Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/160

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ll regolamento 23 ottobre relativo solo all’ordinamento del personale, ed alla disciplina interna degli uffici non contiene alcuna disposizione al riguardo.

Il ministro, compilando il bilancio per l’esercizio 1854, com- prese nuovamente tutta la somma necessaria al servizio di un’ intiera annata della rendita, ed alla corrispondente estin- zione, nè piú accenna a variazione aleuna al sistema per lo avanti segníto,

Siecome il bilancio per l’esercizio 1854 deve per il primo essere conformato al nuovo ordinamento della contabilitá ge- nerale, non può passare inosservata la questione sollevatasi e rimasta insolata in occasione dell’esame dell’antecedente bilancio.

Il testo dell’articolo 6 della legge 23 marzo dicendo «che le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto an- damento dei servizi pubblici, riproduconsi annualmente» non sembra ostare a che si continui secondo il consueto a portare nei bilanci di ciascun esercizio la somma necessaria a far fronte al pagamento dei due semestri di rendite, la cui de- correnza scade in ogni anno e durante ogni esercizio finan- ziario, ma invece l’articolo 11 «disponendo che ogni eserci- zio finanziario comprenda i diritti acquistandi dallo Stato, e dai sugi creditori dal 1° gennaio al 34 dicembre» sembra esigere che siano iscritte in bilancio Ie sole somme il cui pa- gamento si deve fare nel detto termine di tempo. Nelle an- notazioni in cui si trovavano spiegate le causali delle diffe- renze poste in margine dei bilancio 1853 e corrispondenti alla categoria di cui è argomento, leggevansi queste parole: «in dipendenza di disposizioni emanate nell’anno 1822 dal ministro di finanze, le assegnazioni sulle tesorerie per il ser- vizio del debito pubblico în terraferma non aventi una sca- denza al 4° gennaio ed ai 1° luglio come sono quelle per il debito redimibile 1819, per quello del 1848 e per le obbli- gazioni dello Stato dei 26 marzo 1849 e 9 agosto 1850, ven- geno per quanto al semestre che abbraccia parte dei due anni pagate dalle tesorerie provinciali, e dalla tesoreria generale rispettivamente contro due quitanze separate del cassiere del debito pubblico per la porzione risguardante ciascuno dei due rami,

«A giustificare simile prescrizione fu in allora addotto il motivo della conveniente distinzione per esercizio, nel conto delle finanze, della spesa per il servizio del debito pubblico, ritenendo come debito del bilancio di un anno la parte del semestre che ad esso si riferisce, quantunque non pagabile che dopo l’anno stesso.»

Da queste disposizioni tuttora in vigore si scorge che. se- condo il sistema fin qui tenuto, nello stanziare in bilancio le somme per il servizio dei debito pubblico, vi sî voleva com- prendere non solo quelle necessarie per il pagamento dei se- mestri che scadono entro l’anno solare, ma pur anche quelle altre relative agl’ interessi di alcuni mesi che sono per veritá compresi nello stesso anno solare, ma sono una frazione del semestre da pagarsi nell’anno successivo. Da ciò ne risulta che lo stanziamento totale portate în bilancio per il servizio degl’ interessi del debito pubblico comprende ogni anno una porzione d’interessi che decorrono bensi nell’anno stesso, e spettano quindi ai ritentori delle cedole relative, ma che lo Stato non è obbligato di pagare se non alla scadenza 0 matu- razione dell’intiero semestre, la quale ha luogo nell’anno successivo.

In conseguenza di questo sistema succede che il pagamento del semestre, costituito degli ultimi mesi di un anno, e dei primi dell’anno successivo si deve praticare con somme, parte contenute in quel bilancio, e parte in questo; mentre

la riscossione della somma necessaria si fa dall’amminiatra- zione del debito pubblico, ed {1 pagamento ai detentori delle cedole si eseguisce per intiero alla scadenza del semestre. Da ciò la necessitá ehe il Ministero delle finanze debba rilasciare due mandati distinti, e Je tesorerie due distinte quietanze per le somme destinate al pagamento di quel semestre, onde mantenere distinte e separate Je contabilitá dei due bilanci. L’amministrazione del debito pubblico invece comprende in” un solo cento 0 bilancio annuale la spesa di quello stesso se- mestre perchè non deve registrarla se non all’atto che Ja ri- cevè, per subito ripartirla fra i creditori dello Stato.

Questo disaccordo nel sistema di contabilitá fra il bilancio - delle finanze colle tesorerie da una parte, e la direzione del debito pubblico dall’altra “si osserva non solo nel bilancio preventivo, ma si riproduce anche nei resoconti, generando una complicazione, che nnoce alla chiarezza della generale contabilitá dello Stato, la quale deve procedere colle stesse porme in tutte le sue parti per essere facilmente compresa, e presentare la maggiore evidenza dei fatti tutti che la ri- guardano. .

Sembrò pertanto alla vostra Commissione piú naturale, semplice ed ordinato che il bilancio non comprenda altre spese in fuori di quelle che si prevede doversi realmente pa- gare entro l’anno solare, rimandando la parte che dovrá pa- garsî nell’anno suecessivo a quel bilancio.

Tale pare infatti che sia l’interpretazione la piú ovvia che possano ricevere gli articoli 6 e 41 della legge 1853 sulla con- tabilitá centrale dello Stato.

Coerentemente a questa opinione vi proponiamo di de- durre dalle spese per il servizio del debito pubblico quella parte destinata al pagamento degl’interessi di una porzione di quei semestri che, quantunque comprendano alcuni mesi nell’anno corrente, non scadono però, e quindi non devonsi pagare che nell’anno venturo. Quest’operazione non si dovrá pertanto eseguire per quei debiti od imprestiti la cui decor- renza data al 4° gennaio e £° luglie di ciascun anno, ma sol- tanto per quelli che comincia ad anno piú o meno inoltrato.

Tali sono: 4° il debito redimibile 5 per cento contratto con regio editto 24 dicembre 1819, fa cui decorrenza data dal 1° ottobre ; per ciò i tre ultimi mesi dell’anno facendo parte del semestre che verrá pagato il 1° aprile dell’anno venturo, le spese per gli interessi di quest’ultimo trimestre si dedue cono dal bilancio di quest’anno.

L’ammontare di questo trimestre risulta di. see a Da

ar n debito redimibile 5 ner cento autoriz- zato colle leggi 7 seitembre 1848 e 26 marzo 1851, la cui decorrenza data dal 1° settembre, e perciò î quattro ultimi mesi essendo una fra- zione del semestre che si deve pagare al 1° marzo dell’anno successivo, se ne deducono gl’ interessi nella somma di . . o

53° Debito redimibile — Obbligazioni dello Stato 4 per cento con premi (legge 26 marzo 1849) decorrenza 4° ottobre. Interessi di tre

716,950 75

1,014,868 68

mesi.da dedurre. . . .» 298,530» l° Debito redimibile — ‘Obbligazioni detto

Stato 4 per cento con premi (legge 9 luglio

4850) decorrenza 1“ agosto. Interessi di cinque

mesi da dedurre. . .........

450,000»

Totale somma da diminuire dalle stanzia» mento della spesa proposta per il servizio del

debito pubblico | . . .,. --: 0. . Lo 2,480,329 41

n nuenza.]