Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/92

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delia magistratura che si trovano in carica, ma eziandio ai godenti pensioni d’aspettativa o di riposo, i quali in buon numero ed anche oltre il bisogno vi si soggetterebbero di buonissimo grado, se ne prese dall’ufficio centrale occasione di consigliare che se ne faccia espressa menzione nella legge onde antivenire ogni dubbiezza che venisse ad eccitarsi sulla validità di giudicati cui fossero concorse persone, cui il Governo non avesse la bene esplicita facoltà d’affidare cotale straordinaria missione. A questo pertanto riduconsi le concertate mutazioni da introdursi nei divisati due progetti di leggo, cioè: In quello toccante al magistrato dei Consolato si propone di aggiungere nelPalinea dell’articolo 1 e nelì’articolo 2 dopo la parola giudici, l’epiteto legali, onde scernerii dai consoli e di aggiungere pure un altro alinea a quello dell’articolo i, che sarebbe così concepito : « Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti secondo it prescritto dalle regie carte, al quale effetto saranno nominati altri due consoli ordinari, ed avrà iuogo la nomina di quattro consoli supplenti pel servizio delle due sezioni. » Si propone pure di aggiungere in fine dell’articolo 2 prima dell’alìnea, e dopo le parole alle esigenze del servizio, le seguenti ; con che però vi prestino la loro annuenza. Si propone da ultimo d’interporre fra il detto articolo 2 e l’alinea, un altro alinea del tenore che segue: « La destinazione potrà eziandio sotto la stessa condizione della loro aonuenza cadere su persone godenii pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. * In ordine all’altra legge relativa al magistrato d’Appello le mutazioni sarebbero !e seguenti: aggiungere nell’articolo 2, alle parole presidenti e consiglieri, le seguenti : che vi prestino la loro annuenza. Ed a! fine delio stesso articolo 2, dopo le parole: « alle esignze de! servizio, » queste altre: « ed anche giovandosi dell’opera che siano disposte a prestare persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. » Sotto le accennate modificazioni pensa l’ufficio centrale potersi le due leggi approvare, come lo stesso ufficio, per organo del suo relatore, ha l’onore di proporre al Senato. Bdazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 18 dicembre 1854, con cui presenta alla Camera i due progetti di legge approvati dal Senato nella tornata del 13 stesso mese. Signori! — Ho l’onore di presentare alla Camera due progetti di legge che da! Senato dei regno vennero approvati nella tornata del 13 corrente dicembre. L’uno ha per oggetto di stabilire nel magistrato d’Appello di Piemonte una classe temporanea incaricata di concorrere alia spedizione delle cause criminali, e risponde così al desiderio che si manifestò in questo recinto di un provvedimento pel quale si faccia scomparire quell’arretrato di cause che giustamente si lamenta. I! secondo reca la divisione del Consolato di Torino in due classi coll’aggiunta di due giudici straordinari e di un sostituto avvocato fiscale all’effetto e di sollecitare la spedizione delle cause che trovatisi pure in ritardo o di preparare la via aìPiastituzione: del tribunale di commercio,, affinchè esso tribunale non abbia nel suo esordire a trovare l’ingombro di tanti affari arretrati. Le ragioni dell’uno e dell’altro progetto furono già svolle in Senato e fatte di pubblica ragione, perciò io mi ristringo a pregare la Camera di metterli in deliberazione in via d’urgenza, affinchè non siano ritardati i benefizi che si attendono dall’approvazione dei medesimi. PROGETTO Df LEGGE. Art. I. È stabilita nel magistrato d’ÀppelIo di Piemonte per l’anno giuridico I8S4-I855 una nuova classe composta di sei giudici, esclusivamente incaricata di concorrere alla spedizione delle cause criminali e degli appelli correzionali. Art. 2. Nella composizione della detta classe temporanea il Governo è autorizzato ad applicare straordinariamente al magistrato d’Appello di Piemonte altri presidenti e consiglieri che vi prestino la loro annuenza, traendoli all’uopo dagli altri magistrati del regno, compatibilmente però alle esigenze del servizio, ed anche giovandosi dell’opera che siano disposte a prestare persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. Art, 3. I membri degli altri magistrati d'ÀppelIo che saranno straordinariamente applicati a quello di Piemonte conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripigìieranno le loro funzioni nel magistrato a cui appartengono, tostoehè la classe temporanea col finire del detto anco giuridico rimarrà discioìta. PROGETTO DI LEGGE. Art. i. Il magistrato del Consolato di Torino è diviso in due sezioni. Per la decisione delle cause vertenti io grado d’appello i giudici iegaiì saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l’intervento di tre giudici. Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti, secondo il prescritto dalle regie costituzioni, al qual effetto saranno nominati altre due consoli ordinari e due consoli supplenti pei servizio della nuova sezione. Le cause di rivocazione saranno decise da un numero di giudici almeno uguale a quello che proferì la sentenza della cui rivocazione si tratta. All’effetto di comporre le due sezioni è fatta facoltà al Governo di aggiungere al detto magistrato due giudici straordinari e di destinare a tale ufficio due membri di alcun altro magistrato o tribunale del regno, dei quali si possa disporre, compatibilmente alle esigenze del servizio, con che però vi prestino la loro annuenza. La destinazione potrà eziandio, sotto la stessa condizione della loro annuenza, cadere su persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. Il Governo è pure autorizzato ad applicare temporaneamente all’ufficio deli’avvocato fiscale del Consolato un sostituto avvocato fiscale presso un tribunale provinciale. Art. 3, I membri dei magistrati o tribunali ed il sostituto avvocato fiscale che saranno rispettivamente applicati al magistrato del Consolato ed all’ufficio dell’avvocato fiscale conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripigìieranno l’esercizio delle loro funzioui nei magistrati o tribunali a cui appartengono, tostoehè sia per legge deliberala ed attuata in Torino la instituzione di un tribunale di commercio e la conseguente soppressione de! Consolato.