quell’epoca in cui vennero questi colla stessa legge esonerati dsIPobbligo di corrisponderà ai mastri di posta la prestabilita indonnila. A questo fine è inteso il progetto che, giusta l’articolo 7 della legge 25 marzo 1833, ho l’onore di sottoporvi, ed a cui vi prego vogliale, in vista delle soprauarrate circostanze, dare in via d’urgenza il vostro voto. 5’llOGETTO DI LEGGE. Art. t. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire centoventicinquc mila per compenso ai mastri di posta delio del Stato dell’indennilà di -25 centesimi fissata dall’articolo 60 regolamento annesso alfe regie lettere patenti del 21 luglio 1835, alla quale, conseguentemente alla cessazione statane dichiarata coll’articolo 26 della legge 1° maggio 1853, abbiano tuttavia diritto in forza di speciale precedente convenzione pel tratto di sua durata nel corso del 1854. Art. 2. Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria del bilancio del Ministeri» «icH’cstcro pel 1834 sótto il numero 33 b.’s, c colla don orni uh zio;; e : Compenso ui mastri ili posta dello Stalo dcll’inrtnutifà <’i c- alesimi 23 fiau'a colì'urlicolo 60 del ri'golamm’du %l liìylio 1836..