Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/90

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nali a cui appartengono, tostoehè sia per legge deliberata ed attuata in Torino la l'istituzione di un tribunale di commercio, e la conseguente soppressione de! Consolato. Art. 4, 11 numero delle udienze che ciascuna delle sezioni dovrà tenere in ogni settimana, e l’ordine del loro servizio saranno determinati da speciale regolamento. Relazione fatta al Senato il 7 dicenibre 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Cagnone, 0uarelli, Sclopis, Gioia, Jacquemoud, e De Margherita, relatore. Signori! — Le due proposte di legge state non ha guari iniziate in questo ramo del Parlamento dall’onorevole ministro di grazia e giustizia mirano l’una e l’altra a riparare il meglio e più prontamente che far si possa ad un male gravissimo, che si verifica in due de’ magistrati sedenti in questa capitale del regno, l’ingombro cioè di un enorme arretrato di cause recate da più o men lungo tempo in istato di decisione e giacenti tuttavia indecise ; il che, come ognun ben sa, non può non ridondare in gravissimo dirimente e del pubblico e de’ privati. Parve alla pluralità de’ vostri uffizi che la stretta analogia delia materia consigliasse di demandare ad un medesimo centrale uffizio la preliminare disamina delle due leggi, il cui risultato fosse in una sola relazione posto sotto gli occhi del Senato. Chiamato io a quest’onorevole incarico, cercherò di sdebitarmene senza andar goverchio per le lunghe, trattandosi di cosa di bastante semplicità per dover essere succintamente trattata, in vista massimamente dell’essersi, di concerto col signor ministro, venuto in seno dell’ufficio, appianate le poche difficoltà che eransi al riguardo incontrate. Non accade, cred’io, di qui rimemorare ciò, di che tutti convengono, che cioè, se è cosa generalmente desiderabile el uoiversalmente desiderata il dar termine il più sollecitamente che far si possa ad ogni genere di giudizi, qual che ne sia la natura, due specie ve ne ha, che più imperiosamente d’ogni altro vogliono essere con singolare speditezza a compimento recati; peroechè sta a loro riguardo nella celerità appunto la precipua importanza del fatto, ed il maggior prò che se ne ricava. Questi giudizi, che più specialmente ricercano prontezza e celerità nel recarli a termine, sono senza fallo i giudizi criminali ed i commerciali. Lo starsi a lungo sotto il peso di più o men grave imputazione è pur sempre cosa assai penosa allora eziandio che non baleni agli occhi dell’imputato niuna speranza di scampo dalla pena, o dì veder questa a tenuissimo grado ridotta. Molto più dura riesce la condizfftae di questo dov’esso, come il più sovente incontra, attender debba nello squalior del carcere la sentenza, privo intanto deila sua libertà, strappato dal seno di sua famiglia, e dalle proprie faccende distolto. Se alte considerazioni di ben pubblico e di stretta necessità che il comanda nell’interesse della giustizia tanto valsero a far che si declinasse da quel generale e sacrosanto principio che a tutti sicura il libero godimento dei propri diritti, massime personali, insino a tanto che un irrevocabile giudicato di tribunale competente non ne lo chiarisca indegno, ma! si comporta l’esercizio di così esorbitante facoltà fuor diella misura dello strette bisogno; che è quanto dire sino a che sia compiuta l’istruzione del processo, ristrettane al più corto termine Sa dorata, e per quello spazio di tempo che a rigore ricercasi a dar sentenza : l’usarne per più lungo intervallo è grave offesa fatta all’individuaìe libertà onde goder devono i cittadini. Ognun sa d’altronde quanto ne perda l’efficacia della punizione a contegno di chi tentato fosse d’instradarsi nella via dei delitti dove sì diuturno intervallo la pena dal misfatto disgiunga, che appena siavi oramai chi questo ricordi. Ciò per gli affari criminali. Che non minore celerilà di azione ricerchisi neli’amministrazione deila giustizia commerciale è pur cosa che non ha duopo d’essere dimostrata. Notabilmente nocciono (chi oserebbe negarlo?) le consuete lentezze dei giudizi ordinari, per cui se ne prolunga indefinitamente il corso prima che siano recati a maturità sufficiente da ricever sentenza, e questa finalmente si pronunzi. àia a cento doppi maggiore si è il nocumento che apporta iì tardar che facciasi troppo a iungo la definizione di una controversia di natura commerciale per l’incaglio che ne proviene al commercio, il quale non fiorisce e prospera se nou in grazia delia rapidilà delle operazioni che vi si attengono. Ed è perciò che dalle giurisdizioni ordinarie vennero sequestrale ie consolari, dove l’introdotta maggiore semplicità di procedimento, la possibile abbreviazione dei termini, e la prontezza dei sentenziare patentemente conferiscono a minorare l’incaglio che dalla lunghezza dei giudizi patiscono i commerci e le industrie. Or bene, o signori, si è appunto in queste due sorta di giudizi, i quali più altamente reclamano la speditezza nelrultimarli, che si verifica in questo ceutro del regno l’ingombro di un enorme arretrato di cause pronte a ricever decisione, e che tuttavia finora non l’ebbero; senza che del ritardo possano essere con giustizia accagionati i giudicanti, la cui zelante ed indefessa sollecitudine ndl'amminlstrazione della giustizia è universalmente riconosciuta ed applaudita. Apparisce dalla esposizione ministeriale, che ciascuno dei mentovali progetti precede, come ben seicento cinquanta siano ìe cause criminali di competenza di questo magistrato d’Appello che attendono di essere a Sor volta recate ai pubblici dibattimenti ; ed a trecento oltandue monti il numero degli appelli correzionali tuttora indecisi; ii che fa ascen dere il totale arretrato alla straordinaria mole d’oltre un migliaio di processi. Ne apparisce pur anco che, fatto il computo delle cause di prima istanza e di quelie d’appello vertenti avanti questo magistrato del Consolato tuttora indecise, montano esse a non meno di 478, le quali (meno quelle d’appellazione devolute ai magistrato d’Appeiìo) aggraveranno, nel suo primo entrare in funzione, il tribunale di commercio, di cui il Mi nistero si propone di promuovere prossimamente la creazione, onde riesca contemporanea alt’attuazione del Codice di procedura civile. In verilà, per quei che spetta all'aumento de! numero delle cause commerciali, da non bastarvi più il presente personale dei giudicanti, dov’esso aUn non sia, come pur sembra, che segno di maggiore sviluppo preso dalle operazioni commerciali ed industriali in queste, che pur non è il primario centro del commercio e dell’industria dello Stato, non che dolercene, abbiamo anzi argomento di andarne luti,