Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/98

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terà per mela al patrono o patroni cui apparterrebbe l’esercizio del diritto di patronato al momento della pubblicazione di questa legge, e l’altra metà sarà erogata negli usi indicati iiell’articolo 6, e soggetta quindi alle disposizioni in esso articolo stabilite. Qualora il patronato attivo fosse distinto dal passivo, la metà di proprietà sopra assegnata al patrono dovrà ripartirsi in parti uguali tra l’attivo ed il passivo. Art. iO. Le monache e religiose professe, non che i monaci 0 religiosi i quali siano insigniti del sacerdozio od abbiano conseguito alcuno degli ordini maggiori, appartenendo alle comunità ed agli stabilimenti soppressi in forza dell’articolo 1, godranqo dal giorno della loro usci (a dal chiostro della seguente annua vitalizia pensione, cioè: Di L. 800 se hanno compiuta l’età di anni 70 ; Di # 700 id. 60; Di » 500 id. 40; Di » 400 id. 30; Di » 240 quando abbiano un’elà minore di anni 30. Art. li. J servienti d’ambo i sessi e di ogni età i quali abbiano emessi voti semplici, e prestino servizio da dieci anni prima della promulgazione di questa legge, avranno diritto ad un’annua vitalizia pensione di lire 300, se hanno compiuta l’età di anni 40; di lire 240, se sono di un’età minore. Art. 12. La pensione conceduta in virtù di questa legge cesserà ogniqualvolta il provvisto rientri in uno stabilimento religioso o monastico sia nello Stato, sia all’estero, come pure semprechè sia dal Governo od altrimenti provveduto di uno staffile e corrispondente mezzo di sussistenza. Art. 13. Non potranno godere di delta pensione: t° I membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi 1 quali ritenessero la cura d’anime di cui nell’articolo 5; V Coloro che appartengono a congregazioni secolari ed altre non colpite dalia disposizione dell’articolo 714 del Codice civile, salvo non abbiano mezzi propri di sussistenza corrispondenti alla pensiono che potrebbe toro spettare; 3" Gli stranieri, ai quali potrà essere corrisposta, sopra loro domanda, una indennità di lire 300 per ripatriare, oltre la restituzione delle somme che si fossero per avventura da essi pagale per il loro ingresso nell’ordine religioso o monastico ; h° Quelli che al tempo della presentazione di questa legge al Parlamento ncn abbiano già emessi i voti e compiuta la professione religiosa. Art. 14. I monaci o religiosi e le monache o religiose che abbiano pagaia una determinata somma per il loro ingresso nell’ordine monastico o regolare saranno in diritto di chiederne la restituzione, e tale somma sarà loro pagata col prodotto della cassa contemplata nell’articolo 6. In tal caso non godranno della pensione loro conceduta da questa legge. Art. 18. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nell’articolo 6 è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati una quota di annuo concorso, la quale è stabilita nei modi e nelle proporzioni seguenti ; a) Abbazie, benefizi panonicaji e semplici, fabbricerie, sacrestie, opere di esercizi spirituali e santuari sopra il reddito di qualunque natura o provenienza eccedente le lire 1000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5000 ; in ragione dei 12 per cento dalle lire 5000 sino alle lire 10,000; e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni rrddilo maggiore ; b) Benefizi parrocchiali nella stessa e medesima proporzione, partendo però soltanto dal reddito eccedente le lire 2000; c) Seminari e convitti ecclesiastici sopra il reddito eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 sino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del lo per certo per ogni reddito maggiore; d) Arcivescovadi e vescovadi in ragicne del terzo del reddito sopra ia somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le lire 12,000 rispetto agli altri. Art. 16 La quota di concorso sopra imposta sarà rispettivamente fissata sulle basi della consegna prescritta dalla legge 23 maggio 1851, evi saranno applicabili ìe norme di riscossione stabilite colla legge medesima. Art. 17. Il Governo è autorizzato a destinare per uso di pubblici servizi e ad alienare alle provincie e municipi, non che ai privati, i beni, diritti ed azioni, di cui nell’articolo 6. Art. 18. FI valore degli immobili e dei mobili che saranno destinati a pubblico servizio dovrà essere determinato da apposite perizie nei modi che verranno stabiliti da un regolamento da approvarsi con decreto reale. Per la somma corrispondente al valore così accertato dei delti stabili e mobili il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa stabilita coll’articolo 6 cedole a carico dello Stato, portanti annualità perpelue alla ragione del 4 per cento. Art. 19. L’alienazione dei predetti stabili e mobili, se sarà fatta a favore delle provincie e dei municipi, potrà aver luogo per trattativa privata dietro perizia per l’accertamento del loro valore da eseguirsi nella conformila che sarà pure prescritta nel regolamento di cui neii’articolo precedente. Sul valore dei beni in questa guisa stabilito le provincie ed i municipi che ne faranno l’acquisto corrisponderanno alla detta cassa l’interesse in ragione del 4 rer cento: più Pi per cento per fondo di sdebifazione. Mediante questo pagamento saranno liberali nel periodo di anni 42. Art. 20 Se l’alienazione avrà luogo in favore dei privali dovrà farsi ai pubblici incanti, salvo si tratti di stabili o mobili, il cui valore non ecceda ìe lire 1000, i quali potranno anche alienarsi a trattative private. Dopo la diserzione di due incanti i! ministro potrà ordinare la vendila anche degli altri a trattative private. Il prezzo che si ricaverà da queste alienazioni sarà versato nella cassa dello Stato e formerà un’apposila categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però delle somme che saranno così versale il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa, di cui all’articolo 6, cedole a carico dello Stato conformi a quelle di cui all’articolo 18 e portanti la stessa rendita. Art. 21.1 ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze renderanno annualmente conto al Parlamento della cassa stabilita all’articolo 6.