Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/91

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alla condizione, ben intéso, che l'incremento dell'attività commerciate non si allarghi a quelie troppo arrischiate speculazioni che menano a rovesci compromettenti la sorte di molte famiglie che vi si trovino sgraziatamente ravvolte. Ben altramente grave e meritevole di essere seriamente ponderato, sotto l’aspetto delle cause che vi condussero, apparve ali’ufficio centrate lo sterminalo numero dei processi criminali e correzionali che trovatisi inespediti ed in ristagno avanti questo magistrato d’Appeiio. Ben è vero che l’ampiezza dalla sua giurisdizione posta a ragguaglio col ben più ristretto ambito dei circondari assegnati agli altri magistrati d’Appello del regno, ed il concorso che per solito avviene nelle capitati, dove numerosa popolazione trovasi insieme agglomerata, di gente di mal talento, sfaccendata e sfornita di mezzi legittimi di sussistenza, sono cose proprie a giustificar sino ad un certo segno il succeduto aumento dei misfatti ed il numero conseguentemente cresciuto dei processi nei quali sono alle debite pene ricerchi i loro autori e compiici. Non è men vero frattanto che l’essere andato crescendo in questi ultimi tempi in così smisurata proporzione ia quantità dei reati, che di giorno In giorno si commettono, manifestamente disvela ari progressivo peggioramento delia moralità dei paese, di cui da vicino minaccia il benessere, ia tranquillità, la sicurezza. Meno quindi approderebbe di sopperire per tempo al difettante numero di giudici onde, quauto prima si potrà, scompaia l’ingente arretrato, che si lamenta, dove al tempo stesso non si facesse scrupolosa indagine suile più verosimili cagioui che addotta abbiano la cresciuta immoralità, e non si studii il più acconcio modo di porvi pronto ed efficace freno. Di che non è da dubitarsi che il Governo il quale n’ ha stretto ed imperioso dovere non sia per darsi caldamente pensiero. Fermisi ora lo sguardo su ciò che di presente costituir deve oggetto della senatoria deliberazione, vale a dire sull’escogilato spediente onde venir a capo di vedere scomparso nel più breve spazio possibile quello stragrande arretrato di cause indecise che giustamente deplorasi. Consiste il ripiego neli’aggiunta al Consolato di una seconda classe, la quale non avrà a durare se non inllno a tanto che siegna ia prossima conversione di quel magistrato in tribunale di commercio, e di altra classe al magistrato d’Appelìo, duratura per un anno giuridico, e così temporanea anch’essa. Se, vista ia moiiipìjeifà delle cause in ritardo di spedizione, non è il presente numero dei giudici pari alia bisogna, gli è pur giuocoforza il crescerlo; mal saprebbesi immaginare altro più appropriato rimedio. Se non che mal comporterebbe la strettezza dell’erario lo aggravare, che per tal causa si facesse, il passivo del bilancio di grazia e giustizia. Al quale finanziario disappunto parasi nel progetto col destinare all’ufficio di giudicare nelle nuove classi i membri di alcun altro magistrato o tribunale del regno, dei quali si possa disporre compatibilmente alle esigenze del servizio, e che conservino intanto gii attuali loro stipendi, ripiglino poscia le primiere loro sedi finita ia straordinaria missione loro affidata. Accettato dall'ufficio centrale, per essersi riconosciuto convenevole, il fondo delia proposta, non tralasciò tuttavia di farvi sopra alcune avvertenze, le quali, comunicate all’onorevole ministro, non si tardò ad andare intesi su di esse, OSÌìP piti pnSSjfSS SÌ ÒiSSO, Rispetto alla spartizione del magistrato dei Consolato in due sezioni composte ognuna di esse nel numero di giudici espresso nel progetto, secondo che pronunciano in prima instanza od in grado d’appeìlo, si avvertì che dovendo, secondo la legge or vigente, e mantenuta in vigore sino alla creazione dei tribunali di commercio, essere presenti a caduna udienza due negozianti con voto consultive, eeeettochè nelle materie di mera perizia, o di uso mercantile, in cui hanno pur essi voto decisivo, ed aventi ognun di loro l’aiuto di un supplente pei casi d’impedimento, ne viene di necessità la nomina da farsi di due altri consoli ordinari e quella di quattro supplenti in sussidio dei quattro consoli ordinari. ÀI qual proposito non è sfuggito all’ufficio centrale lo avvertire che godendo ora i due consoli ordinari di una tenue retribuzione, potrebbe per avventura parer conveniente ì’eslenderla pur anche ai due consoli aggiunti onde pareggiarne ìa condizione. Ma la ripugnanza che da un canto si prova neH’imporre qualsiasi nuovo aggravio alla penuriosa finanza, e ia giusta fiducia che d’altro lato inspira la divozione in ogni circostanza mostrata alla cosa pubblica dal benemerito ceto dei negozianti, non lasciando dubitare' che essi non saranno per disdegnare il carico temporario che loro si addossa, anche scompagnato d’ogni retribuzione, tenuto nei debito conto l’onore d’essere fin d’ora, ed anche prima della creazione dei tribunali di commercio, chiamali a concorrere in maggior nunnero che prima nelTammirmtrare la giustizia ai loro pari, consigliarono di prescindere dal far nella legge cenno veruno a tale riguardo. Una sol cosa vuole qui essere di passaggio notata, ed è che la nomina dei consoli, necessariamente richiesta a termini delle regie carte, mentre durano in vigore, viene pure ad assecondare in qualche parte l’idea di chi avrebbe voluto che, lasciato qual è il numero dei giudici legali, avessero a compiersi le due sezioni con soli negozianti, ai quali non sarebbe discaro l’iniziarsi nell’esercizio che loro sarà in modo fermo devoluto alla creazione dei tribunali di commercio. 1! qua! concetto, se non fu accolto, avvegnaché vi si trovasse dei buono, causa ne fu Tessersi temuto che, netto stalo della presente procedura, giudiei negozianti meno atti fossero per riuscire che i giudici legali a dar prontamente passo alle numerose liti che attendono decisione; oggetto questo cui essenzialmente ha di mira la proposta legge; necessità cui ella intende unicamente a satisfare. Dopo ciò, fu pure oggetto delle osservazioni dell'ufficio centrale, state oralmente all’onorevole guardasigilli comunicate, la facoltà che nei due progetti al Governo si concede di chiamare a sedere straordinariamente nelle nuove sezioni membri di altri magistrati, dei quali si possa disporre, compatibilmente però alla esigenza del servizio. La legge in modo così generico ed indistinto concepita abbraccia promiscuamente i giudici od amovibili od inamovibili che siano. All’effetto perciò di togliere ogni dubbio rispetto a questi ultimi, e nulla pregiudicare intorno al principio ed alie conseguenze dell’inamovibilità, l’ufficio centrale avrebbe proposto al Ministero, e questi avrebbe accettato di aggiungere al progetto la necessità dell’annuenza, la quale annuenza causa pur anco ogni indagine dell’indennità che debba o no concedersi al traslocato anche iemporammente dalla propria sede. Lasciatosi poi dal ministro inlravvedere la possibilità che lo straordinario u%io demandalo non solo a membri