Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/81

Da Wikisource.

Art. 3. La liquidatone di quanto possa spettare ai titolari delle stazioni di posta pel compenso di cui all’articolo i sarà operata da una Commissione di cinque membri da designarsi di concerto tra il ministro delle finanze e quello degli affari esteri. Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Ara, Imperiale, Ricci, Cavour Gustavo, Benintendi, Cavallini, e Balani, relatore, Signori! — Era troppo recente la discussione e la votatone del bilancio dei 1884 per gli affari esteri perché alla Commissione da voi chiamata ad esaminare l’attuale progetto di legge non facesse, a primo tratto, qualche senso, come non si fosse allora preveduta, od almeno accennata dal Ministero questa assai ingente nuova spesa, che ora viene a sottoporre alla vostra approvazione. Alcune spiegazioni però, datele in proposito, l’hanno persuasa che solo ragioni di convenienza consigliarono il Ministero a non presentare che più tardi il progetto di legge in discorso, prescindendo anche dal riflesso che allora era impossibile conoscere l’ammontare della spesa relativa. Premesse queste indagini, ia Commissione ottemperando al mandato di alcuni uffizi, credette di dover portare la sua attenzione sopra la soluzione dei seguenti quesiti: 1° cioè, se il principio d’indennità reclamato dai mastri di posta fosse fondato iu diritto; 2° se la somma chiesta dai Ministero fosse suscettibile di qualche riduzione; 3° quale fosse il reale aggravio che verrebbe a sopportare il pubblico erario. Parve alla vostra Commissione che, sebbene sulla questione dello stretto diritto si potesse, per avventura, sollevare da taluni qualche osservazione, era tuttavia fuori di contestazione che, come di tutta conformità, fosse consentanea ai principii di equità l’instanza dei mastri di posta per una indennità durante tutto il tempo della continuazione del loro contratto, perchè colla legge 1* maggio 1883 cessò dal

1° gennaio 1854 a loro favore il diritto di percepire i 25 centesimi per cavallo e per posta, che ad essi dovevansi pagare dai concessionari di vetture pubbliche, a termine dell’articolo 60 del regolamento annesso alle regie patenti del 21 luglio 1835. È un fatto che la maggior parte dei mastri di posta prima del 1851 godevano della concessione della stazione per un tempo indeterminato, così che, se non per condizione esplicita, certo per tacita adesione e par lunga consuetudine essa passava talmente nella loro famiglia che, come ben si osserva nella relazione del signor ministro, si disponeva di questo esercizio per testamento come e a chi meglio piaceva. Onde è che non si può a meno che ravvisare meritevole di approvazione l’operato del Ministero dcll’aver fatto sparire questo anormale stato di cose, sottomettendo questi mastri di posta a contratti a tempo determinato, come pure ccll’aver preveduto il caso di rescissione dei medesimi ad ogni triennio, quando una disposizione legislativa venisse a portarvi delle modificazioni, diffidando in tempo alile i rispettivi titolari; ma per altra parte non si può disconoscere che essendosi nel corso del 1° triennio per legge tolta la facoltà che essi avevano di percepire i suddetti 25 centesimi dai concessionari delle vetture pubbliche, e ciò .néH’intento di favorire le regie finanze cello stabilire un’altra imposta sulle suddette vetture, non ne venga ad essi un grave danno, e che perciò loro non compeia,a!meno parragione di equità, un’indennità per il tempo che passa tra il i° gennaio 1854, e il termine del 1® triennio, che per tutti indistintamente ha luogo nel corso de! corrente anno, benché ad epoche diverse. Questa indennità però da concedersi dev’essere ristretta al danno reale che in forza della cessazione del diritto di 25 centesimi vengono direttamente a soffrire, tenendo perciò solamente conto di quelle vetture che dal principio del presente anno si trovarono in attività, e solo per il tempo che ha durato o dura il loro servizio, e tenendo pure conto degli accordi che per caso avessero esistiti tra i mastri di posta ed i concess'onari delle vetture, in forza dei quali veniva spesso assai diminuita la tassa. Vuoisi pertanto credere che partendo da queste basi non sarà per occorrere l’intiera somma dal Ministero domandata ; siccome però non si potrebbe per ora calcolare il risparmio da operarsi, noi non crediamo di dovervi proporre alcuna riduzione, persuasi come siamo che la Commissione, la quale coll’articolo 3 verrà istituita per la liquidazione di quanto può competere ai mastri di posta, sempre però sotto la responsabilità ministeriale, apporterà ogni sua cura e illuminata solerzia, ed assumerà tutte quelle informazioni che saranno del caso, onde l’interesse delle finanze ne sia i! più possibile cautelato. Infine, in quanto alia terza questione conviene aver presente, che tale spesa non si riprodurrà mai più, e che indi non avverrà che sia per figurare nei bilanci avvenire, e che sebbene a primo aspetto possa sembrare assai grave, in realtà non lo è, venendo essa introitata colla tassa che la legge del 1° maggio stabilì sulle pubbliche vetture in una somma molto maggiore di quella che in prima si percepiva ; iofatti il diritto erariale è di 4 centesimi per ciascun cavallo e chilometro, equivalendo a 32 centesimi per ogni posta di 8 mila metri, onde sborsandosi eziandio dalie finanze ai mastri di posta un’indennità di 25 centesimi per ogni cavallo e per ogni posta, restano ancora a favore dello Stato 7 centesimi per le stazioni che non godono di poste di favore; ma quand’anche questa spesa dovesse riuscire d’intiero aggravio all’erario nazionale, e sebbene la sua attuale situazione esiga le più scrupolose economie, tuttavia in faccia ai principii di equità, e si può dire di giustizia, deve tacere ogni altra considerazione. La Commissione pertanto propone aila vostra approvazione il progetto di legge, quale fu presentato dal ministro delle finanze. Conta amministrativo dell’entrata e della spesa per l’esercizio 1851. Progetto di legge presentato alla Camera il 19 giugno 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour). Signori! — Ho l’onore di presentare alia vostra approvazione lo spoglio generale, ossia il conto amministrativo dei prodotti e delle spese dello Stato per l’esercizio 1851. Tale conto abbraccia le operazioni tutte succedute nel corso dell’esercizio suddetto, il quale cominciato il 1° gennaio 1851 si chiuse il 50 giugno 1852 e nc constata i finali risultamenti sottoposti alia sanzione legislativa che accennerò qui sommariamente, riferendomi alle sviluppate relazioni delle diverse, amministrazioni circa le cause che più o meno mutarono alle previsioni delle singole categorie delle entrate e delle spese.